Cassazione Civile, Ordinanza n. 36080/2022 del 09/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società di riscossione proponeva ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c. avverso una precedente sentenza della Corte di cassazione che aveva accolto, limitatamente a un motivo, il ricorso della contribuente contro il preavviso di fermo relativo a vari tributi. La ricorrente deduceva un presunto errore percettivo della Corte: secondo la sua prospettazione, il Collegio avrebbe supposto inesistente un fatto in realtà acquisito al processo, cioè la notifica delle cartelle a mani di un impiegato addetto alla ricezione degli atti presso la sede della società, fatto che avrebbe dovuto condurre alla validità delle notifiche. La controricorrente eccepiva l’inammissibilità del ricorso e resisteva nel merito.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso per revocazione inammissibile. Ha osservato che il provvedimento revocando non aveva affatto errato nella percezione del fatto processuale: la sentenza impugnata aveva correttamente preso atto che le cartelle erano state notificate a un soggetto qualificato come addetto alla ricezione degli atti presso la società. La censura della ricorrente, in realtà, mirava a rimettere in discussione la valutazione giuridica già compiuta sulla validità della notifica e sull’applicazione dell’art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. n. 600/1973, errore che non è deducibile con revocazione. La Corte ha inoltre ribadito che la revocazione ex art. 391-bis e art. 395, n. 4, c.p.c. non consente di far valere errori di diritto o di giudizio. La ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La revocazione è ammissibile solo per errore di fatto, inteso come falsa percezione della realtà o svista materiale su un fatto decisivo, non per errori di valutazione o di diritto.
Nel giudizio di revocazione contro le sentenze della Corte di cassazione opera il medesimo limite: non sono deducibili errori di diritto, sostanziale o processuale, né errori di giudizio.
art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. n. 600/1973
La Corte richiama la norma in relazione alla validità della notificazione delle cartelle, ritenendo che la questione fosse già stata valutata in diritto nella sentenza revocanda e non potesse essere riaperta in sede di revocazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Viene dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'errore di fatto idoneo a fondare la revocazione della sentenza di cassazione richiede una falsa percezione o una svista materiale su un fatto decisivo, risultante dal confronto tra la realtà processuale e quanto affermato in sentenza, e non può coincidere con una diversa lettura delle prove o con una critica alla motivazione.
- La revocazione non è uno strumento per ottenere una nuova valutazione giuridica della vicenda o per denunciare errori di diritto sostanziale o processuale già compiuti nella decisione revocanda.
- Se la sentenza impugnata ha effettivamente preso in considerazione il fatto storico rilevante e lo ha deciso in diritto, la doglianza che ne contesti le conseguenze giuridiche è inammissibile come motivo di revocazione.
- La sentenza di cassazione, ai fini della revocazione, deve essere letta nel suo complesso: il dispositivo va interpretato alla luce della motivazione, soprattutto quando il decisum è limitato ad alcuni capi o a specifiche conseguenze giuridiche.
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