Cassazione Penale, Sentenza n. 39146/2022 del 18/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della statuizione accessoria amministrativa della revoca della patente di guida disposta con la sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) per omicità colposa stradale (art. 589-bis c.p.). Il ricorrente censura la mancata motivazione sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria e la mancata valutazione dei parametri previsti dagli artt. 218 e 219 cod. strada, rilevando altresì che, in assenza delle aggravanti ex commi 2 e 3 dell'art. 589-bis e alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019, non può ritenersi automatica la revoca della patente e il giudice avrebbe dovuto considerare la sospensione come sanzione alternativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e ha rinviato al Tribunale di Trani per una nuova valutazione sul punto. Sono confermate la condanna sostanziale e la pena pattuita (un anno e quattro mesi di reclusione, sospesa), mentre la disposizione che revocava la patente è stata disapplicata perché priva di una adeguata motivazione circa tipo e durata della sanzione accessoria alla luce dell'autonomia valutativa imposta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019; il giudice di merito dovrà rivalutare, con motivazione, se applicare la revoca oppure la sospensione e per quale durata, tenendo conto degli artt. 218 e 219 cod. strada e delle circostanze del caso.
Norme richiamate
Disciplina il patteggiamento: la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è idonea a produrre gli effetti di una condanna, e dunque rilevante ai fini delle sanzioni amministrative accessorie
art. 589-bis cod. pen. (omicidio stradale)
Predica la fattispecie di omicidio stradale; la presenza o meno delle aggravanti dei commi 2 e 3 incide sulla gravità della fattispecie e, per la Corte Costituzionale, sull'adeguatezza della revoca della patente
Prevede la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente; dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 88/2019 non può più essere applicata automaticamente in tutti i casi, dovendosi valutare la possibilità della sospensione nei casi meno gravi
Indicano criteri e parametri per la determinazione delle sanzioni amministrative accessorie (tipo e durata della sospensione/revoca); il giudice deve considerarli e motivare la scelta della sanzione accessoria, soprattutto dopo la decisione della Consulta
Sentenza Corte Costituzionale n. 88/2019
la revoca della patente di guida non può essere disposta indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall'art. 589-bis che dall'art. 590-bis cod. pen., ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi previste per le fattispecie aggravate dai commi secondo e terzo
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo del codice della strada nella parte in cui non prevedeva la possibilità, per i reati di omicidio e lesioni stradali, di disporre la sospensione della patente in alternativa alla revoca quando non ricorrono le aggravanti; ciò ha eliminato l'automatismo della revoca e ha rimesso al giudice una valutazione motivata
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. Un., Sez. 2, Sez. 4: Bosio, Cargnello, Francavilla, Favia, ecc.)
Costante orientamento secondo cui il giudice, nell'adottare la sentenza di patteggiamento, deve applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge; tuttavia l'applicabilità e la determinazione del tipo/durata della sanzione possono richiedere motivazione, e le pattuizioni delle parti non possono esautorare l'applicazione di sanzioni non disponibili
Massime di principio
- La sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) è equiparata, ai fini delle sanzioni accessorie, a una condanna: il giudice deve applicare le sanzioni amministrative previste dalla legge anche se non richiamate nell'accordo fra le parti
- Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019 non è più possibile disporre automaticamente la revoca della patente per tutti i reati di omicidio o lesioni stradali: quando mancano le aggravanti previste dai commi 2 e 3 di art. 589-bis/590-bis il giudice deve valutare, motivandolo, se applicare la sospensione invece della revoca
- Nel giudizio di patteggiamento il giudice è obbligato a motivare specificamente la scelta e la durata della sanzione amministrativa accessoria (revoca o sospensione) sulla base dei criteri degli artt. 218 e 219 cod. strada; mera affermazione dell'obbligatorietà non è sufficiente
- Le pattuizioni delle parti che incidano sulle sanzioni amministrative accessorie (es. accordi per non applicarle o per fissarne durata) non vincolano il giudice quando la norma attribuisce al giudice stesso una valutazione obbligatoria o quando la sanzione sia di ordine pubblico
- Se il giudice omette la motivazione richiesta o applica meccanicamente una sanzione accessoria, la decisione è annullabile in cassazione e il giudice di merito dovrà riesaminare la questione conformandosi ai principi costituzionali e ai criteri di legge
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