Cassazione Civile, Ordinanza n. 02387/2024 del 24/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (conduttore)
La controversia
La società ricorrente aveva condotto in locazione tre immobili concessi dal consorzio con contratti del 1996, 2003 e 2005. Nel 2016 ha agito in giudizio per ottenere l’accertamento che, per effetto dell’art. 79, comma 1, della legge reg. Sicilia n. 9 del 2015, tali rapporti si fossero trasformati in contratti di comodato gratuito, con conseguente insussistenza dell’obbligo di corrispondere i canoni. In primo grado la domanda era stata rigettata sul presupposto che la pretesa trasformazione non si fosse realizzata, poiché non erano stati stipulati nuovi contratti di comodato in sostituzione delle locazioni. In appello la domanda è stata respinta anche perché la Corte territoriale ha ritenuto che, nel precedente contenzioso tra le stesse parti, la sentenza che aveva dichiarato la risoluzione dei contratti di locazione fosse divenuta definitiva per mancata riassunzione del giudizio di rinvio ex art. 393 c.p.c. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 393 c.p.c., sostenendo che la mancata riassunzione del giudizio di rinvio a seguito dell’ordinanza di cassazione n. 7433/2017 avesse travolto l’intero giudizio, compreso il capo di sentenza sulla risoluzione dei contratti, impedendo la formazione di un giudicato sulla risoluzione e sul rilascio; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 447-bis e 416 c.p.c., deducendo la tardività dell’eccezione di risoluzione per inadempimento proposta dalla controparte già in primo grado e reiterata in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, affinché rivaluti la domanda originaria della società. La Suprema Corte ha ritenuto che la precedente ordinanza di legittimità n. 12183/2023, intervenuta in un diverso giudizio tra le stesse parti ma sul medesimo rapporto, avesse già affermato con efficacia di giudicato esterno che la sentenza d’appello del 2015, nella parte rilevante, era stata travolta dagli effetti della cassazione del 2017 e che non poteva quindi considerarsi valido il presupposto della definitiva risoluzione dei contratti. Di conseguenza, doveva considerarsi acquisito l’accertamento negativo della risoluzione e positivo della pendenza dei rapporti locativi al momento dell’entrata in vigore della legge regionale, restando da verificare solo gli altri presupposti normativi per l’eventuale trasformazione in comodato gratuito. Le spese sono state demandate al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 79, comma 1, L. reg. Sicilia n. 9 del 2015
norma invocata dalla conduttrice come fonte della pretesa trasformazione dei rapporti di locazione in contratti di comodato gratuito, subordinata alla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge regionale
la mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina l’estinzione del processo, ma occorre distinguere i capi di sentenza già coperti da giudicato da quelli ancora investiti dagli effetti demolitori della cassazione
richiamato come termine per la riassunzione del giudizio di rinvio; la sua inosservanza è rilevante ai fini dell’estinzione del processo
citato in relazione agli effetti retroattivi della risoluzione contrattuale
richiamato per affermare l’effetto espansivo interno della cassazione sulle statuizioni dipendenti da quella cassata
invocato nel secondo motivo in relazione al rito locatizio e alla dedotta tardività delle difese avversarie
invocato nel secondo motivo per sostenere la tardività dell’eccezione di risoluzione proposta dalla controparte
richiamato nel ricostruire il precedente giudizio di opposizione all’esecuzione tra le stesse parti
norma processuale che ha disciplinato la trattazione camerale del ricorso
richiamato nel passaggio sul giudicato esterno e sulla producibilità dei documenti relativi alla sua formazione
richiamato quale base dei poteri della Corte in presenza di documentazione sul giudicato sopravvenuto
Massime di principio
- La mancata riassunzione del giudizio di rinvio ex art. 393 c.p.c. estingue l’intero processo, ma non travolge i capi della decisione già coperti da giudicato; viceversa, i capi ancora dipendenti dalla sentenza cassata restano privi di stabilità definitiva.
- Quando la cassazione interviene solo su una parte della decisione, il giudicato formatosi su un capo respinto dalla Corte di legittimità non si estende automaticamente all’intero rapporto controverso: occorre verificare se quel capo sia realmente autonomo oppure se sia logicamente dipendente da statuizioni cassate.
- Il giudicato esterno, formatosi in un diverso giudizio tra le stesse parti sul medesimo rapporto, vincola il giudice successivo anche se sopravvenuto alla sentenza impugnata ed è rilevabile d’ufficio in cassazione.
- Ai fini del giudicato esterno rileva il punto fondamentale comune alle due controversie che costituisce la premessa logica indispensabile della decisione: se quel punto è stato definitivamente deciso, esso non può essere nuovamente esaminato in un successivo giudizio tra le stesse parti.
- L’effetto espansivo interno della cassazione ex art. 336 c.p.c. impedisce la sopravvivenza di statuizioni che dipendono logicamente dal capo cassato, anche quando sul capo principale sia stato respinto un motivo di ricorso avente ad oggetto una questione apparentemente connessa ma non identica.
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