Cassazione Civile, Ordinanza n. 20690/2021 del 20/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla disciplina regionale del finanziamento delle prestazioni riabilitative rese da strutture riconducibili al c.d. percorso "ex Anni Verdi". Una cooperativa aveva assunto, in via transitoria e poi attraverso l'affitto di rami d'azienda, la gestione di centri di riabilitazione già riferibili a una precedente associazione poi posta in liquidazione. La Regione aveva nel tempo regolato tali rapporti con provvedimenti atipici, prima con acconti parametrati alla media storica e poi con un sistema tariffario e di accantonamenti in vista dell'accreditamento istituzionale. La ricorrente impugnava il decreto commissariale del 2016 che fissava il livello massimo di finanziamento per le strutture private accreditate e disponeva di cessare i rapporti atipici non contrattualizzati ex art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992, lamentando l'omessa previsione di un accantonamento specifico per le strutture ex Anni Verdi e, con motivi aggiunti, l'insufficienza delle somme assegnate dalla ASL per le prestazioni rese prima dell'accreditamento. Nel ricorso per cassazione la cooperativa deduceva un unico motivo: eccesso di potere giurisdizionale e violazione degli artt. 103 e 113 Cost., oltre agli artt. 360 c.p.c. e 110 c.p.a., sostenendo che il Consiglio di Stato avesse integrato e modificato il contenuto dei provvedimenti amministrativi regionali, sostituendosi alla discrezionalità dell'amministrazione e introducendo, in via interpretativa, un regime di budget e tetto di spesa non previsto per il rapporto atipico pregresso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura investisse esclusivamente l'interpretazione data dal Consiglio di Stato ai provvedimenti regionali e alla cornice normativa sanitaria, e non un vero sconfinamento dai limiti esterni della giurisdizione. Poiché il controllo della Corte sul difetto di giurisdizione non si estende al sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese in favore di tutte le parti resistenti.
Norme richiamate
richiamato come base formale del motivo di ricorso per cassazione, ma la censura è stata ritenuta diretta contro l'interpretazione del merito e non contro i limiti esterni della giurisdizione
invocato dalla ricorrente a sostegno della dedotta violazione dei limiti della giurisdizione
artt. 103 e 113 Cost.
richiamati per sostenere l'asserito sconfinamento del giudice amministrativo nella sfera riservata all'amministrazione
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8-quinquies
utilizzato come parametro per distinguere il regime dei rapporti contrattualizzati da quello dei rapporti atipici e per ricondurre le prestazioni al sistema degli accordi contrattuali e del controllo della spesa
D.C.A. n. 126 del 2016
interpretato nel senso di dettare anche un regime transitorio per le strutture non ancora accreditate, mediante accantonamenti funzionali a un successivo tetto di finanziamento
D.C.A. n. 733 del 2016
considerato come atto attuativo che ha fissato il budget per le strutture ex Anni Verdi nei limiti del sistema tariffario e degli accantonamenti
D.C.A. n. 193 del 2016
richiamato nel contesto della decurtazione del 5% dell'importo riconosciuto alle strutture non accreditate
Massime di principio
- Il sindacato della Corte di cassazione sui limiti esterni della giurisdizione non consente di censurare l'errore di interpretazione o di applicazione della disciplina compiuto dal giudice amministrativo, quando la doglianza mira in sostanza a contestare un error in iudicando.
- Se il giudice amministrativo ricostruisce il contenuto di un provvedimento amministrativo e lo coordina con la normativa di settore, la parte soccombente non può prospettare tale operazione come eccesso di potere giurisdizionale, salvo che sia dedotto un effettivo sconfinamento nella sfera riservata alla pubblica amministrazione.
- Nei rapporti sanitari atipici inseriti in un percorso di regolarizzazione verso l'accreditamento, gli atti regionali possono essere letti come diretti a contenere la spesa e a fissare limiti di finanziamento coerenti con il sistema tariffario, non come riconoscimento di un diritto alla remunerazione integrale dei costi.
- L'interpretazione di provvedimenti che prevedono accantonamenti finanziari va verificata alla luce della loro funzione transitoria e della successiva contrattualizzazione/accreditamento, senza desumerne automaticamente un obbligo di copertura illimitata delle prestazioni rese.
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