Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25029/2023 del 22/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall'azione revocatoria ordinaria proposta dalla curatela fallimentare per far dichiarare inefficace, nei confronti della massa, l'atto del 28 luglio 2016 con cui i coniugi ricorrenti avevano conferito i loro immobili in un fondo patrimoniale. Il tribunale aveva accolto la domanda, limitatamente ai beni del coniuge indicato come debitore della massa, e la corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione i coniugi deducevano, con un unico motivo, violazione degli artt. 2901 c.c. e 295 c.p.c., oltre a vizi motivazionali e costituzionali, sostenendo che il fallimento non fosse legittimato ad agire perché il credito era inesistente e che non fosse ammissibile considerare sufficiente un credito solo litigioso; lamentavano inoltre l'omesso esame dei presupposti soggettivo e oggettivo della revocatoria (scientia damni ed eventus damni). Nella memoria successiva invocavano anche un sopravvenuto giudicato che avrebbe accertato l'inesistenza del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, anzitutto, la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., per mancata trascrizione o almeno riportazione del contenuto essenziale dell'atto di conferimento in fondo patrimoniale e degli altri documenti su cui si fondavano le censure. Nel merito ha confermato il principio secondo cui anche il credito eventuale o litigioso legittima l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria e non impone la sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c. Ha poi ritenuto inammissibili le doglianze su scientia damni ed eventus damni perché dirette a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; ha anche evidenziato la presenza di una doppia conforme, che preclude il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. salvo specifica indicazione della diversità delle rationes decidendi, onere non assolto. La deduzione, svolta solo in memoria, del sopravvenuto giudicato sull'inesistenza del credito è stata reputata inammissibile perché nuova e comunque non documentata in modo rituale. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata costituzione dell'intimato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria è esperibile anche quando il credito posto a fondamento sia litigioso o eventuale, purché allegato come situazione legittimante alla conservazione della garanzia patrimoniale.

  • art. 295 c.p.c.

    La pendenza del giudizio di accertamento del credito non impone la sospensione necessaria dell'azione revocatoria, perché non sussiste un rapporto di pregiudizialità tecnica tale da giustificarla.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è inammissibile se non riporta in modo sufficiente il contenuto degli atti e documenti su cui le censure si fondano.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Il motivo non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione del merito; il vizio di motivazione è inoltre limitato dalla disciplina della doppia conforme.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In caso di doppia conforme di merito, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso salvo che il ricorrente indichi la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione è avvenuta secondo il rito camerale semplificato previsto dalla norma.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Il preteso giudicato esterno deve essere documentalmente provato con la certificazione rituale del passaggio in giudicato.

  • art. 384 c.p.c.

    È richiamato dalla parte ricorrente nella memoria come base per una possibile decisione nel merito da parte della Cassazione in caso di sopravvenuto difetto di interesse, ma la Corte non accoglie tale impostazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo conseguente all'esito processuale.

Massime di principio

  • Anche un credito soltanto eventuale o litigioso può integrare la qualità di creditore necessaria per proporre azione revocatoria ordinaria, poiché la funzione dell'azione è conservativa della garanzia patrimoniale e non richiede l'accertamento definitivo del credito prima della decisione sulla revocatoria.
  • La pendenza del giudizio sull'esistenza del credito non determina sospensione necessaria del giudizio revocatorio, mancando un rapporto di pregiudizialità tecnica idoneo a fondare l'art. 295 c.p.c. e non essendo configurabile un reale conflitto di giudicati.
  • Nel giudizio di cassazione il ricorrente deve indicare e trascrivere, almeno per quanto necessario, il contenuto degli atti e documenti su cui fonda le censure; la mancata osservanza dell'art. 366, n. 6, c.p.c. comporta inammissibilità.
  • In presenza di doppia conforme di merito, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
  • Le censure che mirano a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio o una nuova valutazione dei fatti esorbitano dai limiti del giudizio di legittimità e sono inammissibili.
  • La consapevolezza del pregiudizio alle ragioni creditorie, ai fini dell'elemento soggettivo della revocatoria, va valutata al momento dell'atto dispositivo e non in un momento anteriore di sola programmazione dell'operazione patrimoniale.
  • Il sopravvenuto giudicato esterno invocato come fatto impeditivo o estintivo della legittimazione alla revocatoria deve essere dedotto tempestivamente e provato con idonea documentazione rituale; non può essere introdotto per la prima volta in memoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMoraInadempimentoTransazione
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.