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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32911/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la liquidazione dell'ulteriore indennità di esproprio dovuta in relazione a un decreto di esproprio del 1972 per un terreno sul quale insisteva anche un fabbricato, già oggetto di riconoscimento indennitario in primo grado e in appello. I ricorrenti, eredi dell'originaria proprietaria, hanno censurato la sentenza di appello nella parte in cui aveva escluso la rivalutazione monetaria automatica dell'indennità e gli interessi legali sull'indennità rivalutata anno per anno, nonché la rivalutazione per maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. Deducevano la violazione dell'art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla CEDU e degli artt. 32 e 37 del d.P.R. n. 327 del 2001, sostenendo che, alla luce della giurisprudenza della Corte EDU, l'indennità di esproprio dovesse essere automaticamente rivalutata senza onere di allegazione e prova del maggior danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo infondato e, per alcuni profili, inammissibile. Ha escluso che le decisioni della Corte EDU invocate imponessero al giudice nazionale una disapplicazione automatica della disciplina interna o una rivalutazione automatica dell'indennità di esproprio. Ha ribadito che, nel sistema interno, l'indennità di esproprio ha natura di debito di valuta: il rimedio ordinario per il ritardo nell'adempimento è rappresentato dagli interessi legali, mentre la rivalutazione monetaria o il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. richiedono una specifica domanda e la prova del pregiudizio ulteriore subito. Ha quindi rigettato il ricorso e condannato i ricorrenti alle spese, dando atto anche dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla CEDU

    La Corte ne richiama la giurisprudenza convenzionale, ma esclude che essa imponga nel caso concreto la rivalutazione automatica dell'indennità di esproprio o la disapplicazione della disciplina interna.

  • L. 4 agosto 1955, n. 848

    Richiamata quale legge di ratifica della CEDU.

  • art. 32 d.P.R. n. 327 del 2001

    Richiamato dai ricorrenti quale parametro della quantificazione dell'indennità di esproprio ancorata al valore venale del bene.

  • art. 37 d.P.R. n. 327 del 2001

    Richiamato dai ricorrenti insieme all'art. 32 del testo unico espropriazioni.

  • art. 1224, comma 2, c.c.

    La rivalutazione/maggior danno non è automatica per le obbligazioni di valuta: richiede domanda specifica e prova del pregiudizio ulteriore.

  • art. 101, comma 2, Cost.

    Richiamato nel quadro del dialogo tra giudice nazionale e giurisprudenza EDU.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    Richiamato come fondamento del coordinamento con la giurisprudenza convenzionale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il vizio di legittimità prospettato dai ricorrenti per violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in relazione all'ulteriore importo dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • L'indennità di esproprio, nel sistema interno, ha natura di debito di valuta: il solo ritardo nell'adempimento non determina automaticamente rivalutazione monetaria del credito.
  • Per ottenere il maggior danno da svalutazione ex art. 1224, comma 2, c.c. il creditore deve formulare una specifica domanda e allegare/provare il pregiudizio ulteriore sofferto.
  • Le sentenze della Corte EDU non operano come automatica disapplicazione della norma interna: il giudice nazionale deve confrontarsi con la giurisprudenza convenzionale consolidata, nei limiti del sistema delle fonti e del margine di apprezzamento interno.
  • Nel caso dell'indennità di esproprio, gli interessi legali sul valore monetario determinato all'epoca dell'espropriazione costituiscono il rimedio ordinario del ritardo; la rivalutazione richiede un diverso fondamento processuale e probatorio.
  • La tutela convenzionale dell'espropriato non elimina l'onere di allegazione e prova del maggior pregiudizio quando si invochi un ristoro ulteriore rispetto all'indennità base e agli interessi legali.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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