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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24778/2025 del 08/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

Il proprietario di alcuni immobili siti in Palermo aveva chiesto nei confronti della societe0 esecutrice dei lavori del passante ferroviario il risarcimento dei danni per la totale interclusione delle unite0 immobiliari, oppure l'indennizzo previsto dalla normativa sull'occupazione per pubblica utilite0 e il ripristino dello status quo ante. In primo grado la domanda era stata accolta con condanna al pagamento di una somma a titolo risarcitorio. In appello, la domanda risarcitoria era stata rigettata perche9 la corte territoriale aveva ritenuto non provato che l'interclusione avesse realmente inciso sulle potenzialite0 reddituali dei beni: la produzione di un contratto di locazione risalente e di una nota dell'ultimo inquilino non bastavano a dimostrare che, nel periodo interessato, gli immobili sarebbero stati effettivamente locabili o vendibili in un mercato vivace. Con il ricorso per cassazione il proprietario denunciava violazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056 e 2697 c.c., sostenendo che la corte d'appello aveva male applicato i principi di Cass. S.U. n. 33645/2022 sul danno da mancato godimento dell'immobile occupato sine titulo: a suo dire, a fronte dell'allegazione della concreta possibilite0 di godimento perduta e della prova del pregresso godimento mediante locazione, sarebbe spettato alla controparte contestare specificamente che il proprietario avesse esercitato tale godimento; inoltre la produzione documentale avrebbero dimostrato il danno da perdita subita e l'idoneite0 locativa degli immobili. La societe0 controricorrente resisteva sostenendo di avere invece contestato specificamente che gli immobili fossero effettivamente locabili, evidenziandone il cattivo stato manutentivo, le infiltrazioni, i guasti agli impianti e gli abusi edilizi, con conseguente impossibilite0 di locazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e in parte inammissibile: ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, nel caso di occupazione sine titulo, il proprietario puf2 chiedere il risarcimento per la perdita della concreta possibilite0 di godimento del bene sulla base della relativa allegazione, ma, se il convenuto contesta specificamente tale possibilite0, l'attore deve provarne in concreto l'esistenza, anche per presunzioni o nozioni di comune esperienza. Nel caso concreto, la societe0 aveva effettivamente formulato contestazioni specifiche; la corte territoriale aveva poi accertato in fatto che la prova fornita dal proprietario era troppo risalente e insufficiente a dimostrare una reale e attuale suscettivite0 reddituale degli immobili. Tale accertamento di fatto non era sindacabile in cassazione, non essendo stato dedotto un vizio motivazionale nei limiti dell'art. 360, n. 5 c.p.c. Il ricorso e8 stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte ha confermato la decisione di merito sfavorevole al proprietario e ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'impostazione della corte d'appello sul riparto dell'onere probatorio in materia di danno da mancato godimento del bene occupato sine titulo, osservando che la controparte aveva specificamente contestato la concreta possibilite0 di locazione dei beni e che il proprietario non aveva fornito prova sufficiente di un effettivo pregiudizio reddituale nel periodo rilevante. L'accertamento di fatto compiuto in appello non era ulteriormente scrutinabile in sede di legittimite0, perche9 non era stato dedotto un vizio di motivazione nei limiti consentiti. Il ricorrente e8 stato condannato alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato come norma sul risarcimento del danno conseguente all'inadempimento o al fatto illecito, per delimitare il danno risarcibile al pregiudizio causalmente collegato alla perdita di godimento.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato in tema di liquidazione equitativa del danno, ma la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, mancasse la prova del danno presupposto per poter procedere alla liquidazione.

  • art. 2043 c.c.

    Invocato come fondamento della domanda risarcitoria da interclusione/mancato godimento del bene.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato quale norma di coordinamento per la liquidazione del danno aquiliano secondo i criteri degli artt. 1223 e 1226 c.c.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere della prova: dopo specifica contestazione del convenuto, l'attore deve provare in concreto la perdita della possibilite0 di godimento.

  • art. 115 c.p.c.

    La contestazione del convenuto deve essere specifica; la prova del fatto puf2 essere data anche mediante nozioni di comune esperienza o presunzioni semplici.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il sindacato sulla valutazione di fatto del giudice di merito e8 limitato al vizio di motivazione nei ristretti limiti previsti dalla norma, che nel caso non era stato dedotto.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel caso di occupazione sine titulo o di interclusione di un immobile, il proprietario puf2 chiedere il risarcimento del danno da perdita della concreta possibilite0 di godimento del bene anche sulla base di una mera allegazione, ma tale allegazione puf2 essere superata da una contestazione specifica del convenuto.
  • Se il convenuto contesta specificamente la concreta possibilite0 di utilizzo o locazione del bene, l'attore assume l'onere di provare in concreto il godimento perso o la suscettivite0 reddituale del bene nel periodo rilevante; tale prova puf2 essere fornita anche per presunzioni semplici o tramite fatti di comune esperienza.
  • La prova di un pregresso godimento o di una locazione risalente non basta, da sola, a dimostrare la persistenza della capacite0 reddituale dell'immobile in epoca successiva, se mancano dati fattuali attuali o comunque prossimi al periodo dell'asserita lesione.
  • L'accertamento di fatto sulla concreta attitudine produttiva del bene e sull'adeguatezza della prova offerta e8 censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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