Cassazione Penale, Sentenza n. 34229/2024 del 11/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva confermato la responsabilità penale per plurime cessioni di stupefacenti ma aveva riqualificato due dei fatti ai sensi dell'art. 73 quinto comma DPR 309/1990 rideterminando la pena. Il ricorrente articolava due motivi: (1) presunta incertezza del dispositivo e della motivazione in ordine alla pena accessoria (interdizione dai pubblici uffici), con riferimento alla formulazione che parlava di una 'sostituzione' della pena accessoria senza chiarezza sul contenuto di tale sostituzione; (2) vizio per violazione dell'art. 81 cod. pen. e carenza motivazionale nella determinazione degli aumenti per continuazione, lamentando che gli aumenti applicati fossero più gravosi rispetto alla pena applicabile per i singoli reati e mancasse l'indicazione del reato piu grave e dei singoli incrementi applicati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In ordine al secondo motivo (esaminato per primo) ha ritenuto che non sussista violazione dell'art. 81 cod. pen.: il reato piu grave è stato individuato nel capo 18 (per il maggior quantitativo di stupefacente) e gli aumenti applicati per continuazione sono conformi al principio di proporzione tra le pene e inferiori alla pena applicabile per ciascun reato considerato singolarmente. La Corte ha altresì osservato che la Corte d'appello ha distinto i singoli aumenti (capo 20: aumento di 6 mesi; capo 31: aumento di 6 mesi e 6.000 euro di multa; capo 32: ulteriore aumento di 2 mesi e 2.000 euro di multa) e che un errore di calcolo sfavorevole alla correttezza formale era in realtà a beneficio dell'imputato, escludendo interesse all'impugnazione. Quanto alla presunta incertezza sulla pena accessoria, la Corte ha ricordato che l'interdizione dai pubblici uffici è disciplinata dall'art. 29 cod. pen. e, essendo la durata predeterminata dalla legge quando la pena detentiva rientra nelle soglie previste, non era necessario un onere motivazionale ulteriore; inoltre, in caso di reato continuato la durata della pena accessoria si determina in relazione alla pena inflitta per il reato piu grave, non sulla complessiva con aumento per la continuazione. Anche se la formulazione del dispositivo conteneva un lapsus, la sostanza era chiara. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990, art. 73 (quinto comma)
La Corte ha riqualificato alcune cessioni alla fattispecie di lieve entità prevista dal quinto comma; la diversa qualificazione ha inciso sulla determinazione della pena.
Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui gli aumenti per continuazione non possono tradursi in una pena complessiva piu grave della pena applicabile al singolo reato considerato isolatamente; la Corte ha ritenuto rispettato il rapporto di proporzione e richiesto che il giudice calcoli e motivi distintamente gli aumenti per ciascun reato satellitare.
L'interdizione dai pubblici uffici è pena accessoria obbligatoria con durata predeterminata dalla legge in funzione della pena detentiva; in caso di reato continuato la durata della pena accessoria si determina sulla base della pena inflitta per il reato piu grave, non sulla pena complessiva aumentata per continuazione.
Non applicabile alle pene accessorie la cui durata è espressamente determinata dalla legge; quindi non rilevante nel caso dell'interdizione la cui durata è regolata dall'art. 29.
Codice di procedura penale, art. 173 disp. att.
Limiti all'oggetto di impugnazione in Cassazione; il ricorso è stato formulato nei limiti procedurali previsti.
Codice di procedura penale, art. 606, lett. e)
Il vizio denunciato come incertezza del comando nella motivazione/dispositivo è stato valutato e ritenuto insussistente perché la sostanza della decisione era chiara.
Codice di procedura penale, art. 616
Previsione della condanna alle spese processuali e facoltà di imporre il versamento alla Cassa delle ammende in caso di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata nei confronti del ricorrente.
Massime di principio
- In tema di reato continuato, per determinare la durata delle pene accessorie (es. interdizione dai pubblici uffici) conta la pena inflitta per il reato piu grave e non la pena complessiva comprensiva dell'aumento per continuazione.
- Il giudice deve calcolare e motivare distintamente gli aumenti applicati ai reati satelliti in caso di continuazione, indicando il reato piu grave e i singoli incrementi, in modo da permettere la verifica del rispetto del rapporto di proporzione e l'esclusione di un cumulo materiale surrettizio.
- Se l'errore di calcolo nella determinazione degli aumenti è a beneficio dell'imputato, questi può mancare dell'interesse ad impugnare e il vizio non è utilizzabile a suo favore in cassazione.
- La mera imprecisione formale o un lapsus nel dispositivo non invalida la decisione quando la volontà del giudice e la sostanza della pronuncia risultino chiare dalla motivazione complessiva.
- Le disposizioni che predeterminano la durata delle pene accessorie escludono l'applicabilità di norme (come l'art. 37 cod. pen.) riservate alle pene accessorie di durata indeterminata; contestare la durata di una pena accessoria espressamente determinata richiede dunque argomentazioni specifiche.
- In Cassazione i motivi devono essere formulati nei limiti procedurali previsti e non possono limitarsi a censure generiche: l'inammissibilità può essere pronunciata anche con condanna alle spese e ad una sanzione quando emerga negligenza o palese infondatezza formale.
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