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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02214/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore pubblico)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione ex artt. 615, 617 e 618-bis c.p.c. proposta avverso un pignoramento presso terzi fondato su numerose cartelle esattoriali e avvisi di addebito relativi soprattutto a contributi omessi e sanzioni dovute a enti previdenziali. Il debitore sosteneva che i crediti fossero prescritti per decorso del termine quinquennale, contestando anche la regolarità delle notifiche degli atti presupposti e la sussistenza di alcuni atti interruttivi. In primo grado il giudice aveva accolto solo in parte l’opposizione, dichiarando parzialmente il difetto di giurisdizione e la cessazione parziale della materia del contendere, ma respingendo il resto perché riteneva validamente notificate le cartelle e gli avvisi, oltre che interrotta la prescrizione; per alcuni atti, inoltre, l’intimazione di pagamento era stata considerata equipollente a prima notifica. In appello la decisione era stata confermata, con la precisazione che le contestazioni sulla ritualità delle notifiche erano state formulate tardivamente, dopo il deposito della documentazione dell’agente della riscossione. Con il ricorso per cassazione il debitore ha dedotto, in sintesi: omesso esame e nullità della sentenza per non avere la Corte considerato la dedotta irregolarità delle notifiche e la documentazione prodotta; violazione della disciplina sulla prescrizione dei contributi; vizi motivazionali sul modo in cui era stata valutata l’eccezione di prescrizione; omesso esame della specificazione dei periodi asseritamente prescritti; nullità della sentenza per mancato esame della domanda di cessazione della materia del contendere. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili, evidenziando la commistione di censure eterogenee e la sostanziale mancata contestazione delle rationes decidendi: da un lato la Corte d’appello aveva accertato che i documenti depositati comprovavano la ritualità delle notifiche e il conseguente mancato decorso della prescrizione, dall’altro aveva escluso i presupposti della cessazione della materia del contendere per le cartelle rateizzate o rottamate; tali accertamenti non erano stati efficacemente scalfiti in ricorso. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure perché formulate in modo promiscuo e sovrapposto, e comunque non idonee a confutare gli accertamenti decisivi della Corte d’appello: la ritualità delle notifiche delle cartelle e degli avvisi di addebito, la conseguente mancata maturazione della prescrizione del credito contributivo e l’assenza dei presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere quanto alle posizioni rateizzate o oggetto di rottamazione. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore di entrambi gli enti resistenti e la statuizione sull’ulteriore importo del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • artt. 615, 617 e 618-bis c.p.c.

    disciplinano le opposizioni esecutive proposte contro il pignoramento e gli atti della procedura esecutiva, nella specie utilizzate per contestare la debenza dei crediti posti a base dell’esecuzione presso terzi.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    richiamato come parametro di nullità della sentenza per errori processuali o motivazionali rilevanti.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    richiamato per l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/92

    invocato dal ricorrente in relazione alla produzione e valutazione della documentazione in appello.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per censurare il difetto di motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/92

    richiamato quale parametro sulla motivazione delle decisioni nel processo tributario.

  • art. 24 Cost.

    invocato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa in relazione alla valutazione delle prove e delle contestazioni.

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro costituzionale del giusto processo e della motivazione del provvedimento.

  • art. 3, comma 9, L. n. 335/95

    richiamato dal ricorrente a fondamento dell’eccezione di prescrizione dei crediti contributivi.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure formulate in modo promiscuo, che mescolano vizi di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi senza una netta distinzione tra le diverse rationes decidendi da colpire.
  • La parte che impugna deve confrontarsi specificamente con tutte le rationes decidendi della sentenza di merito; se la decisione si fonda su più autonome ragioni e il ricorso non le aggredisce efficacemente, l’impugnazione è destinata al rigetto o all’inammissibilità.
  • La contestazione della ritualità delle notifiche e della documentazione prodotta dalla controparte deve essere tempestiva nel grado di merito; una contestazione tardiva può essere ritenuta inidonea a scalfire l’accertamento compiuto dal giudice.
  • In tema di prescrizione dei crediti contributivi, quando il giudice di merito accerta la regolare notifica degli atti interruttivi o degli atti presupposti, non può ritenersi maturata la prescrizione se tale accertamento non viene efficacemente censurato.
  • La domanda di cessazione della materia del contendere può essere respinta quando manchino i presupposti sostanziali e processuali che la giustificano; il ricorso per cassazione deve confrontarsi con tale autonoma ragione di rigetto.
  • Le censure che intendono denunciare un vizio motivazionale non possono risolversi in una diversa lettura del materiale probatorio, ma devono individuare un fatto decisivo effettivamente omesso o una motivazione inesistente o meramente apparente.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioniContributi previdenziali
RamiEsecuzioniProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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