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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14523/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Un avvocato aveva chiesto decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi professionali per attività di patrocinio svolta in favore di una società in 54 giudizi civili. Su invito del giudice aveva ristretto la domanda a 25 giudizi, ottenendo decreto ingiuntivo per un importo inferiore. La società aveva proposto opposizione contestando la pretesa creditoria, mentre il professionista aveva eccepito la tardività dell’opposizione e comunque insistito per il rigetto. Il Tribunale aveva ritenuto tempestiva l’opposizione perché notificata entro quaranta giorni dal decreto, benché introdotta con citazione e non con ricorso, applicando la disciplina del mutamento del rito ex d.lgs. n. 150/2011; nel merito aveva rideterminato i compensi in misura inferiore rispetto a quella ingiunta, riconoscendo un credito parzialmente ridotto e gli interessi legali. Avverso tale ordinanza il professionista proponeva ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. con tre motivi, ma prima della decisione depositava dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio di cassazione, chiedendo l’estinzione del processo.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia agli atti del giudizio di cassazione depositata dal ricorrente e notificata alla controparte, rilevando che, anche in difetto di formale accettazione, la sopravvenuta transazione della controversia e la natura della stessa giustificavano la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità ex art. 391, comma 1, c.p.c. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione e ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    Consente al professionista di stare in giudizio personalmente.

  • art. 111 Cost.

    È il fondamento del ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza.

  • art. 640 c.p.c.

    Richiamato per il provvedimento con cui il giudice aveva invitato a limitare la domanda monitoria.

  • art. 702-bis c.p.c.

    Indica il rito sommario di cognizione seguito nel giudizio di opposizione.

  • art. 14 d.lgs. n. 150/2011

    Disciplina il rito applicabile all’opposizione e il passaggio al collegio per la decisione.

  • art. 4, comma 5, d.lgs. n. 150/2011

    La tempestività dell’opposizione va valutata in base alla notificazione dell’atto entro il termine, anche se introdotto con forma diversa da quella corretta.

  • art. 390 c.p.c.

    Regola la rinuncia agli atti del giudizio di cassazione.

  • art. 391, comma 1, c.p.c.

    La rinuncia determina l’estinzione del giudizio di legittimità.

  • d.lgs. n. 231/2002

    Richiamato per il tasso legale degli interessi riconosciuti sul credito professionale.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in ragione dell’estinzione dichiarata.

Massime di principio

  • La rinuncia agli atti del giudizio di cassazione, una volta depositata e notificata alla controparte, comporta l’estinzione del giudizio di legittimità anche se non risulta formalmente accettata, quando ricorrano le condizioni processuali indicate dalla Corte.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introdotto nella forma non corretta, la tempestività si valuta con riguardo alla notificazione dell’atto entro il termine perentorio previsto, non alla forma dell’atto introduttivo, se la disciplina del rito consente la sanatoria/riconduzione al modello corretto.
  • In tema di compensi professionali, quando la contestazione dell’opponente riguarda solo il quantum e non l’an debeatur, il giudice può procedere alla rideterminazione analitica del credito in base alle voci e alle tabelle temporalmente applicabili, riconoscendo gli accessori solo nei limiti dovuti.
  • La sopravvenuta transazione della controversia può costituire valido elemento per giustificare la compensazione integrale delle spese di legittimità in caso di estinzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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