Cassazione Civile, Sentenza n. 27346/2020 del 30/11/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti contestavano la legittimità della modifica del regolamento della CPA (operata mediante consultazione referendaria) che aveva ridotto la quota di partecipazione alla ripartizione delle mance. Sostenevano che il rinvio del regolamento al titolo VII del libro III c.c. (norme sulla comunione) impedisse la modifica delle quote senza il consenso individuale e che la misura di partecipazione fosse immodificabile; in subordine affermavano la natura retributiva delle mance e, quindi, l'irriducibilità della partecipazione. Chiedevano dichiararsi l'illegittimità della modifica e la restituzione delle somme trattenute.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: 1) difetto di integrale trascrizione del documento regolamentare impugnato (violazione dell'onere di cui all'art. 366 c.p.c.), che rendeva inammissibile la censura sull'interpretazione del regolamento; 2) prospettazione in sede di legittimità di questioni nuove o non adeguatamente dedotte nei gradi di merito (quale la qualificazione della CPA come comunione di tipo proprietario), con conseguente inammissibilità della relativa censura. In precedenza la Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda dei lavoratori, ritenendo applicabile la procedura referendaria prevista dal regolamento (art. 23, comma 3) e richiamando la natura associativa non riconosciuta della CPA. La Cassazione ha altresì condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dato atto dell'obbligo di versamento dell'eventuale ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Regolamento della Comunione Proventi Aleatori (CPA), art. 22, art. 23, art. 7, art. 8, art. 11
Il giudice di merito ha ritenuto che il rinvio del regolamento alle norme codicistiche non impedisse l'adozione di modifiche tramite consultazione referendaria; l'art. 23 comma 3 è stato ritenuto decisivo nel consentire la modifica delle quote sulla base della maggioranza dei votanti.
Codice civile, artt. 1100, 1101, 1103, 1106, 1108
Richiamati dai ricorrenti in tema di comunione e diritti dei coeredi/partecipanti; la Corte ha ritenuto la questione non adeguatamente proposta nei gradi di merito, perciò non esaminabile in Cassazione.
Codice civile, artt. 1363 e 1367
I ricorrenti invocavano canoni ermeneutici di interpretazione contrattuale; la Corte ha escluso l'esame però per vizi procedurali (mancata trascrizione completa del regolamento), il che ha reso inammissibile il motivo.
Codice civile, artt. 36 e 38
La CPA è stata qualificata come associazione non riconosciuta e il vincolo tra associati come derivante da contratto plurilaterale, con conseguenze sulla natura delle posizioni soggettive (contrattuali/associative piuttosto che diritti reali di proprietà).
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6
La Corte ha richiamato l'onere del ricorrente di indicare e trascrivere integralmente nei motivi di cassazione i documenti la cui valutazione si censura; la mancata trascrizione integrale del regolamento ha determinato l'inammissibilità del primo motivo.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater (contributo unificato)
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti e ha liquidato le spese di lite a carico dei medesimi.
Massime di principio
- In impugnazioni per cassazione che riguardano l'interpretazione di documenti (p.es. regolamenti o contratti) il ricorrente deve trascrivere integralmente o riassumere testualmente i passi rilevanti del documento e indicare dove si trova in atti; la mancata osservanza di tale onere rende il motivo inammissibile.
- In Cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non dibattute o non sufficientemente dedotte nei gradi di merito; occorre averle proposte e specificate in primo e secondo grado per poterle riesporre in legittimità.
- Se un regolamento associativo prevede specifiche modalità di modifica (p.es. consultazione referendaria e maggioranza dei votanti), i giudici tendono a rispettare e dare efficacia a quelle regole interne salvo vizi formali o di contrarietà a norme imperative.
- La qualificazione della posizione dei partecipanti (diritto contrattuale/associativo vs diritto reale di comunione) è decisiva: se si tratta di un'associazione non riconosciuta e di rapporti regolati contrattualmente, le modifiche conformi al regolamento possono incidere sulle quote, mentre i ricaduti proprietari sono più difficili da sostenere.
- La natura delle mance (retributiva o meno) è questione di merito e di fatto: la giurisprudenza consolidata tende a non riconoscerle automaticamente come retribuzione, quindi l'asserita irriducibilità delle quote per questa ragione richiede specifica e puntuale prova.
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