Cassazione Civile, Ordinanza n. 33604/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato assorbito il terzo motivo e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito, affinché riesamini la controversia attenendosi ai limiti delle questioni effettivamente dedotte e distinguendo correttamente il profilo della motivazione dell'atto da quello della prova della pretesa tributaria.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società aveva impugnato due avvisi di accertamento IVA relativi agli anni d'imposta 2015 e 2016, con i quali l'Ufficio aveva recuperato l'IVA detratta su acquisti ritenuti riferibili a operazioni soggettivamente inesistenti, contestando anche le sanzioni e gli accessori. La CTP aveva accolto i ricorsi e la decisione era stata confermata in appello dalla CGT di secondo grado del Molise. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 112 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello aveva deciso su una questione non dedotta dalla contribuente, ossia la mancata allegazione alll'avviso del PVC, mentre in primo grado era stata solo censurata in generale la mancata produzione di alcuni allegati; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 3 L. 241/1990 e dell'art. 7 L. 212/2000, sostenendo che gli avvisi erano adeguatamente motivati e che la CTR aveva erroneamente ritenuto assente ogni autonoma valutazione dell'Ufficio; il terzo motivo è rimasto assorbito. La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi, rilevando che la questione della mancata allegazione del PVC non era stata ritualmente proposta in primo grado e che il giudice di merito aveva quindi esaminato una questione oltre i limiti del devolutum; inoltre ha affermato che dagli avvisi di accertamento emergeva comunque un percorso motivazionale sufficiente, distinto dal tema della prova dei fatti contestati. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame della controversia e del materiale probatorio.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della censura sulla decisione fondata su una questione non ritualmente dedotta dalle parti.
Richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenuto violato dal giudice di appello che aveva deciso su un presupposto non specificamente devoluto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Invocato come norma processuale che consente il ricorso per cassazione per nullità della sentenza o del procedimento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Invocato per la censura di violazione di legge in tema di motivazione degli atti impositivi.
Richiamato come norma sulla motivazione del provvedimento amministrativo, applicata alla motivazione dell'avviso di accertamento.
Richiamato come norma sul contenuto e sulla motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.
Richiamato per il deposito della memoria da parte della controricorrente nel giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario il giudice non può fondare la decisione su una specifica carenza dell'atto impositivo se tale questione non è stata ritualmente dedotta dalla parte nel grado di merito, poiché ciò comporta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- La contestazione relativa alla mancata allegazione di un determinato atto richiamato nell'avviso di accertamento deve risultare specificamente proposta in primo grado; affermazioni generiche sulla mancata produzione di 'allegati' non sono sufficienti a devolvere la questione al giudice.
- La motivazione dell'avviso di accertamento va distinta dal profilo della prova della pretesa tributaria: un atto può essere adeguatamente motivato anche se la fondatezza sostanziale dei fatti contestati resta da verificare sul piano probatorio.
- Ai fini della legittimità dell'avviso, ciò che rileva è che l'Ufficio espliciti l'iter logico-giuridico della pretesa e renda intellegibili le ragioni del recupero, non che sia già dimostrata in modo definitivo la verità dei fatti contestati.
- In cassazione il controllo sulla motivazione dell'atto impositivo non consente al giudice di merito di sostituire alla verifica della sufficienza motivazionale una valutazione anticipata della prova sostanziale, che resta oggetto del successivo esame di merito.
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