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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 27423/2020 del 01/12/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dei decreti nn. 256 e 295 (10 e 5 settembre 2014) con cui l'Ufficio Scolastico Regionale aveva irrogato il licenziamento disciplinare ex art. 55‑quater, comma 1 lett. d) d.lgs. n. 165/2001 e disposto l'esclusione della ricorrente dalle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2011/2014, in conseguenza di una falsa autocertificazione (non conseguita) del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno; la ricorrente sosteneva che l'irregolarità poteva giustificare la cancellazione solo dall'elenco aggiuntivo per il sostegno e non dalla graduatoria ad esaurimento per le classi di concorso AAAA (scuola dell'infanzia) ed EEEE (scuola primaria), nelle quali era inserita dal 2000, e che quindi doveva conservarsi la permanenza nelle graduatorie per il triennio 2014/2017.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la sentenza di merito si fondasse su due ragioni distinte e sufficienti (correttezza dell'esclusione secondo i D.M. n. 44/2011 e n. 235/2014 e difetto di coerenza fra conclusioni e domande proposte dall'appellante), e la ricorrente non ha censurato entrambe le ragioni; inoltre il motivo era privo della specificità e della documentazione richiesta dagli artt. 366 n.6 e 369 n.4 c.p.c.; infine, in presenza della cosiddetta "doppia conforme" (art. 348‑ter, comma 5 c.p.c.), la ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di ragioni di fatto diverse tra la pronuncia di primo grado e quella di appello, per cui non era consentito il sindacato in cassazione. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile; la Corte ha inoltre ritenuto superflua la rinnovazione della notifica effettuata all'Avvocatura Distrettuale invece che all'Avvocatura Generale, non essendo il ricorso meritevole di accoglimento. Nulla sulle spese; è dato atto della sussistenza delle condizioni per l'eventuale raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 165/2001, art. 55‑quater, comma 1, lett. d)

    Norma invocata come fondamento del licenziamento disciplinare per la falsa autocertificazione; la Corte non ha riesaminato la fondatezza del provvedimento disciplinare perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per ragioni processuali.

  • D.M. n. 44/2011, art. 9

    Richiamato in relazione alla disciplina delle graduatorie e degli elenchi aggiuntivi; la Corte territoriale ha ritenuto che le regole di aggiornamento/esclusione previste impedissero l'iscrizione automatica nel triennio successivo se era stata disposta l'esclusione.

  • D.M. n. 235/2014, art. 10

    Richiamato unitamente al D.M. 44/2011 per spiegare che l'ordinanza normativa disciplinava l'aggiornamento delle graduatorie e che, ove fosse stata disposta l'esclusione, la domanda successiva sarebbe stata iscrizione ex novo e non semplice aggiornamento.

  • Codice di procedura civile, art. 360 nn. 3 e 5

    Articoli invocati dalla ricorrente per denunciare violazione delle norme e omesso esame di fatto; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure per carenza di specificità e per i limiti imposti dalla doppia conforme.

  • Codice di procedura civile, art. 366, n. 6 (e comma 1)

    Richiamato per l'onere di riproduzione e indicazione dei documenti utili in cassazione; la ricorrente non ha riportato nei modi richiesti gli atti del merito, rendendo inammissibile la censura.

  • Codice di procedura civile, art. 369, n. 4

    Richiamato in relazione agli oneri di allegazione e specificità dei motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto il motivo carente sotto tale profilo.

  • Codice di procedura civile, art. 348‑ter, comma 5

    Regola della "doppia conforme": impedisce il sindacato in cassazione sui fatti quando sia intervenuta doppia decisione conforme, a meno che il ricorrente dimostri che le ragioni di fatto a base delle due decisioni siano diverse; la ricorrente non ha adempiuto a questo onere.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1‑bis e 1‑quater

    Norme sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza delle condizioni per l'eventuale raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

  • D.L. n. 83/2012, art. 54, comma 2 (conv. L. n. 134/2012)

    Richiamato in relazione all'applicabilità dell'art. 348‑ter, comma 5, ai giudizi di appello introdotti dopo il periodo di efficacia: la Corte lo usa per spiegare i limiti del sindacato in cassazione in presenza della doppia conforme.

Massime di principio

  • In cassazione è essenziale censurare tutte le "rationes decidendi" alternative della sentenza di merito: se il giudice di merito basa la decisione su più ragioni autonome, il ricorso deve impugnare ciascuna di esse, altrimenti è inammissibile.
  • Il ricorrente deve rispettare gli oneri di specificità e di allegazione (art. 366 e 369 c.p.c.): i documenti e gli atti rilevanti devono essere riprodotti e correttamente indicati nel ricorso per consentire l'esame ex actis della cassazione.
  • In presenza della cosiddetta "doppia conforme" (art. 348‑ter, comma 5), il sindacato in cassazione sui fatti è molto limitato: è necessario dimostrare che le ragioni di fatto tra decisione di primo grado e sentenza di appello sono diverse per poter contestare i fatti decisivi.
  • Sul piano sostanziale, l'esclusione dall'elenco aggiuntivo per il sostegno può avere effetti diversi rispetto all'esclusione dalle graduatorie ad esaurimento; occorre verificare la disciplina dei decreti ministeriali applicabili (aggiornamento vs iscrizione ex novo) e formulare in modo chiaro e coerente le conclusioni giudiziali mirate al provvedimento concreto che si contesta.
  • Un difetto di notifica formale non sempre comporta la rinnovazione automatica della stessa in cassazione se il ricorso è manifestamente inammissibile: il giudice può evitare rinnovazioni inutili che dilaterebbero i tempi senza giovare alle garanzie processuali.

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