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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33849/2021 del 12/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una convenzione urbanistica stipulata il 24 febbraio 1995 tra il Comune e una società costruttrice, poi trasferita ad altri soggetti fino al condominio resistente, con la quale erano previste obbligazioni inerenti la realizzazione e la destinazione ad uso pubblico di aree a parcheggio e opere di urbanizzazione. Il condominio ha deferito la lite a un collegio arbitrale, in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 13 della convenzione, chiedendo l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del diritto del Comune di ottenere l'assoggettamento ad uso pubblico delle aree destinate a parcheggio. Il Comune ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo che la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, poiché attiene all'esecuzione di una convenzione urbanistica ex art. 11 l. n. 241/1990, e che quindi non è devolvibile ad arbitrato rituale perché non concerne diritti soggettivi. Il condominio ha eccepito, in via preliminare, che una delibera della Giunta comunale avesse già riconosciuto la natura rituale dell'arbitrato e, nel merito, ha sostenuto la piena devoluzione della lite agli arbitri.

La decisione

La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo. Ha ritenuto che la lite non rientrasse nell'oggetto della clausola compromissoria, perché non riguardava l'entità o l'esecuzione delle obbligazioni assunte dalla ditta proprietaria nella convenzione, ma l'attività del Comune nella pianificazione e destinazione urbanistica delle aree e l'asserita prescrizione del relativo diritto. Trattandosi di controversia attinente all'esecuzione di un accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo ex art. 11 l. n. 241/1990, la stessa rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a. Le parti sono state rimesse davanti al giudice amministrativo anche per le spese del regolamento.

Norme richiamate

  • art. 41 c.p.c.

    regolamento preventivo di giurisdizione

    è il rimedio utilizzato per ottenere la decisione preventiva sulla giurisdizione

  • art. 11, comma 5, L. 7 agosto 1990, n. 241

    la convenzione urbanistica è qualificata come accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo

  • art. 12 c.p.a.

    le controversie sui diritti soggettivi devolute alla giurisdizione amministrativa possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto, ma occorre verificare la natura della posizione giuridica dedotta

  • art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a.

    attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di accordi sostitutivi o integrativi del provvedimento amministrativo

  • art. 806 c.p.c.

    richiamato come base della compromettibilità in arbitri delle controversie su diritti soggettivi

  • artt. 806 e seguenti c.p.c.

    disciplinano l'arbitrato rituale di diritto richiamato dall'art. 12 c.p.a.

  • art. 380-ter, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la memoria depositata nel procedimento camerale

Massime di principio

  • Per stabilire se una controversia derivante da una convenzione urbanistica sia devolvibile ad arbitri rituali, occorre verificare la natura della situazione giuridica azionata: se si controverte di diritti soggettivi, l'arbitrato è ammissibile; se invece la lite investe profili riconducibili alla giurisdizione esclusiva amministrativa su interessi legittimi o su attività pubblicistiche, la devoluzione agli arbitri non opera.
  • La clausola compromissoria va interpretata restrittivamente e non si estende a controversie estranee al suo oggetto letterale, specie quando la lite non riguardi l'entità o l'esecuzione delle obbligazioni negoziali assunte dalla parte privata, ma pretese connesse all'esercizio o al mancato esercizio di poteri o attività pianificatorie dell'ente pubblico.
  • Le controversie sull'esecuzione di accordi sostitutivi del provvedimento amministrativo ex art. 11 l. n. 241/1990 rientrano, in linea di principio, nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 c.p.a., salvo che la posizione fatta valere abbia consistenza di diritto soggettivo e sia dunque compromettibile in arbitri nei limiti consentiti dall'art. 12 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneArbitrato
RamiInternazionale privatoProcesso civile
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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