Cassazione Civile, Ordinanza n. 19161/2022 del 14/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice volta ad accertare che il rapporto intrattenuto con una società, formalmente qualificato dalle parti come collaborazione autonoma e in parte come associazione in մասնակցazione, fosse in realtà un rapporto di lavoro subordinato, svolto dal febbraio 2005 al febbraio 2010, con inquadramento nel V livello del CCNL Turismo e Pubblici servizi e con condanna al pagamento delle differenze retributive. Sia il Tribunale sia la Corte d'appello hanno accolto la domanda, valorizzando indici sintomatici della subordinazione: svolgimento delle mansioni dedotte in ricorso, osservanza di turni orari predisposti dalla società in base alle esigenze aziendali, corresponsione di una retribuzione regolare anche in periodi di perdita dell'impresa, e assenza di un effettivo rischio di impresa. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 2094 e 2222 c.c. in relazione all'art. 2697 c.c. e agli artt. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe motivato in modo meramente aderente alla sentenza di primo grado senza indicare gli elementi concreti della subordinazione; lamentava inoltre una errata distribuzione dell'onere della prova e la violazione dell'art. 116 c.p.c., per avere il giudice attribuito valore probatorio a deposizioni testimoniali e considerato elementi ritenuti non decisivi, chiedendo in sostanza una nuova valutazione del materiale istruttorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e vizio di motivazione, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e del merito, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha precisato che la violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo in ipotesi specifiche, come l'utilizzo di prove non dedotte, la violazione delle prove legali o l'erronea attribuzione dell'onere della prova, ma non quando si contesti semplicemente l'apprezzamento delle risultanze istruttorie. Ha inoltre ritenuto legittima la motivazione per relationem della sentenza d'appello, poiché il giudice di secondo grado aveva condiviso, sia pure sinteticamente, il percorso argomentativo del primo giudice e aveva richiamato gli indici della subordinazione emersi in causa. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
La qualificazione del rapporto come subordinato dipende dall'accertamento concreto degli indici della subordinazione; tale accertamento è di fatto e, se congruamente motivato, non è sindacabile in cassazione.
Richiamato come parametro della fattispecie di lavoro autonomo, ma la sua violazione non è stata ritenuta sussistente perché la doglianza mirava a contestare la valutazione delle prove.
La violazione della norma sull'onere della prova è denunciabile solo se il giudice abbia attribuito l'onere probatorio alla parte sbagliata; non quando si censuri la mera valutazione delle prove.
Il vizio è configurabile solo nei casi di uso di prove non dedotte, ricorso alla scienza privata, disattesa di prove legali o inversione dell'onere probatorio; non basta contestare l'apprezzamento probatorio del giudice.
Richiamato quale base formale della censura, ma la Corte osserva che le doglianze si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in cassazione.
Indicato come base della proposta definita in camera di consiglio non partecipata.
Richiamato per la preclusione derivante dalla doppia conforme, che impedisce il riesame del vizio motivazionale nei termini prospettati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamata quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- La violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. è configurabile in cassazione solo quando il giudice abbia realmente sovvertito le regole sull'assunzione o sulla ripartizione della prova; non è sufficiente censurare la valutazione delle risultanze istruttorie.
- La qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato o autonomo è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legge o di motivazione effettiva.
- Il nomen iuris attribuito dalle parti al contratto non è decisivo: la natura del rapporto va individuata in base agli elementi concreti di svolgimento della prestazione, quali inserimento nell'organizzazione aziendale, turni imposti e assenza di rischio d'impresa.
- La motivazione per relationem della sentenza d'appello è legittima quando il giudice di secondo grado faccia proprie le argomentazioni del primo giudice e renda comprensibile il percorso logico seguito, anche mediante richiami sintetici.
- In presenza di doppia conforme, il riesame del materiale di fatto e delle valutazioni probatorie resta precluso nei limiti stabiliti dall'art. 348-ter c.p.c.
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