Cassazione Civile, Ordinanza n. 03178/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un’azione diretta ad accertare l’esistenza di una servitù di passaggio su una corte di proprietà delle convenute, a vantaggio del fondo dell’attrice, con richiesta anche di condanna all’esecuzione delle opere necessarie per l’esercizio del diritto e al risarcimento del danno. Le convenute eccepivano la prescrizione del diritto per non uso ventennale. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’appello confermava. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte territoriale ravvisato un giudicato esterno derivante da una precedente sentenza del Giudice di Pace di Roma, che secondo la ricorrente avrebbe già accertato l’esistenza del diritto di servitù; 2) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2943 c.c., sostenendo che nel precedente giudizio l’atto introduttivo avrebbe avuto ad oggetto la medesima situazione e dunque avrebbe interrotto la prescrizione del diritto reale; 3) violazione dell’art. 116 c.p.c. e nullità della sentenza, per avere la Corte d’appello fondato la decisione su elementi non emergenti dalle prove testimoniali e dalla visura catastale, con contestazione della valutazione del materiale istruttorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sui primi due motivi perché il precedente giudizio aveva avuto ad oggetto la determinazione del confine, l’apposizione dei termini e la rimozione di ostacoli su uno stradello comune, senza investire la diversa domanda di accertamento della servitù di passaggio: mancava quindi identità di oggetto e non poteva operare né il giudicato esterno né l’effetto interruttivo della prescrizione ex art. 2943 c.c. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e perché volto, in sostanza, a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito; occorre che il fatto sia effettivamente decisivo e non esaminato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge è scrutinabile solo se la censura investe l’esatta applicazione della norma e non si risolve nella contestazione della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza può essere dedotta solo in presenza di un vizio processuale effettivo, non per contestare la valutazione delle prove.
La censura sulla valutazione delle prove è inammissibile quando mira a sostituire alla valutazione del giudice di merito una lettura alternativa del compendio istruttorio.
L’interruzione della prescrizione richiede che l’atto giudiziale sia relativo al medesimo diritto fatto valere; un giudizio avente oggetto diverso non produce effetto interruttivo rispetto alla servitù poi azionata.
art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Perché si configuri il giudicato esterno è necessario che il precedente giudizio abbia avuto il medesimo oggetto sostanziale della controversia successiva; la diversità della domanda esclude l’efficacia preclusiva del giudicato.
- Un atto giudiziale produce effetto interruttivo della prescrizione solo se l’azione è riferita al medesimo diritto che si intende far valere nel giudizio successivo; la mera affinità fattuale non basta.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito proporre una mera rivalutazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti accertati dal giudice di merito.
- La denuncia di omesso esame di documenti o prove deve rispettare rigorosi oneri di specificità e autosufficienza, indicando il contenuto rilevante delle prove e il loro effettivo ingresso nel processo.
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