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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37780/2025 del 20/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 2 luglio 2025 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP il 20 novembre 2025 per reati indicati negli artt. 73, comma 4, e 74 del d.P.R. n. 309/1990 (illeciti connessi al traffico di stupefacenti e associazione). Il ricorrente ha proposto il ricorso il 11 settembre 2025, oltre il termine di 10 giorni previsto dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen., rispetto alla notificazione dell'avviso di deposito avvenuta il 4 agosto 2025; inoltre la sospensione feriale dei termini è stata ritenuta inapplicabile perché il procedimento riguarda reati di criminalità organizzata ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 e dell'art. 2, comma 2, legge n. 742/1969.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività rispetto al termine di 10 giorni previsto dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. La Corte ha ritenuto non applicabile la sospensione feriale dei termini alla fattispecie, atteso il carattere di criminalità organizzata del reato (richiamando il principio secondo cui tale nozione include ogni forma di associazione per delinquere, escludendo il mero concorso di persone). Per l'inammissibilità è stata applicata la conseguente condanna alle spese processuali e l'obbligo di versare alla Cassa delle ammende la somma equitativamente fissata in € 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., avendo la Corte ritenuto che non sussistano elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (richiamata la sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186).

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4

    Norma incriminatrice relativa agli illeciti connessi agli stupefacenti, usata come fondamento per l'emissione della misura cautelare

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    Prevede l'aggravante/assetto di criminalità organizzata; la sua applicazione è stata ritenuta rilevante per escludere la sospensione feriale dei termini procedurali

  • codice di procedura penale, art. 311, comma 1

    Stabilisce il termine di 10 giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito per proporre il ricorso; mancato rispetto del termine determina inammissibilità

  • legge n. 742 del 1969, art. 2, comma 2

    Prevede l'esclusione della sospensione feriale dei termini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata; la Corte ha interpretato la nozione di criminalità organizzata in senso ampio

  • codice di procedura penale, art. 616

    Dispone le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità, con obbligo di pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende

  • Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata sul punto della responsabilità per l'inammissibilità; la Corte di cassazione ha ritenuto che non sussistano elementi per escludere la colpa del ricorrente nel caso di specie

  • Cass. Sez. 3, n. 36927 del 18/06/2015, Rv. 265023

    Giurisprudenza richiamata per definire la nozione di criminalità organizzata come comprensiva di qualsiasi forma di associazione per delinquere, escludendo il mero concorso nel reato

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari deve essere proposto entro 10 giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito; il mancato rispetto del termine comporta inammissibilità.
  • La sospensione feriale dei termini processuali non si applica ai procedimenti per reati riconducibili alla criminalità organizzata; tale nozione è interpretata in senso ampio (anche associazioni per delinquere non mafiose).
  • La data effettiva di trasmissione telematica va verificata con attenzione: il giorno di trasmissione conta ai fini del termine, e ritardi informatici o di deposito possono compromettere l'ammissibilità.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che si dimostri l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • In situazioni dubbie sui termini processuali è opportuno adottare tempestive misure cautelative (es. istanza di fissazione di termini ridotti, comunicazioni urgenti con la cancelleria, ricorso immediato) e documentare ogni comunicazione ricevuta per evitare decadenze procedurali.

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