Cassazione Civile, Ordinanza n. 36585/2022 del 14/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario e da operazioni finanziarie collegate. La società correntista e la persona fisica garante hanno agito contro la banca chiedendo: l’accertamento dell’indebita applicazione di interessi passivi ultralegali sul conto corrente; la restituzione di somme asseritamente addebitate in forza di tre contratti derivati IRS ritenuti nulli, inefficaci o invalidi; l’accertamento dell’inefficacia o nullità della fideiussione omnibus prestata dalla garante; il risarcimento dei danni. In appello le domande erano già state respinte. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti quattro motivi: 1) violazione delle regole sull’onere della prova perché, a dire dei ricorrenti, una volta accertata la nullità della pattuizione sugli interessi ultralegali sarebbe spettato alla banca produrre gli estratti conto per dimostrare gli importi addebitati; 2) violazione delle norme sull’intermediazione finanziaria perché la Corte d’appello aveva ritenuto sufficiente l’autodichiarazione di operatore qualificato sottoscritta dal legale rappresentante della società, senza ulteriori verifiche da parte dell’intermediario; 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia su varie censure di appello relative a ripetizione di indebito, segnalazione alla Centrale Rischi, risarcimento danni, nullità dei derivati, fideiussione e spese; 4) omessa motivazione sulla medesima serie di questioni, ritenendo insufficiente il richiamo all’assorbimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, nell’azione di ripetizione di indebito relativa al conto corrente, il correntista deve provare sia i pagamenti eseguiti sia la mancanza di una valida causa debendi; quando si deduce la nullità di clausole contrattuali, è onere dell’attore produrre il contratto e gli estratti conto o documenti equivalenti, non potendo invocare il principio di vicinanza della prova per trasferire tale onere sulla banca. Ha respinto anche il secondo motivo, osservando che la dichiarazione formale di operatore qualificato resa dalla società, sottoscritta dal legale rappresentante, esonera l’intermediario da ulteriori verifiche, salvo prova contraria a carico dell’investitore. Ha infine rigettato il terzo e il quarto motivo: la Corte d’appello aveva legittimamente ritenuto assorbite le altre censure, con un assorbimento in senso improprio idoneo a escludere sia l’omessa pronuncia sia il vizio di motivazione, e i ricorrenti non avevano indicato con precisione il contenuto delle doglianze assorbite, impedendo alla Cassazione ogni ulteriore controllo. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova: chi agisce per la ripetizione di somme indebitamente annotate deve provare i pagamenti e l’assenza di una valida causa debendi.
Invocato per dedurre omessa pronuncia, ma la Corte ha escluso il vizio poiché le questioni erano state ritenute assorbite in modo implicito o esplicito.
Richiamato insieme all’art. 2697 c.c. per contestare l’onere probatorio; la Corte ha confermato che la prova dei movimenti e del contratto resta a carico dell’attore.
art. 31, secondo comma, Reg. Consob n. 11522 del 1998
La dichiarazione formale di competenza ed esperienza professionale sottoscritta dal legale rappresentante della società è sufficiente a esonerare l’intermediario da ulteriori verifiche, salvo prova contraria dell’investitore.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio in presenza di assorbimento delle questioni.
Richiamato per affermare che il correntista può acquisire gli estratti conto anche mediante richiesta alla banca, sicché non può addossarne automaticamente la produzione all’istituto di credito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato nel dispositivo per i presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nell’azione di ripetizione di indebito relativa a un conto corrente, il correntista deve provare i versamenti contestati e la mancanza di una valida causa debendi; non è sufficiente allegare in astratto la nullità della clausola, occorrendo documentare le singole annotazioni.
- Quando la domanda si fonda sulla nullità di pattuizioni bancarie, l’attore deve produrre il contratto e la documentazione contabile rilevante, perché solo tali documenti consentono di verificare la fondatezza dell’addebito indebito.
- Il principio di vicinanza della prova non può essere utilizzato per spostare sulla banca un onere che, di regola, è nella disponibilità documentale anche del cliente, il quale può richiedere gli estratti conto all’istituto.
- Nel settore dell’intermediazione finanziaria, l’autodichiarazione formale di operatore qualificato resa dal legale rappresentante della società è idonea, in via presuntiva, a esonerare l’intermediario da ulteriori verifiche sulla competenza ed esperienza dell’investitore, salvo prova contraria specifica a carico di quest’ultimo.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia ritenuto assorbite alcune questioni: l’assorbimento, anche improprio, comporta una decisione implicita sulle censure non esaminate e può essere contestato in cassazione solo criticando i presupposti stessi dell’assorbimento.
- La deduzione di omessa motivazione non può limitarsi a una generica elencazione dei capi o dei motivi ritenuti non esaminati, ma deve indicare con precisione il contenuto delle doglianze assorbite, altrimenti il controllo di legittimità è precluso.
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