Ordinanza n. 87/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Mantova ha revocato il nulla osta alla conversione del proprio permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato. Il nulla osta era stato rilasciato automaticamente per silenzio-assenso il 19 luglio 2025, mentre il permesso stagionale era scaduto il 19 gennaio 2025 e l’istanza di conversione era stata presentata il 24 aprile 2025. In sede cautelare il ricorrente ha sostenuto che la legge non stabilirebbe alcun termine decadenziale per la conversione e che, pertanto, l’istanza potrebbe essere presentata in qualsiasi momento dopo la scadenza del permesso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo, a un sommario esame, non condivisibile la tesi del ricorrente. Il Collegio ha osservato che la conversione presuppone l’esistenza di un permesso ancora vigente e che non può essere convertito un titolo ormai scaduto. Ha inoltre valorizzato l’art. 6, comma 1, d.lgs. 286/1998, che per la conversione del permesso per studio o formazione impone la presentazione dell’istanza prima della scadenza, ritenendo non giustificata una disciplina più favorevole per il permesso stagionale. In ogni caso, anche ammettendo la presentazione dell’istanza entro i sessanta giorni dalla scadenza, secondo il termine previsto per i rinnovi dall’art. 13, comma 2, lett. b), d.P.R. 394/1999, il termine sarebbe stato superato. Il TAR ha infine rilevato che l’interpretazione propugnata dal ricorrente consentirebbe la regolarizzazione di permanenze irregolari protratte e contrasterebbe con la disciplina del lavoro stagionale contenuta nell’art. 24 d.lgs. 286/1998, che esclude il permesso per attesa occupazione in determinate ipotesi, limita la durata dell’attività stagionale e impone il rientro nello Stato di provenienza al termine del periodo autorizzato, salvo il possesso di un diverso permesso. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000, oltre rimborso forfettario del 15%.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare; la domanda di sospensione è stata respinta all’esito del sommario esame proprio della fase cautelare.
art. 6, comma 1, d.lgs. 286/1998
“comunque prima della sua scadenza”
Il termine previsto per la conversione del permesso per studio e formazione è stato utilizzato come indice della necessità di richiedere la conversione prima della scadenza del titolo, non ravvisandosi ragioni per una disciplina diversa del permesso stagionale.
art. 13, comma 2, lett. b), d.P.R. 394/1999
Il termine di sessanta giorni dalla scadenza previsto per i rinnovi è stato considerato, in via subordinata, quale possibile limite temporale per la presentazione dell’istanza di conversione del permesso stagionale; anche tale termine risultava superato.
art. 24, comma 1, d.lgs. 286/1998
È stato richiamato per evidenziare l’esclusione, per il lavoratore stagionale, della possibilità di ottenere un permesso per attesa occupazione dopo la scadenza del permesso nelle ipotesi considerate dalla norma.
art. 24, commi 7 e 8, d.lgs. 286/1998
“Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi”; “il lavoratore deve rientrare nello Stato di provenienza, salvo che sia in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro stagionale”
Le disposizioni sono state valorizzate per sostenere che il regime del lavoro stagionale è temporalmente circoscritto e normalmente comporta il rientro dello straniero alla scadenza, salvo il possesso di un diverso titolo di soggiorno.
art. 24, comma 9, d.lgs. 286/1998
“Il lavoratore stagionale, già ammesso a lavorare in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e abbia lasciato il territorio nazionale alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro per ragioni di lavoro stagionale”
La previsione è stata interpretata come incentivo al rientro nel Paese d’origine alla scadenza del permesso stagionale; tale finalità sarebbe frustrata dalla possibilità di restare irregolarmente in Italia per chiedere successivamente la conversione.
Massime di principio
- La conversione di un permesso di soggiorno presuppone, secondo la ratio dell’istituto, l’esistenza e la validità del titolo da convertire; non è convertibile un permesso ormai scaduto, salvo una diversa e specifica previsione normativa.
- In assenza di una disposizione espressa che stabilisca il termine per la conversione di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, il termine può essere desunto dalla natura dell’istituto e, comunque, non può ritenersi consentita la presentazione dell’istanza dopo un periodo tale da permettere la regolarizzazione di una permanenza irregolare protratta.
- La disciplina della conversione dei permessi di soggiorno deve essere interpretata in coerenza con il regime speciale del lavoro stagionale, caratterizzato da una durata temporalmente limitata dell’autorizzazione lavorativa e dall’obbligo di rientro nello Stato di provenienza alla scadenza, salvo il possesso di un diverso permesso.
- Non è condivisibile un’interpretazione della disciplina sulla conversione che incentivi il lavoratore stagionale a permanere irregolarmente sul territorio nazionale dopo la scadenza del titolo, poiché essa eluderebbe le disposizioni che escludono il permesso per attesa occupazione e altererebbe la funzione dell’istituto della precedenza per i successivi ingressi regolari.
- In via cautelare, il giudice può respingere la domanda di sospensione quando, a un sommario esame, la pretesa risulti priva di adeguato fumus boni iuris alla luce della scadenza del titolo e del superamento anche del termine temporale eventualmente applicabile per analogia ai rinnovi.
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