Cassazione Civile, Ordinanza n. 26271/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia trae origine da una domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica per uso idroelettrico su un torrente in Comune di Cortina d'Ampezzo, rispetto alla quale una società aveva impugnato davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche un parere negativo della Soprintendenza e, con motivi aggiunti, ulteriori atti sfavorevoli della Regione Veneto, della Provincia di Belluno e degli organi tecnici V.I.A., fino al diniego definitivo della concessione. La società deduceva che gli atti erano illegittimi per violazione di ragionevolezza, proporzionalità e buona amministrazione, nonché per travisamento dei fatti, sostenendo che il progetto era in gran parte interrato o sommerso, con misure di mitigazione ambientale. In cassazione la società, quale subentrata nella posizione processuale della precedente richiedente, ha proposto quattro motivi: 1) motivazione apparente della sentenza del TSAP, che si sarebbe limitata a richiamare i pareri negativi delle amministrazioni senza spiegare le ragioni del loro recepimento; 2) omessa valutazione del motivo relativo alla errata determinazione dello stato di qualità del torrente, alla mancata considerazione dell'indicatore ISECI, all'uso dell'indice IARI e all'asserita impropria applicazione del principio di precauzione; 3) omessa valutazione del motivo relativo al principio di massima diffusione delle energie rinnovabili e al dovere di leale collaborazione/dissenso costruttivo; 4) omessa valutazione del motivo concernente il difetto di motivazione del parere del Comitato tecnico regionale V.I.A. Quanto al processo, le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di legittimazione ad impugnare della società subentrata, eccezione disattesa dalla Corte perché la successione a titolo particolare nel diritto controverso e nella posizione processuale era stata documentata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche affetta da motivazione apparente ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c. La decisione impugnata non conteneva infatti una specifica valutazione delle contestazioni mosse dalla ricorrente sulla correttezza e adeguatezza dei pareri tecnici e degli atti amministrativi, né esplicitava le ragioni per cui il progetto sarebbe stato incompatibile con la Direttiva Derivazioni e con la direttiva del Distretto Alpi Orientali. Sono stati pertanto dichiarati assorbiti gli altri motivi. La sentenza è stata cassata con rinvio al giudice a quo anche per le spese.
Norme richiamate
La successione a titolo particolare nel diritto controverso può comportare il subentro nella posizione processuale e nell'interesse pretensivo oggetto del giudizio.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale secondo il rito camerale di legittimità.
La motivazione deve consentire di comprendere le ragioni della decisione; è nulla la sentenza con motivazione apparente o sostanzialmente mancante.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione della decisione giudiziale.
art. 113 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale di sindacabilità della decisione impugnata.
La nullità della sentenza per motivazione apparente è dedotta come vizio denunciabile in cassazione.
Richiamato con riferimento ai preavvisi di rigetto emessi nel procedimento amministrativo.
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54
Richiamato, per il tramite della giurisprudenza delle Sezioni Unite, in relazione alla riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione.
Richiamata per la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
art. 12 preleggi
Richiamato come criterio ermeneutico per l'interpretazione della riformulazione del vizio motivazionale.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato nel quesito prospettato per rinvio pregiudiziale, ma non esaminato nel merito per assorbimento.
Massime di principio
- La motivazione è apparente, e la sentenza è nulla, quando il giudice si limiti a enunciare l'esito della lite o a richiamare gli atti favorevoli senza affrontare in modo percepibile le specifiche censure decisive mosse dalla parte.
- Il vizio di motivazione censurabile in cassazione si configura solo al di sotto del minimo costituzionale: occorre una mancanza sostanziale della spiegazione decisionale, non essendo sufficiente il mero difetto di approfondimento o di ampiezza argomentativa.
- Se il giudice di merito fonda il rigetto su valutazioni tecniche o amministrative contestate, deve esplicitare le ragioni per cui ritiene infondate le critiche mosse a tali valutazioni; il mero rinvio a pareri negativi concordi non basta quando questi siano stati specificamente impugnati.
- La successione a titolo particolare nel diritto controverso può trasferire anche la posizione processuale relativa a una domanda amministrativa o pretensiva pendente, purché il subentro sia documentalmente provato.
- Quando il primo motivo di ricorso determina la cassazione della sentenza per vizio radicale di motivazione, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non devono essere esaminati.
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