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Sentenza

Sentenza del 16/10/2015 n. 20969 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società garante, dopo aver pagato all'Amministrazione finanziaria l'imposta dovuta dal debitore principale, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo definitivo per ottenere dal debitore il rimborso delle somme versate. Il decreto era stato registrato con imposta proporzionale e la società ne aveva chiesto il rimborso, sostenendo in via principale che non fosse soggetto a registrazione e, in subordine, che dovesse scontare l'imposta in misura fissa. Le Commissioni tributarie avevano accolto la seconda tesi, ritenendo applicabile l'imposta fissa in ragione del collegamento tra l'obbligazione principale e la garanzia. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione, sostenendo che il decreto ingiuntivo riguardasse una distinta condanna alla restituzione delle somme pagate dal garante e non il corrispettivo di una prestazione soggetta a IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha stabilito che i rapporti tra creditore e debitore principale, tra creditore e garante e tra garante e debitore sono distinti e autonomi. Il decreto ingiuntivo ottenuto dal garante dopo l'escussione della garanzia ha ad oggetto la restituzione delle somme pagate e non il corrispettivo di una prestazione soggetta a IVA. Pertanto non si applica il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro e il decreto deve essere registrato con aliquota proporzionale del 3% sul valore della condanna.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa, parte prima

    "atti dell'autorità giudiziaria, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, recanti condanna al pagamento di somme o valori"

    La disposizione impone l'imposta di registro proporzionale, nella misura del 3%, sui decreti ingiuntivi esecutivi che condannano al pagamento di somme. Essa si applica al decreto ottenuto dal garante per recuperare dal debitore quanto pagato al creditore.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 20, 22, 37 e 40

    Il decreto ingiuntivo è valutato in base ai propri effetti giuridici ed economici ed è autonomo rispetto agli altri atti e rapporti collegati. L'art. 40 sul principio di alternatività tra IVA e imposta di registro non opera quando il decreto riguarda la restituzione delle somme pagate dal garante e non un corrispettivo soggetto a IVA.

  • Codice civile, artt. 1201, 1203 e 1949

    "il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore"

    Il pagamento del debito da parte del fideiussore determina la surrogazione nei diritti del creditore e consente al garante di agire contro il debitore. Tuttavia, tale azione di recupero non costituisce il pagamento di un corrispettivo per una prestazione soggetta a IVA.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 33, comma 2

    "l'atto da cui risulta la surrogazione nei diritti del creditore [...] è soggetto all'imposta stabilita per la cessione del diritto spettante al creditore surrogato"

    La norma non modifica l'esito del caso, poiché il pagamento del garante e la conseguente surrogazione non rappresentano il corrispettivo o il controvalore di una specifica prestazione della controparte.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 8, comma 4, Statuto dei diritti del contribuente

    "l'amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni"

    La norma conferma l'esistenza di un autonomo rapporto tra debitore e garante relativo al costo della garanzia, distinto dall'azione con cui il garante recupera le somme pagate dopo l'escussione.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 1

    La prestazione di garanzia può rientrare nell'ambito delle operazioni rilevanti ai fini IVA, sebbene esenti; tuttavia, il decreto ingiuntivo successivo all'escussione non riguarda il corrispettivo della garanzia, bensì la restituzione del capitale pagato.

Massime di principio

  • Quando un garante paga il debito del soggetto garantito e ottiene un decreto ingiuntivo per recuperare tale importo, il decreto riguarda una condanna alla restituzione e non il corrispettivo della prestazione di garanzia.
  • La distinzione tra il rapporto principale, il contratto di garanzia e il rapporto di regresso o surrogazione è decisiva: l'autonomia dei rapporti impedisce di trasferire automaticamente al decreto ingiuntivo il trattamento fiscale dell'obbligazione originaria.
  • Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro non si applica se l'atto giudiziario non dispone il pagamento di un corrispettivo o di una prestazione soggetta a IVA.
  • In situazioni analoghe, un decreto ingiuntivo esecutivo ottenuto dal garante per il recupero delle somme pagate è normalmente soggetto all'imposta di registro proporzionale del 3% sul valore della condanna.
  • La circostanza che il debito principale riguardi tributi o imposte non rende automaticamente il decreto ingiuntivo esente o soggetto a imposta fissa: occorre esaminare l'oggetto concreto e gli effetti dell'atto giudiziario.

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