Cassazione Civile, Ordinanza n. 20832/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per IRES e IVA relativo all’anno d’imposta 2008, emesso nei confronti di una società estinta e notificato al soggetto ritenuto socio di una società intermedia anch’essa estinta. Nei gradi di merito la contribuente aveva ottenuto l’annullamento dell’atto, perché la CTR aveva ritenuto necessario che l’Agenzia provasse, per agire nei confronti del socio, l’effettiva distribuzione dell’attivo di liquidazione e l’incasso della quota spettante. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., sostenendo che, dopo l’estinzione della società, l’atto impositivo può essere notificato ai soci della società estinta senza che l’Ufficio debba dimostrare in questa sede la concreta percezione di somme o beni in sede di liquidazione; tale eventuale mancanza può semmai essere fatta valere dal contribuente in sede esecutiva. La ricorrente richiama anche il fenomeno successorio conseguente alla cancellazione della società dal registro delle imprese e la legittimità della notifica agli eredi/soci in analogia con l’art. 65, quarto comma, d.P.R. 600/1973.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate, rileva che la CTR non si è conformata ai principi secondo cui l’estinzione della società determina un fenomeno successorio in capo ai soci e consente la notifica dell’atto impositivo ai medesimi anche senza preventiva prova, da parte dell’Ufficio, dell’effettiva ripartizione dell’attivo di liquidazione. La Suprema Corte afferma che l’interesse dell’Amministrazione ad accertare il proprio credito permane anche se non risulti la distribuzione finale, e che l’eventuale limite della responsabilità del socio rispetto a quanto riscosso in liquidazione incide, se del caso, sulla fase esecutiva ed è oggetto di allegazione/prova del contribuente. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
L’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese produce un fenomeno successorio in capo ai soci, nei limiti o con le modalità derivanti dalla loro responsabilità per i debiti sociali.
art. 65, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973
È richiamato in via analogica per giustificare la notifica dell’atto ai soci della società estinta, collettivamente e impersonalmente presso l’ultimo domicilio della società, come nel caso di morte del debitore.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- La cancellazione della società dal registro delle imprese non estingue l’obbligazione sociale, ma determina un fenomeno successorio in favore dei soci, che possono essere destinatari degli atti impositivi o esecutivi già intestati alla società estinta.
- Per notificare un avviso di accertamento ai soci di una società estinta, l’Amministrazione finanziaria non deve dimostrare preventivamente, in sede di legittimità dell’atto, l’avvenuta distribuzione dell’attivo di liquidazione o l’effettivo incasso di somme da parte del socio.
- L’eventuale assenza di beni o utili assegnati al socio in sede di liquidazione rileva, se del caso, nella fase esecutiva ed è onere del contribuente farla valere e provarla.
- Quando la catena successoria è doppia, per estinzione di una società socia di altra società estinta, i debiti sociali possono trasferirsi fino al socio finale destinatario dell’atto impositivo.
- L’interesse del creditore pubblico ad ottenere un titolo nei confronti dei soci della società estinta permane anche se non sia ancora accertata l’utile partecipazione del socio alla liquidazione finale.
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