Cassazione Civile, Ordinanza n. 05438/2024 del 29/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società creditrice, affermando di vantare un credito per forniture di bovini verso la debitrice, aveva convenuto dinanzi al tribunale diversi soggetti e società chiedendo, in via principale, la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. di una pluralità di atti ritenuti pregiudizievoli della garanzia patrimoniale: un atto di scissione societaria, un mutuo fondiario con ipoteca, una cessione di ramo d’azienda, una trasformazione societaria, un vincolo di destinazione e un fondo patrimoniale; in subordine aveva domandato nullità o simulazione degli stessi. In primo grado la domanda era stata accolta. In appello era stata confermata l’inefficacia di alcuni atti e dichiarata l’inammissibilità delle domande di nullità/simulazione su altri. Le società soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) difetto di interesse ad agire della creditrice, sostenendo che l’omologazione del concordato preventivo della debitrice avrebbe impedito ai creditori anteriori di coltivare l’azione revocatoria individuale; 2) violazione degli artt. 2901, 2503, 2504-quater e 2506-ter c.c., assumendo che la scissione societaria non sarebbe aggredibile con revocatoria ordinaria perché assistita da rimedi speciali e non avrebbe natura traslativa; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, sostenendo che la corte d’appello avesse dichiarato inefficaci effetti dispositivi non specificamente chiesti, relativi agli immobili coinvolti nella scissione e nel successivo trasferimento di ramo d’azienda.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi e ha rigettato il ricorso. Ha affermato, quanto al primo motivo, che l’azione revocatoria era stata proposta prima della domanda di concordato preventivo, dunque il creditore aveva originariamente interesse ad agire; il sopravvenuto difetto di interesse, derivante dall’omologazione del concordato, avrebbe potuto essere rilevato d’ufficio solo se il relativo fatto fosse stato documentalmente acquisito agli atti, circostanza non verificatasi perché il decreto di omologazione era stato depositato tardivamente, in comparsa conclusionale, quando la produzione documentale era ormai preclusa. Quanto al secondo motivo, ha ribadito che la revocatoria ordinaria e i rimedi societari in tema di scissione hanno funzione e oggetto diversi: la prima incide sull’efficacia dell’atto rispetto al creditore, mentre l’opposizione dei creditori e i rimedi di nullità previsti dalla disciplina societaria operano su un piano distinto; ha inoltre richiamato l’orientamento conforme della Corte di giustizia UE e della Cassazione. Quanto al terzo motivo, ha escluso il vizio di ultrapetizione, osservando che la revocatoria della scissione comprende anche gli atti di conferimento e gli acquisti a cascata conseguenti all’operazione, espressamente ricompresi nella domanda e nell’ambito applicativo dell’art. 2901, comma 3, c.c. Le ricorrenti sono state condannate in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
l'interesse ad agire è requisito che il giudice può rilevare d'ufficio, ma deve emergere dagli atti; nel caso concreto non risultava il sopravvenuto difetto di interesse perché il fatto impeditivo non era ritualmente acquisito
l'azione revocatoria ordinaria è esperibile contro atti dispositivi pregiudizievoli e incide sull'efficacia dell'atto nei confronti del creditore che la propone, non sulla sua validità generale
il divieto di azioni esecutive e cautelari nella fase del concordato tutela la par condicio, ma non è decisivo per escludere l'interesse alla revocatoria ordinaria proposta prima dell'omologazione
l'omologazione del concordato rende il piano obbligatorio per i creditori anteriori, con effetti che possono rendere in concreto priva di interesse la revocatoria solo dopo il relativo decreto, se ritualmente acquisito
l'opposizione del creditore alla scissione è un rimedio preventivo e non sostitutivo della revocatoria ordinaria
la norma opera come stabilizzazione degli effetti dell'operazione societaria e come limite alle impugnative di invalidità, non come preclusione dell'azione revocatoria
richiama per la scissione la disciplina dell'opposizione dei creditori, ma non esclude il concorrere della revocatoria ordinaria
il giudice non può pronunciare oltre la domanda; nel caso concreto però non vi è stata ultrapetizione, perché gli effetti contestati erano conseguenza dell'atto di scissione impugnato
richiamato nel ragionamento sulla procedura di scissione e sull'opposizione dei creditori
richiamato per il termine di opposizione dei creditori nella procedura societaria
richiamato dalle ricorrenti come rimedio speciale, ma la Corte ne esclude l'effetto sostitutivo rispetto alla revocatoria
richiamato nel confronto tra rimedi concorsuali e revocatoria ordinaria, come azione concorrente e non alternativa
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
norma applicata per il contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- L'azione revocatoria ordinaria è proponibile contro atti societari dispositivi anche quando l'ordinamento societario preveda rimedi speciali di tutela dei creditori, perché tali rimedi hanno funzione diversa e non esauriscono la tutela esperibile.
- L'opposizione dei creditori alla scissione è un rimedio preventivo e sospensivo, mentre la revocatoria ordinaria è un rimedio successivo che incide solo sull'efficacia dell'atto nei confronti del creditore attore; i due strumenti possono concorrere.
- Il difetto di interesse ad agire può essere rilevato d'ufficio, ma solo se il fatto estintivo o impeditivo risulta dagli atti e sia stato ritualmente acquisito al processo; non può fondarsi su documenti prodotti tardivamente.
- La scissione societaria può essere considerata atto revocabile quando realizzi un effetto dispositivo idoneo a pregiudicare la garanzia patrimoniale del creditore, con possibilità di estendere la tutela anche agli acquisti conseguenti o "a cascata" nei limiti dell'art. 2901, comma 3, c.c.
- La declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. non integra ultrapetizione se il giudice si limita a trarre le conseguenze giuridiche degli effetti derivati dall'atto specificamente impugnato e dalla domanda di revoca formulata dal creditore.
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