Cassazione Civile, Sentenza n. 27424/2020 del 01/12/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso verteva su un licenziamento intimato il 1° settembre 2014 e sulla qualificazione del rapporto di lavoro instaurato con l'Istituto: il reclamante (Jagjit) chiedeva l'accertamento dell'inefficacia/illegittimità del licenziamento, la reintegrazione e il risarcimento. In appello era stato ritenuto valido un contratto a tempo indeterminato del 1998 e dichiarato inefficace il licenziamento; l'Istituto e il Ministero hanno impugnato sostenendo (1) che il contratto del 1998 era nullo per violazione delle norme di reclutamento del pubblico impiego e, quindi, il rapporto operativo era costituito da successivi contratti a termine che si estinguevano alla loro scadenza, e (2) che l'azienda agraria annessa non ha autonomia soggettiva e dunque i rapporti dovevano ritenersi di natura pubblicistica. La Corte di legittimità ha valutato la legittimità dei contratti, la natura pubblicistica o privatistica del rapporto e la tempestività/ammissibilità dei ricorsi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero (tardivo e privo di interesse) e ha accolto il ricorso dell'Istituto Tecnico Agrario. Ha cassato la sentenza della Corte d'Appello nella parte in cui aveva ritenuto valido il contratto del 1998 e aveva accolto le domande del lavoratore; decidendo nel merito, ha rigettato tutte le domande di Jagjit Singh (nessuna reintegrazione né risarcimento). Ha integralmente compensato le spese tra le parti. In sintesi: accolta la prospettazione dell'Istituto sulla nullità del contratto originario per difetto di procedure di reclutamento e legittimità dei successivi contratti a termine fino alla loro scadenza; licenziamento ritenuto non illegittimo nelle sue conseguenze.
Norme richiamate
legge n. 92/2012, art. 1 (commi relativi al rito)
Il termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione nel rito speciale decorre dalla comunicazione del provvedimento; rilevante per verificare la tempestività del ricorso del Ministero
d.lgs. n. 165/2001 (art. 36 e art. 1 richiamati)
Stabilisce i principi dell'impiego pubblico contrattualizzato e le regole inderogabili sul reclutamento: la violazione delle procedure concorsuali o di avviamento rende il contratto affetto da nullità genetica
Costituzione, art. 97
Richiamata come principio di buon andamento e corretto funzionamento della pubblica amministrazione e parametro per l'applicazione delle norme sul reclutamento
d.M. n. 44/2001, art. 20
Prevede che le aziende agrarie annesse siano gestite secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità ma tale autonomia è prevalentemente contabile e non implica autonoma personalità giuridica
legge n. 889/1931, art. 3 e art. 41 (testo richiamato nella sentenza)
"enti dotati di personalità giuridica e di autonomia nel loro funzionamento"; "Ad esso, quando non sia fornito per legge da enti locali, si applicano tutte le disposizioni relative agli impiegati civili dello Stato."
Storica previsione che gli istituti tecnici agrari sono enti dotati di personalità e che il personale tecnico addetto alle aziende, ove non fornito da enti locali, segue la disciplina degli impiegati civili dello Stato: elemento interpretativo per la natura pubblicistica del rapporto
d.P.R. n. 275/1999, art. 14 (comma 7-bis richiamato)
"L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi..."
Conferma l'obbligo, salvo deroghe, dell'Avvocatura dello Stato nella difesa delle istituzioni scolastiche autonome e giustifica regole particolari sulle comunicazioni e notifiche processuali
d.M. n. 129/2018, art. 25, comma 1
"alle istituzioni scolastiche possono essere annesse aziende agrarie o speciali prive di autonomia e personalità giuridica propria con finalità didattiche e formative..."
Norma che chiarisce che le aziende agrarie annesse possono essere prive di autonomia e personalità giuridica, confermando che il personale ivi impiegato rientra nell'organizzazione pubblicistica dell'istituto
d.lgs. n. 297/1994 (T.U. istruzione), art. 191, comma 7 (richiamato)
"Agli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono annessi, a seconda delle rispettive finalità ed indirizzi, gabinetti scientifici, laboratori, officine, reparti di lavorazione ed aziende."
Rileva che le aziende annesse sono strumenti dell'attività didattica e pertanto i rapporti di lavoro relativi si inseriscono nell'organizzazione pubblicistica dell'istituto
Massime di principio
- Se un contratto con una scuola o con un'azienda annessa nasce senza il rispetto delle procedure di reclutamento previste per l'impiego pubblico, quel contratto può essere nullo per vizio genetico e l'amministrazione può far valere tale nullità.
- Le aziende agrarie annesse a istituti scolastici, anche se gestite secondo criteri economici contabili, non assumono automaticamente personalità giuridica autonoma: la loro autonomia è prevalentemente contabile e didattica, e il personale può essere qualificato come impiego pubblico.
- La legittimità di un licenziamento dipende dalla qualificazione del rapporto: se il rapporto valido era quello determinato successivo (contratti a termine), il rapporto si estingue alla scadenza e non sussiste reintegrazione per un presunto licenziamento illegittimo.
- Nei procedimenti speciali previsti dalla legge n. 92/2012 i termini per impugnare decorrono dalla comunicazione del provvedimento alle parti costituite; la notificazione alla parte contumace segue regole particolari quando sussiste patrocinio obbligatorio e domiciliazione per legge.
- La rappresentanza processuale dell'istituto da parte dell'Avvocatura dello Stato comporta specifici effetti sulle comunicazioni e sulle notifiche, ma la costituzione dell'Avvocatura per uno solo degli enti evocati non estende automaticamente gli effetti delle comunicazioni alle altre parti contumaci.
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