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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 27419/2020 del 01/12/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti chiedevano che fosse accertato il loro diritto a percepire il trattamento economico minimo garantito previsto dall'art. 48 del contratto collettivo aziendale (lire 2.790 pro-quota per ogni milione indiviso di mance). Il nodo interpretativo era se il calcolo di tale minimo dovesse essere rapportato al totale delle mance incassate (100%) o alla sola quota di spettanza dei lavoratori (50%). I ricorrenti sostenevano, anche con argomentazioni algebriche, che il parametro era stato determinato sulla base dell'intero milione di mance e quindi la verifica del minimo doveva essere sul 100% degli incassi; l'Azienda invece calcolava il minimo rispetto alla sola metà dei proventi attribuita ai dipendenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso per cassazione proposto dai lavoratori, confermando l'interpretazione della Corte d'appello che aveva ritenuto corretta la determinazione del minimo garantito con riferimento alla sola quota di mance spettante ai dipendenti (50% del monte mance). La Cassazione ha ritenuto infondati i motivi poiché le censure erano in gran parte contrappositive e non hanno dimostrato una violazione concreta dei criteri legali di interpretazione o l'omesso esame di fatti decisivi. Il ricorso incidentale dell'Azienda è stato assorbito. Condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite e indicazione dell'obbligo di versamento del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 48 contratto collettivo aziendale (clausola sulle mance e minimo garantito)

    "...sarà assicurato, da parte dell'Azienda, un minimo garantito di lire 2.790=pro-quota per ogni milione indiviso di mancia..."

    La Corte d'appello e la Cassazione hanno interpretato la clausola nel senso che la verifica del rispetto del minimo va compiuta con riferimento alla quota di mance spettante ai lavoratori (la metà), ossia sul 50% del monte mance, non sull'intero ammontare.

  • artt. 1362-1369 cod. civ. (regole di interpretazione del contratto)

    Richiamati come criteri ermeneutici: la Corte ha valutato testo, comune intenzione delle parti e comportamento successivo, ritenendo legittima l'interpretazione adottata dal giudice di merito e non sussistendo violazione dei canoni di interpretazione.

  • art. 360 cod. proc. civ. (comma 1, nn. 3 e 5) - motivi di cassazione

    Usato per inquadrare i motivi di ricorso: n.3 (violazione delle norme di ermeneutica contrattuale) e n.5 (omesso esame di fatto decisivo). La Corte ha ritenuto le deduzioni dei ricorrenti in gran parte contrappositive e prive della specificazione del fatto storico omesso o della violazione normativa concreta.

  • art. 378 cod. proc. civ.

    Richiamato nel testo come norma cui l'Azienda ha depositato memoria; non rilevante ai fini di rovesciare la decisione di merito.

  • artt. 161 e 102 cod. proc. civ.

    Richiamati nel motivo incidentale relativo a eccezione di nullità per mancata integrazione del contraddittorio; la Corte non ha ritenuto necessario esaminarli dopo il rigetto del ricorso principale (motivo incidentale assorbito).

  • d.gs. n. 40/2006, art. 2

    Citato in relazione alla delimitazione del sindacato di legittimità sui contratti collettivi: la nuova disciplina non esclude il sindacato di legittimità sui contratti aziendali ma indica i limiti del controllo.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002 (contributo unificato)

    La Corte ha disposto l'ulteriore addebito del contributo unificato ai ricorrenti qualora dovuto, ai sensi della normativa richiamata.

  • art. 12 delle Preleggi e art. 132 cod. proc. civ.

    Richiamati in giurisprudenza citata: riguardano i criteri di motivazione e controllo della motivazione; la Corte ha applicato tali principi affermando che non c'è vizio di motivazione idoneo a far luogo all'annullamento.

Massime di principio

  • L'interpretazione delle clausole di un contratto collettivo aziendale spetta in primo luogo al giudice di merito; la Corte di cassazione interviene solo per violazione concreta dei criteri legali di interpretazione o per vizi di motivazione evidenti.
  • Se una clausola è ambigua e ammette più di un'interpretazione, la soluzione adottata dal giudice di merito non è annullabile in sede di legittimità salvo che si dimostri il difetto specifico nei canoni ermeneutici o l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • Per contestare con successo in Cassazione la lettura di una clausola occorre indicare esattamente quale criterio di interpretazione (art. 1362 e ss. c.c.) è stato violato e mostrare come la motivazione sia logicamente incoerente o lacunosa.
  • Il comportamento successivo delle parti e accordi interpretativi posteriori possono confermare l'interpretazione di una clausola; tuttavia tali elementi sono valutati come prove di fatto e la loro valutazione è riservata al giudice di merito.
  • Quando una disposizione contrattuale contiene parametri numerici determinati con procedure aritmetiche, la traduzione in formule non sostituisce l'attività ermeneutica: le risultanze algebriche devono essere inserite nella ricostruzione complessiva della volontà delle parti e del testo letterale.
  • Per far valere un'omessa valutazione di prove documentali o testimoniali in Cassazione è necessario indicare con precisione le parti della motivazione che sarebbero mancanti o contraddittorie; la mera affermazione che il giudice avrebbe travisato la prova non è sufficiente.
  • In fase di redazione di clausole che fissano garanzie economiche (es. minimi), è consigliabile esplicitare chiaramente la base di calcolo (se il riferimento è al totale o a una quota) per evitare interpretazioni contrapposte e contenziosi successivi.

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