Cassazione Civile, Ordinanza n. 35588/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite origina da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2012 per IRES, IVA e IRAP, impugnato dal contribuente davanti alla commissione tributaria provinciale, che respingeva il ricorso. In appello, la commissione tributaria regionale dichiarava inammissibile l'impugnazione per tardività. In Cassazione il contribuente proponeva due motivi: con il primo lamentava l'erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello e chiedeva la rimessione in termini, deducendo di aver perso il termine per causa non imputabile, poiché la segreteria della commissione provinciale non avrebbe correttamente comunicato l'udienza per errore nell'indirizzo PEC e non avrebbe comunicato il deposito della sentenza; con il secondo censurava l'inammissibilità dell'istanza di accertamento con adesione presentata all'Agenzia delle Entrate. L'amministrazione finanziaria non svolgeva difese in cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: nel processo tributario l'impugnazione tardiva oltre il termine lungo è ammissibile solo se la parte dimostra una vera "ignoranza del processo", cioè di non averne avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza; tale presupposto non ricorre per il soggetto costituito in giudizio. Inoltre, l'omessa comunicazione della data di trattazione e la mancata comunicazione del deposito della sentenza non incidono sul decorso del termine lungo, che decorre dalla pubblicazione/deposito della sentenza. È stato quindi escluso che l'errore sulla disciplina processuale o la mancata comunicazione integrassero un evento idoneo alla rimessione in termini, trattandosi di errore di diritto non scusabile. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione sull'istanza di accertamento con adesione non risultava esaminata nella sentenza impugnata e quindi non era scrutinabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato integralmente rigettato; nessuna spesa è stata liquidata per mancata attività difensiva dell'intimato; è stato inoltre posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato ex art. 13 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 38, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
termine "lungo" dalla pubblicazione della sentenza
Nel processo tributario l'impugnazione oltre il termine lungo richiede la prova dell'ignoranza del processo, non essendo sufficiente la sola tardiva conoscenza del deposito della sentenza.
L'istituto della rimessione in termini è astrattamente applicabile al rito tributario, ma solo in presenza di un evento impeditivo assoluto e non di un mero errore di diritto o di difficoltà relative.
L'omessa comunicazione della data di trattazione può integrare un vizio deducibile con l'impugnazione, ma non impedisce il formarsi del giudicato in mancanza di tempestiva contestazione.
Il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza, cioè dal deposito in cancelleria, e non dalla comunicazione del deposito effettuata dal cancelliere.
art. 37, comma 2, d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546
La comunicazione del deposito della sentenza ha natura meramente informativa e non incide sulla pubblicazione né sul decorso del termine per impugnare.
La disciplina previgente sulla rimessione in termini è richiamata per escludere che l'errore sulla norma processuale configurasse una causa non imputabile idonea a giustificare la rimessione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Costituisce il parametro per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'impugnazione proposta oltre il termine lungo è ammissibile solo se la parte dimostra di essere rimasta totalmente ignara della pendenza del processo per una invalidità che abbia impedito la conoscenza dell'azione e dell'udienza; non basta la mera irregolarità o omissione di comunicazioni di cancelleria se la parte era già costituita.
- La rimessione in termini presuppone un impedimento assoluto, oggettivo e causalmente determinante rispetto alla decadenza; non opera quando la decadenza dipenda da un errore di diritto sulla disciplina processuale o da una difficoltà relativa.
- Il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione/deposito della sentenza e non dalla comunicazione del deposito effettuata dalla cancelleria, che ha sola funzione informativa.
- In sede di legittimità non possono essere esaminati motivi che introducano questioni non trattate nella decisione impugnata, se il provvedimento non contiene alcuna statuizione sul punto.
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