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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04086/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un condominio agiva contro un comune chiedendo l'abbattimento o l'arretramento di opere realizzate sul fabbricato confinante, assumendo la violazione delle distanze legali. Secondo la prospettazione attorea, l'ente aveva acquistato un immobile originariamente destinato a cinema e ne aveva ampliato la volumetria in violazione delle norme sulle distanze. In primo grado la domanda era stata rigettata e il comune aveva anche ottenuto il riconoscimento dell'usucapione del diritto a mantenere il volume esistente. In appello la decisione era stata confermata, con correzione della motivazione: la Corte territoriale aveva rilevato l'esistenza di un ulteriore corpo di fabbrica successivo all'acquisto, aveva escluso la prova dell'usucapione da parte del comune, ma aveva comunque negato la tutela ripristinatoria richiesta perché l'opera, di natura pubblica, era destinata a finalità collettive rilevanti. In cassazione il condominio deduceva tre motivi: 1) violazione del divieto di ius novorum e del contraddittorio, sostenendo che la natura pubblica dell'opera era stata valorizzata in appello senza che fosse stata dedotta in primo grado; 2) violazione delle norme sulle distanze e dell'art. 2697 c.c., per avere la Corte d'appello applicato automaticamente l'esenzione dalle distanze senza prova dei presupposti soggettivi e oggettivi della destinazione pubblica; 3) ultrapetizione e violazione dell'onere della prova, per aver deciso sulla base di circostanze non dedotte né provate dal comune.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il tema della natura pubblica dell'opera risultava comunque introdotto nel giudizio di merito tramite gli atti difensivi del comune. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando che l'esenzione dal rispetto delle distanze per gli edifici assimilabili a beni demaniali non richiede necessariamente la collocazione su suolo demaniale, essendo sufficiente che l'opera sia intrinsecamente destinata a una finalità pubblica e che tale destinazione risulti da una manifestazione di volontà dell'ente e dall'effettiva e attuale destinazione al pubblico servizio. Ha dichiarato assorbito il terzo motivo dalle argomentazioni svolte sul secondo. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa dell'intimato; è stata inoltre data atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione è esclusa quando il fatto valorizzato dal giudice di merito risulti comunque introdotto nel dibattito processuale dalle difese di parte.

  • art. 345 c.p.c.

    Il divieto di ius novorum non è violato se il tema decisivo era già stato dedotto negli atti difensivi di primo grado.

  • art. 101 c.p.c.

    Non vi è violazione del contraddittorio quando la questione considerata dal giudice di appello era già oggetto di discussione tra le parti.

  • artt. 873 ss. c.c.

    Le distanze legali sono in linea di principio applicabili agli interventi edificatori, salvo le ipotesi di esenzione riconosciute dalla legge o dalla giurisprudenza.

  • art. 879 c.c.

    L'esenzione dall'obbligo di rispettare le distanze, implicitamente ricavabile dalla norma per gli edifici demaniali, può operare anche per opere realizzate su fondo privato, purché siano intrinsecamente assimilabili a beni del demanio per la finalità pubblica perseguita.

  • art. 2697 c.c.

    La parte che invoca l'esenzione dal regime delle distanze deve fornire gli elementi probatori della destinazione pubblica dell'opera, ma nel caso concreto la Corte ha ritenuto tale destinazione sufficientemente desumibile dagli atti e non contestata.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice può porre a base della decisione fatti non specificamente contestati e risultanti dagli atti di causa.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Essendo il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 e risultando rigettato, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo è pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Il divieto di domande o eccezioni nuove in appello non è violato quando il fatto giuridicamente rilevante è già stato introdotto, anche solo implicitamente, nel contraddittorio di primo grado tramite le difese della parte interessata.
  • L'esenzione dal rispetto delle distanze legali per opere pubbliche non dipende in modo automatico dalla sola natura soggettiva dell'ente che le realizza, ma richiede che l'opera sia effettivamente e attualmente destinata a una finalità pubblica, risultando assimilabile a un bene demaniale.
  • Tale destinazione pubblica può risultare da elementi documentali e processuali anche in assenza di una formale contestazione specifica, se il fatto non è stato contestato e gli atti consentono di desumere la volontà dell'ente e la concreta destinazione al servizio pubblico.
  • La censura di ultrapetizione non è fondata quando il giudice decide sulla base di circostanze che costituiscono sviluppo di fatti già dedotti o comunque acquisiti al processo.
  • Quando il ricorso per cassazione è rigettato e la controparte non svolge attività difensiva, non si provvede sulle spese; resta comunque applicabile il meccanismo del raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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