Cassazione Civile, Ordinanza n. 28490/2024 del 05/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da una denuncia presentata dal legale rappresentante di una società operante nei lavori pubblici nei confronti dell'ingegnere responsabile unico del procedimento di un appalto pubblico, denuncia relativa al mancato pagamento di uno stato di avanzamento lavori. Il procedimento penale avviato a seguito della denuncia si era concluso con archiviazione per prescrizione. Successivamente l'ingegnere ha promosso azione civile per danni sostenendo che la denuncia integrasse il delitto di calunnia; il tribunale gli ha dato ragione e ha condannato il denunciante al risarcimento. In appello, invece, la domanda è stata rigettata perché la corte territoriale ha escluso la sussistenza del dolo di calunnia, ritenendo che la denuncia fosse collegata a una reale controversia sull'operato del responsabile del procedimento e alla persistente lite tra impresa e stazione appaltante. In cassazione il soccombente ha proposto tre motivi: (1) omesso esame di fatti decisivi e travisamento delle deduzioni difensive e degli accertamenti della Guardia di Finanza; (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 368 c.p., assumendo la falsità della denuncia quanto al certificato di pagamento che non sarebbe ancora esistito; (3) omessa considerazione di fatti decisivi e violazione dell'art. 132, comma 2, n. 2 c.p.c., per asserita carenza/nullità di motivazione. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili il primo motivo e la parte del terzo relativa al vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c., perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio e non a denunciare l'omesso esame di un fatto storico specifico; ha inoltre escluso il vizio di cui all'art. 360 n. 4 c.p.c. e ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità e perché, in sostanza, mirava a una diversa ricostruzione dei fatti, mentre la corte d'appello aveva correttamente escluso il dolo di calunnia alla luce del convincimento soggettivo dell'agente su profili interpretativi della condotta denunciata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e distrazione in favore del difensore antistatario, oltre all'attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Catanzaro che aveva accolto l'impugnazione della società appaltatrice e del suo legale rappresentante, rigettando la domanda risarcitoria proposta dall'ingegnere. Sul piano processuale ha ravvisato l'inammissibilità dei motivi che chiedevano una rivalutazione del merito e ha ritenuto corretta l'esclusione del dolo tipico della calunnia da parte del giudice di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione al difensore della parte controricorrente, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La Corte richiama la norma incriminatrice della calunnia per affermare che il dolo tipico difetta quando l'incolpazione falsa dipenda da un convincimento soggettivo su profili essenzialmente valutativi o interpretativi, purché non fraudolento o consapevolmente forzato.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È utilizzabile per dedurre violazione o falsa applicazione di legge, ma non per ottenere una diversa ricostruzione dei fatti di causa.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il vizio di nullità della sentenza o del procedimento non può essere usato come formula surrettizia per riproporre una critica alla motivazione secondo il modello dell'insufficienza o contraddittorietà motivazionale non più ammesso.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Dopo la riforma, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera richiesta di diversa lettura delle prove.
art. 132, comma 2, n. 2 c.p.c.
La sentenza deve contenere una motivazione esistente e non meramente apparente; nella specie la motivazione della corte di merito è stata ritenuta ampiamente sufficiente al minimo costituzionale.
art. 348 ter, commi 4 e 5 c.p.c.
La Corte precisa che, nel caso concreto, non opera l'inammissibilità da doppia conforme, poiché i giudici di primo e secondo grado hanno espresso valutazioni diverse.
È richiamata per il procedimento camerale e per il termine di deposito della motivazione.
Giustifica la distrazione delle spese in favore del difensore che abbia reso la dichiarazione di antistatualità.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
A seguito del rigetto del ricorso, la Corte attesta i presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come base del contributo unificato raddoppiato in caso di rigetto dell'impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- In cassazione il motivo che formalmente denuncia omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se, in realtà, mira a ottenere una nuova valutazione complessiva di documenti e risultanze istruttorie.
- Il vizio di violazione di legge non può essere usato per sollecitare un riesame del merito: la censura deve investire l'interpretazione della norma, non la ricostruzione dei fatti.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5 c.p.c., è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non sono più sindacabili in sede di legittimità la mera insufficienza o la non condivisibilità della motivazione.
- La motivazione è censurabile per nullità solo quando sia mancante, meramente apparente, perplessa o affetta da contrasti irriducibili; una motivazione che consenta di comprendere la ratio decidendi supera il controllo di legittimità.
- In tema di calunnia, il dolo tipico è escluso quando la falsa incolpazione derivi da una valutazione soggettiva non fraudolenta su profili interpretativi o valutativi della condotta altrui, anche se poi tale valutazione risulti errata.
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