Cassazione Civile, Ordinanza n. 29468/2023 del 24/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui la Città Metropolitana aveva intimato il pagamento di una sanzione amministrativa per la gestione di un impianto di depurazione di reflui urbani ritenuto privo del necessario provvedimento autorizzativo, in violazione dell'art. 124 del d.lgs. n. 152/2006. L'opposizione proposta in primo grado era stata rigettata; in appello, la Corte territoriale aveva dichiarato l'impugnazione improcedibile perché il ricorso in appello e il decreto di fissazione dell'udienza non erano stati notificati all'appellata, che si era costituita solo per eccepire l'omessa chiamata. I ricorrenti per cassazione deducevano, con i primi due motivi, violazione degli artt. 111, comma 2, e 24 Cost., 435 e 112 c.p.c. e dell'art. 6 CEDU, sostenendo che la costituzione dell'appellata avesse sanato ogni nullità e che la Corte d'appello dovesse assegnare un termine per rinnovare la notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.; con un terzo motivo, poi, contestavano nel merito la legittimità della sanzione irrogata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha ritenuto corretto l'orientamento della Corte d'appello secondo cui l'art. 291 c.p.c. consente la rinnovazione solo quando esista una notificazione nulla, non quando la notificazione sia del tutto omessa. Ha escluso che la costituzione della parte appellata, effettuata solo per eccepire la mancata notificazione, potesse sanare l'omissione. Ha inoltre escluso la violazione del contraddittorio, dell'art. 6 CEDU e dell'art. 112 c.p.c., e ha ritenuto inammissibile il richiamo diretto alle norme costituzionali come motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato come norma violata dall'ordinanza-ingiunzione, per l'asserita mancanza del provvedimento autorizzativo dell'impianto di depurazione.
se il giudice rileva un vizio che importi la nullità nella notificazione della citazione fissa all'attore un termine per la rinnovazione
La rinnovazione presuppone un atto esistente ma viziato; non è utilizzabile per sanare l'omissione totale della notificazione del ricorso e del decreto.
È ritenuto non pertinente, perché disciplina il rito del lavoro e non giustifica la rinnovazione in caso di notifica del tutto omessa nel caso concreto.
art. 111, comma 2, Cost.
La dedotta violazione costituzionale è stata ritenuta non deducibile direttamente come motivo di ricorso per cassazione senza passare dalla censura della norma di legge applicata.
art. 24 Cost.
Richiamo ritenuto infondato nel merito, poiché la parte ha dovuto imputare a sé stessa l'esito processuale derivante dall'omessa notificazione.
È esclusa l'omessa pronuncia, poiché la Corte d'appello ha pronunciato in rito, non potendo esaminare il merito in assenza del contraddittorio.
art. 6 CEDU
Non risulta violato, poiché la parte non è stata privata delle garanzie difensive ma ha causato da sé l'omissione del contraddittorio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'art. 291 c.p.c. è applicabile solo quando la notificazione dell'atto introduttivo esista ma sia nulla; non consente di rimediare alla totale omissione della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
- La costituzione della parte intimata effettuata al solo fine di eccepire la mancata vocatio in ius non sana l'omissione della notificazione dell'atto introduttivo.
- La mancata notificazione dell'atto di appello impedisce la regolare instaurazione del contraddittorio e legittima la decisione in rito senza esame del merito.
- Le censure di violazione diretta di norme costituzionali non sono ammissibili come autonomo motivo ex art. 360 c.p.c. se non veicolate tramite l'illegittimità della norma ordinaria applicata.
- Non vi è omessa pronuncia quando il giudice si arresta in rito per difetto di contraddittorio, poiché in tale situazione non può decidere nel merito.
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