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Sentenza

Sentenza del 22/02/2017 n. 4593 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti contestavano l'iscrizione ipotecaria su immobili di proprietà di P.M., conferiti in un fondo patrimoniale. Sostenevano che il debito tributario derivasse dall'evasione fiscale imputata a I.V. nell'attività d'impresa, fosse estraneo ai bisogni familiari e fosse sorto mentre i coniugi erano separati; aggiungevano che la responsabilità di P.M. dipendeva dalla dichiarazione congiunta. Deducevano inoltre l'omesso esame di documenti, l'erronea esclusione della loro produzione in appello e l'omessa considerazione della conoscenza, da parte del creditore, dell'estraneità del debito ai bisogni familiari e della natura accessoria di interessi e sanzioni.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l'esito della Corte d'appello di Bari, che aveva confermato il rigetto della domanda pronunciato dal Tribunale di Trani, sezione distaccata di Canosa di Puglia. Il primo e il terzo motivo sono stati esaminati congiuntamente e rigettati: il mancato esame dei documenti non era decisivo, perché non avrebbe necessariamente mutato l'esito; inoltre la censura sul nuovo art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non era applicabile ratione temporis. Il secondo motivo è stato rigettato: l'attività d'impresa e la separazione non escludevano, da sole, il collegamento del debito con i bisogni familiari, anche considerato l'obbligo di mantenimento e la responsabilità solidale assunta con la dichiarazione congiunta. Il quarto motivo è stato rigettato perché spettava ai ricorrenti provare sia l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia sia la conoscenza di tale circostanza da parte del creditore; interessi e sanzioni seguono la sorte del debito principale. I ricorrenti sono stati condannati a rifondere le spese, liquidate in euro 7.000, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 170 c.c.

    l'art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, sicchè l'esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, se il debito sia stato da loro contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero - nell'ipotesi contraria - purchè il titolare del credito, per il quale l'esattore procede alla riscossione, non fosse a conoscenza di tale estraneità, dovendosi ritenere, diversamente, illegittima l'eventuale iscrizione comunque effettuata.

    La tutela del fondo patrimoniale non impedisce in assoluto l'iscrizione di ipoteca esattoriale. Essa è ammissibile se il debito è stato contratto per bisogni familiari oppure, se è estraneo a tali bisogni, quando il creditore non conosceva tale estraneità.

  • Art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973

    l'art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, sicchè l'esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, se il debito sia stato da loro contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero - nell'ipotesi contraria - purchè il titolare del credito, per il quale l'esattore procede alla riscossione, non fosse a conoscenza di tale estraneità, dovendosi ritenere, diversamente, illegittima l'eventuale iscrizione comunque effettuata.

    L'ipoteca esattoriale prevista dall'art. 77 può gravare sui beni conferiti nel fondo patrimoniale, ma è soggetta ai limiti di tutela stabiliti dall'art. 170 c.c.

  • Art. 147 c.c.

    La Corte lo richiama, insieme all'art. 148 c.c., per affermare che la separazione non esclude automaticamente il collegamento del debito ai bisogni familiari, poiché permane l'obbligo di mantenimento.

  • Art. 148 c.c.

    La Corte lo richiama, insieme all'art. 147 c.c., per affermare che la separazione non esclude automaticamente il collegamento del debito ai bisogni familiari, poiché permane l'obbligo di mantenimento.

  • Legge n. 114 del 1977

    La Corte rileva che i coniugi, presentando una dichiarazione congiunta, avevano assunto responsabilità solidale per gli obblighi tributari da essa derivanti.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012

    l'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, non è applicabile nel caso di specie, giusta la noma di cui all'art. 54 citato che prevede che l'art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5, si applichi alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

    La versione riformulata del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo si applica solo alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione; la disciplina temporale impediva di applicarla nel caso esaminato.

  • Art. 345 c.p.c.

    La questione relativa all'ammissibilità della produzione documentale in appello era stata sollevata dai ricorrenti, ma la Corte ha rigettato congiuntamente il motivo senza riconoscere decisività ai documenti invocati; non ha accolto la censura.

Massime di principio

  • Per i debiti connessi all'attività d'impresa o professionale non basta la loro origine a dimostrare che siano estranei ai bisogni familiari. Va verificato il rapporto concreto tra il fatto generatore dell'obbligazione e le esigenze della famiglia; anche redditi non dichiarati possono essere stati destinati al mantenimento o allo sviluppo familiare.
  • Chi invoca l'impignorabilità dei beni del fondo patrimoniale deve provare sia che il debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni familiari sia, quando rilevante, che il creditore conosceva tale estraneità.
  • La separazione dei coniugi non esclude automaticamente il collegamento del debito con i bisogni familiari, poiché può permanere l'obbligo di mantenimento.
  • L'ipoteca esattoriale sui beni del fondo patrimoniale è soggetta ai limiti dell'art. 170 c.c.; se il debito è estraneo ai bisogni familiari, l'iscrizione è illegittima quando il creditore ne conosceva tale estraneità.
  • Interessi e sanzioni, in quanto accessori, seguono la sorte del debito principale.
  • La mancata valutazione di un documento è rilevante in cassazione solo se esso prova circostanze decisive, tali da privare di fondamento la ratio della decisione; non è sufficiente che possa rendere plausibile un diverso esito.

Testo integrale

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