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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09927/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente denunciava violazione di legge (art. 597, commi 3 e 4 c.p.p., divieto di reformatio in peius) e vizio di motivazione. Sosteneva che, in sede di rinvio per la sola ricalcolazione della pena dopo l'esclusione dell'aggravante ex art. 80, comma 2 DPR 309/1990, la Corte di appello aveva applicato per la recidiva un aumento (pari a 3 anni) superiore a quello stabilito nei precedenti provvedimenti (1 anno e 6 mesi in primo grado; 1 anno in appello), violando il divieto di reformatio in peius e il giudicato parziale. Inoltre si lamentava che la Corte di appello avesse rivalutato nel merito la recidiva in modo non consentito nell'ambito del giudizio di rinvio.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte di appello, nel giudizio di rinvio limitato alla "corretta determinazione del trattamento sanzionatorio" dopo l'esclusione dell'aggravante ex art. 80, non abbia violato il divieto di reformatio in peius applicando un aumento maggiore per la recidiva. Motivo: l'esclusione dell'aggravante ad effetto speciale più grave rende inoperativo il meccanismo di contenimento previsto dall'art. 63, quarto comma, c.p., per cui la circostanza ad effetto speciale residua (recidiva) torna ad essere valutata secondo i limiti ordinari previsti dall'art. 99, secondo comma. Di conseguenza il giudice del rinvio è legittimato a determinare l'aumento della recidiva entro i limiti di legge (fino alla metà), anche se tale aumento risulti maggiore rispetto a quello applicato nei precedenti gradi, purché la pena complessiva così determinata sia inferiore a quella della sentenza impugnata. La Corte ha altresì ritenuto adeguata la motivazione sulla congruità dell'aumento per recidiva in rapporto alla gravità della condotta e al ruolo dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 597 c.p.p.

    Regola il divieto di reformatio in peius; la Corte ha applicato il principio affermando che non sempre l'aumento di singole componenti della pena integra tale divieto se la pena complessiva è inferiore e la modifica è giustificata dall'eliminazione di un'aggravante ad effetto speciale che rende inoperativo il criterio di cumulazione dell'art. 63, comma 4 c.p.

  • art. 63, quarto comma, c.p.

    meccanismo di cumulo che impone di applicare soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, con possibilità di aumentarla fino ad un terzo

    In presenza di concorso fra più aggravanti ad effetto speciale il giudice applica la pena prevista per la più grave e puo' aumentarla fino ad un terzo; se l'aggravante più grave viene esclusa in sede di rinvio, il criterio limitativo previsto da questo comma viene meno

  • art. 99, secondo comma, c.p.

    l'aumento della pena per la recidiva può essere sino alla metà

    Con l'esclusione dell'aggravante più grave, la recidiva residua torna ad essere disciplinata dall'art. 99 e può essere aumentata fino al limite previsto (fino alla metà), permettendo al giudice di rinvio di fissare un aumento superiore a quello precedentemente applicato, entro i limiti di legge

  • art. 80, comma 2, DPR 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti)

    aumento della pena "da un terzo alla metà"

    Si trattava dell'aggravante ad effetto speciale esclusa nel giudizio di rinvio; la sua esclusione ha inciso sul complesso dei criteri di calcolo della pena, rendendo inoperativo il meccanismo di cui all'art. 63, comma 4

  • art. 56 c.p.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche che comportano diminuzioni di pena; la Corte ha tenuto conto della diminuzione ex art. 56 nel calcolo complessivo del trattamento sanzionatorio

  • art. 73 DPR 309/1990

    Norma che disciplina il reato di spaccio/traffico di stupefacenti: norma sostanziale contestata all'imputato e rilevante ai fini del calcolo della pena

  • artt. 624 e 627 c.p.p.

    Richiamati nel testo in relazione al concetto di giudicato parziale: individuano le regole della formazione del giudicato e i limiti per la rinnovazione della decisione su parti non impugnate

Massime di principio

  • Se in sede di rinvio viene esclusa l'aggravante ad effetto speciale più grave, il criterio di contenimento dell'art. 63, comma 4, c.p. cessa di operare e la circostanza ad effetto speciale residua va valutata secondo i limiti ordinari dell'art. 99, consentendo al giudice di rinvio di applicare un aumento anche superiore a quello fissato nei precedenti gradi, purché la pena complessiva resti inferiore a quella impugnata.
  • Il divieto di reformatio in peius opera non solo sul risultato finale (pena complessiva) ma anche sugli elementi coperti da giudicato parziale (es. pena base, riduzioni già determinate) che non possono essere modificati se estranei all'oggetto dell'annullamento; tuttavia, se l'annullamento incide strutturalmente sui criteri di cumulazione delle aggravanti, la rivalutazione di alcune componenti è legittima.
  • Nel valutare la legittimità di un aumento di singole voci della pena dopo un rinvio, occorre verificare il perimetro del rinvio deciso dalla Corte di cassazione: solo le componenti non coperte da giudicato e connesse all'oggetto rescindente possono essere rinnovate.
  • Per la difesa: quando si impugna una determinazione della pena ed è probabile che venga esclusa un'aggravante ad effetto speciale, è importante sollevare con chiarezza l'eventuale giudicato relativo alla pena base o ad altre componenti e, se già intervenuto un provvedimento di rinvio che ha fissato espressamente misure per la recidiva, richiamare tale parametro come riferimento vincolante.
  • Per il giudice di rinvio: motivare in modo puntuale la nuova determinazione delle singole componenti della pena (in particolare la recidiva) indicandone il fondamento fattuale e giuridico e i limiti normativi (art. 99), così da escludere violazioni del divieto di reformatio in peius e vizi di motivazione.

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