Cassazione Civile, Sentenza n. 27425/2020 del 01/12/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'accertamento del diritto a percepire il trattamento straordinario di mobilità in deroga con decorrenza dal 6 maggio 2012 per un importo di € 7.073,03; lamentava di essere stato illegittimamente escluso dall'elenco dei beneficiari trasmesso dalla Regione all'INPS. In appello la Regione e l'INPS hanno sostenuto che la prestazione in deroga non genera un diritto soggettivo fino all'autorizzazione regionale e all'inserimento nell'elenco, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorrente ha impugnato in Cassazione sostenendo che l'esclusione derivava da un errore nella verifica dei requisiti (atto verificativo non discrezionale) e che pertanto il giudice ordinario era competente a decidere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Sig. Chiappetta. Ha ritenuto che la Corte d'appello ha errato nel rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione quando il Tribunale di Cosenza aveva già deciso nel merito accogliendo la domanda e le parti non avevano tempestivamente impugnato la giurisdizione; tale accertamento di giurisdizione era pertanto coperto dal giudicato interno. Perciò la Cassazione ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'Appello di Catanzaro in diversa composizione per nuovo esame e per il regolamento delle spese. Inoltre l'accoglimento del ricorso ha reso inapplicabile il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012.
Norme richiamate
art. 360 cod. proc. civ. (n.1)
Fondamento della impugnazione per cassazione per violazione di norme processuali e per erronea applicazione della regola sulla competenza/giurisdizione
art. 37 cod. proc. civ.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla competenza; il motivo deduce violazione di tale articolo in connessione con la giurisdizione del giudice ordinario
art. 346 cod. proc. civ.
Richiamato nel contesto delle modalità per proporre impugnazione incidentale per evitare la preclusione della questione di giurisdizione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
modificato dalla L. 24.12.12 n. 228
Norma relativa al raddoppio del contributo unificato: la Corte ha stabilito che, per effetto dell'accoglimento del ricorso, tale raddoppio non si applica al presente giudizio di legittimità
Massime di principio
- Se il giudice di primo grado ha deciso sul merito e le parti non hanno tempestivamente impugnato la giurisdizione in appello, la questione di giurisdizione è coperta dal giudicato interno e non può essere rilevata d'ufficio in appello, salvo che la parte non abbia proposto impugnazione incidentale per impedirne la preclusione
- La distinzione tra un controllo meramente verificativo dei requisiti (giudiziabilità davanti al giudice ordinario) e un atto amministrativo discrezionale è rilevante: gli accertamenti di verifica tecnica/contabile possono essere sindacati dal giudice civile, mentre le scelte discrezionali dell'amministrazione possono rientrare nella sfera di sindacato giurisdizionale limitato
- Per evitare la perdita della facoltà di sollevare eccezioni di giurisdizione, la parte (anche se vittoriosa in primo grado) deve proporre impugnazione specifica, eventualmente in via incidentale condizionata, se intende contestare la giurisdizione del giudice ordinario
- La Corte di Cassazione può rilevare la formazione di un giudicato implicito sulla spettanza della giurisdizione laddove il consolidamento del potere giurisdizionale in capo al giudice di primo grado derivi dalla pronuncia di merito e dall'acquiescenza delle parti; in tali casi la sentenza che abbia erroneamente declinato la giurisdizione è cassabile
- In pratiche riguardanti prestazioni in "deroga" autonome rispetto a schemi predeterminati, è fondamentale documentare le fasi amministrative (richieste, autorizzazioni regionali, elenchi inviati all'INPS) e, se esclusi dall'elenco, impugnare tempestivamente l'atto amministrativo o chiedere l'accertamento giudiziale del corretto calcolo/verifica dei requisiti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 1 dic 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 27419/2020 del 01/12/2020
- Sentenza lavoro · 1 dic 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 27423/2020 del 01/12/2020
- Sentenza lavoro · 1 dic 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 27424/2020 del 01/12/2020
- Sentenza lavoro · 1 dic 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 27426/2020 del 01/12/2020
- Sentenza lavoro · 1 dic 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 27427/2020 del 01/12/2020
- Sentenza lavoro · 30 nov 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 27346/2020 del 30/11/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →