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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26010/2023 del 06/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce dall'azione revocatoria ordinaria proposta dalla procedura fallimentare di una società poi dichiarata fallita contro il suo ex amministratore unico e altri soggetti, per ottenere l'inefficacia ex art. 2901 c.c. di una serie di atti dispositivi compiuti nel 2008-2009: costituzione di un fondo patrimoniale con la moglie e vendite di immobili, garage e quote di terreni in favore di società e familiari. Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo applicabile la decadenza triennale dell'art. 69-bis l.f. e aveva condannato la curatela alle spese. La Corte d'appello, invece, ha accolto la revocatoria e dichiarato l'inefficacia degli atti verso il fallimento. L'ex amministratore ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi avverso la sentenza d'appello. Tuttavia, nel giudizio di legittimità è emerso che il ricorso non era procedibile perché il ricorrente aveva dichiarato l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata, ma non aveva depositato la relata di notifica della sentenza entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c.; la successiva produzione non era più consentita e non ricorrevano le ipotesi che escludono l'improcedibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto decisivo che, avendo il ricorrente affermato nel ricorso l'avvenuta notificazione della sentenza d'appello, gravava su di lui l'onere di depositare tempestivamente, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., la copia della sentenza munita della relata di notifica (o la documentazione equivalente in caso di notifica via PEC). In mancanza di tale deposito, la produzione successiva non poteva sanare l'omissione. La Corte ha escluso anche che la relata fosse comunque nella disponibilità del giudice per iniziativa della controparte o per acquisizione del fascicolo d'ufficio, e ha condannato il ricorrente alle spese di lite, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    richiamato come norma fondante l'azione revocatoria ordinaria proposta dalla procedura fallimentare per far dichiarare l'inefficacia degli atti dispositivi compiuti dal debitore.

  • art. 69-bis L.F.

    citato quale termine triennale di decadenza applicato dal Tribunale, poi contestato in appello per l'azione revocatoria proposta in sede ordinaria.

  • art. 369, 2° co. c.p.c.

    la mancata tempestiva produzione della sentenza notificata con relata comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 372 c.p.c.

    non consente di recuperare tardivamente l'omissione del deposito della relata di notifica della sentenza.

  • art. 370, comma 3, c.p.c.

    richiamato per escludere che la produzione della relata da parte del controricorrente nel termine ivi previsto evitasse l'improcedibilità, nel caso concreto.

  • art. 325 c.p.c.

    indicato come parametro per il decorso del termine breve di impugnazione quando la notificazione del provvedimento è prevista dalla legge.

  • art. 380.1 bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    base per il raddoppio del contributo unificato in caso di declaratoria di improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Se nel ricorso per cassazione la parte dichiara che la sentenza impugnata le è stata notificata, tale dichiarazione comporta un onere di autoresponsabilità: deve essere depositata tempestivamente la copia della sentenza con la relata di notifica, o la documentazione equivalente in caso di notifica via PEC.
  • La mancata produzione, nel termine dell'art. 369 c.p.c., della sentenza notificata con relata determina l'improcedibilità del ricorso e non può essere sanata da una produzione successiva ex art. 372 c.p.c.
  • L'improcedibilità non viene esclusa se la relata di notifica non risulta comunque nella disponibilità del giudice per effetto del deposito del controricorrente o dell'acquisizione del fascicolo d'ufficio nei casi previsti dalla legge.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato improcedibile, il ricorrente è condannato alle spese di lite e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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