Cassazione Civile, Sentenza n. 27426/2020 del 01/12/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della decadenza dall'impiego adottata dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 63 del d.P.R. n. 3/1957: l'Amministrazione aveva disposto la decadenza per mancata ottemperanza alla diffida a cessare un'attività di consulenza fiscale per CAF (UCI s.r.l. e USPIPIDAP s.r.l.), che risultava incompatibile col rapporto di impiego; la Polizia Giudiziaria aveva inoltre accertato l'uso improprio della banca dati dell'Anagrafe Tributaria. In primo grado il Tribunale di Ferrara aveva rigettato il ricorso del dipendente; la Corte d'Appello di Bologna aveva respinto l'appello ritenendo che l'attività incompatibile fosse proseguita nonostante la diffida e che la responsabilità attribuita formalmente al coniuge non fosse idonea a escludere la responsabilità dell'impiegato. In cassazione il ricorrente denunciava carenza/mancata risposta della motivazione della Corte d'Appello (violazione degli artt. 132 e 156 c.p.c., art. 111 Cost., art. 11 preleggi, art. 12 codice di comportamento) e travisamento della prova (art. 115 c.p.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: il ricorso era stato notificato il 27/11/2017 oltre il termine semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c. (termine scaduto il 6/11/2017) applicabile ai giudizi instaurati in primo grado dopo il 4/7/2009. La Corte ha rilevato che la tardività deve essere accertata d'ufficio e che, in presenza di inammissibilità per tardività, non si procede all'esame del merito delle censure. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
d.P.R. n. 3/1957, art. 63
Norma che consente la decadenza dall'impiego per attività incompatibili; la Corte territoriale ha ritenuto legittimo il provvedimento dell'Agenzia alla stregua degli accertamenti sulla prosecuzione dell'attività di consulenza incompatibile.
codice di procedura civile, art. 327
Fissazione del termine semestrale per proporre ricorso in cassazione avverso le sentenze di appello; la Corte ha applicato la versione modificata dalla legge n. 69/2009 e ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancato rispetto di tale termine.
codice di procedura civile, art. 115
Regola sul travisamento della prova e sulla valutazione della prova; il ricorrente denunciava travisamento, ma la Corte non ha esaminato il merito per l'inammissibilità temporale.
codice di procedura civile, artt. 132 e 156
Norme che disciplinano l'esposizione dei motivi e la motivazione della decisione; il ricorrente le invocava per censurare la motivazione della Corte d'appello, ma la questione non è stata esaminata in cassazione per inammissibilità del ricorso.
Costituzione, art. 111
Principio del giusto processo e del diritto a una motivazione adeguata; richiamato dal ricorrente nelle censure sulla motivazione della sentenza d'appello.
Legge n. 69/2009, art. 46 comma 17
Modifica del termine per il ricorso per cassazione applicata ai giudizi di primo grado instaurati dopo il 4 luglio 2009; la Corte ha ritenuto applicabile tale disciplina al caso di specie.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13 (come modificato)
Norme sul contributo unificato e sulle condizioni per il raddoppio; la Corte ha rilevato la ricorrenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
Codice di comportamento (art. 12) e preleggi (art. 11)
Richiamati dal ricorrente per censurare la condotta del giudice d'appello e l'adeguatezza della motivazione; non valutati nel merito dalla Cassazione a causa dell'inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza consolidata (es. Cass. S.U. n. 749/2007)
Principio secondo cui le controversie di lavoro sono escluse dalla sospensione feriale dei termini processuali e che tale esclusione si applica anche ai giudizi di cassazione; richiamata per spiegare la decorrenza e la non sospensione del termine semestrale.
Massime di principio
- La tempestività del ricorso per Cassazione è essenziale: il termine semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c. è perentorio e la sua violazione determina inammissibilità rilevabile d'ufficio, con conseguente mancato esame del merito.
- Quando la Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per tardività non procede ad esaminare le censure di merito, quindi è fondamentale rispettare i termini procedurali anche se si ritengono fondate vizi di motivazione o di valutazione della prova.
- Le censure sulla motivazione della sentenza d'appello (mancata o insufficiente risposta ai moti di appello) sono valutabili in cassazione solo se il ricorso è tempestivo; in ogni caso la Corte di merito può rinviare e aderire alle ragioni del primo grado purché dia conto delle critiche principali.
- Il gravame per travisamento della prova è ammesso in cassazione ma trova limite: la Corte di legittimità non sostituisce la valutazione del fatto salvo i casi di manifesta illogicità, contraddizione o impossibilità dei fatti accertati.
- Nei procedimenti di pubblico impiego la sospensione feriale dei termini non opera per le controversie di lavoro; ciò incide sulla decorrenza del termine per impugnare e va considerato nella pianificazione delle impugnazioni.
- L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente condanna alle spese di giudizio e possibili maggiorazioni del contributo unificato, per cui i ricorrenti devono valutare il rischio economico di un'impugnazione tardiva.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 1 dic 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 27419/2020 del 01/12/2020
- Sentenza lavoro · 1 dic 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 27423/2020 del 01/12/2020
- Sentenza lavoro · 1 dic 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 27424/2020 del 01/12/2020
- Sentenza lavoro · 1 dic 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 27425/2020 del 01/12/2020
- Sentenza lavoro · 1 dic 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 27427/2020 del 01/12/2020
- Sentenza lavoro · 30 nov 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 27346/2020 del 30/11/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →