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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20179/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza diretta al riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra due condanne pronunciate con sentenze distinte: a) Tribunale di Pescara 17/04/2019 (irrev. 24/05/2019) e b) Tribunale di Pescara 01/03/2007 (irrev. 15/07/2008). Il ricorrente sosteneva l'esistenza di un "unico disegno criminoso" sulla base della sovrapposizione temporale delle attività associative, della sovrapponibilità del modus operandi e dell'asserita finalità comune (i reati contro il patrimonio sarebbero stati posti in essere per procurare provvista per l'acquisto di stupefacente), nonché del fatto che entrambe le sentenze avevano già riconosciuto la continuazione tra associazione e reati-scopo all'interno di ciascun procedimento.

La decisione

Il Giudice dell'esecuzione (Corte d'Appello di Perugia) ha rigettato l'istanza e la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Motivazione: assenza di elementi probatori idonei a dimostrare un'antecedente e unitaria volizione criminosa; rilevata la diversità dei compartecipi, delle modalità concrete dei fatti e l'eterogeneità dei beni giuridici lesi (reati contro il patrimonio nella sentenza a) e reati contro la salute pubblica/traffico di stupefacenti nella sentenza b). La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede un'analisi complessiva e approfondita di diversi indicatori (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione delle successive condotte) e non può fondarsi solo su alcuni indici isolati. Esito finale: ricorso rigettato e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma invocata per ottenere il riconoscimento della continuazione in sede di esecuzione; la Corte evidenzia che tale riconoscimento richiede prova di un progetto criminoso unitario e l'accertamento dei concreti indicatori di continuità e programmazione.

  • art. 81, comma 2, cod. pen.

    Richiamato con riferimento all'unificazione dei reati; la Corte territoriale ha ritenuto ostativa l'unificazione ex art. 81, comma 2, per la diversa compagine e per l'eterogeneità dei beni giuridici lesi.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma richiamata nella ricostruzione delle fattispecie: la prima sentenza aveva riconosciuto il vincolo tra il reato associativo e reati contro il patrimonio; la Cassazione osserva però che ciò non è di per sé sufficiente a fondare la continuazione rispetto ad altra associazione distinta.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norma citata nella giurisprudenza richiamata a titolo esemplificativo: la Corte richiama precedenti che, pur registrando contiguità spazio-temporale e omogeneità apparente, hanno escluso la continuazione tra associazioni diverse quando emergono modalità e compagini differenti.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede la prova di un programma criminoso unitario antecedente: non bastano contiguità temporale o omogeneità apparente delle condotte.
  • Gli indicatori significativi sono: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, identità o compatibilità della compagine partecipante, modalità specifiche di commissione, sistematicità e prova che le successive condotte fossero programmate sin dall'inizio almeno nelle linee essenziali.
  • Se l'imputato è appartenuto a più sodalizi distinti, occorre un'analisi specifica della natura, operatività e continuità di ciascun sodalizio: la mera coincidenza temporale o la finalità economica comune non determinano automaticamente la continuazione.
  • L'onere probatorio grava su chi domanda il riconoscimento della continuazione: il giudice può rifiutare l'unificazione se mancano elementi colleganti o se emergono elementi contrari.
  • Le valutazioni di merito sulla sussistenza degli elementi di continuità sono insindacabili in Cassazione se sorrette da una motivazione adeguata e non viziata da errori logico-giuridici.

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