Cassazione Penale, Sentenza n. 24058/2024 del 18/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società ha impugnato l'ordinanza del 04/09/2023 che ha rigettato il riesame del decreto di sequestro preventivo del 29/05/2023 disposto dal GIP di Nocera, con cui era stata ordinata la confisca diretta (o per equivalente) di euro 1.477.092,32 ritenuti profitto del reato previsto dall'art. 11 d.lgs. n. 74/2000, e sequestrati contanti e immobili. La ricorrente deduceva: 1) il GIP e il Tribunale del riesame avrebbero deciso oltre la domanda (ultra petita), fondando il sequestro su fatti non contestati dallaccusa (es. la qualità di amministratore di fatto attribuita a Vincenzo Torino); 2) violazione dell'art. 5 lett. a) d.lgs. 231/2001 perché l illecito sarebbe stato ritenuto nonostante l'assenza di responsabilità accertata per la legale rappresentante; 3) errore nel ritenere compatibile la coesistenza di sequestri distinti aventi per oggetto lo stesso profitto integralmente; 4) carenza di motivazione sul periculum in mora.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato la legittimità della ritenuta responsabilità amministrativa della Fuel Top ai sensi del d.lgs. 231/2001, rilevando l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto a quella della persona fisica: è sufficiente l'accertamento del fatto-illecito e la sua riferibilità a soggetti indicati dall'art. 5, anche se manca o è insufficiente la prova della responsabilità individuale. Ha inoltre ritenuto infondati il terzo e il quarto motivo: il sequestro nei confronti di soggetti diversi può coesistere quando fondato su diversi titoli di apprensione (illecito penale della Vito Service vs illecito amministrativo della Fuel Top) e il GIP aveva motivato il periculum in mora; il Tribunale del riesame non era tenuto a pronunciarsi su profili non dedotti in sede di riesame. Conseguenza: il provvedimento impugnato è confermato.
Norme richiamate
d.lgs. n. 231 del 2001, art. 5, comma 1, lett. a)
L'ente è imputabile per reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente da persone che esercitano la gestione o il controllo, anche di fatto; è sufficiente che il reato presupposto sia riferibile a uno dei soggetti indicati.
d.lgs. n. 231 del 2001, art. 8
Principio di autonomia della responsabilità dell'ente rispetto alla responsabilità penale della persona fisica: l'ente può essere ritenuto responsabile anche se l'autore materiale non è stato identificato o la responsabilità penale personale non è integralmente accertata.
d.lgs. n. 231 del 2001, art. 9, comma 1, lett. c) e art. 19, commi 1 e 2
Previsione della misura cautelare patrimoniale finalizzata alla confisca diretta o per equivalente nei confronti dell'ente, come titolo distinto rispetto a misure disposte contro altri soggetti.
d.lgs. n. 231 del 2001, art. 25-quinquiesdecies
Norma richiamata per la responsabilità amministrativa dell'ente relativa a illeciti tributari come reato-presupposto; nell'impugnazione è la fattispecie contestata alla Fuel Top.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 11
Reato-presupposto di natura tributaria contestato nella rubrica come fonte del profitto indebitamente acquisito e oggetto della confisca.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis
Richiamato nel confronto tra titoli di apprensione: articolo rilevante per il sequestro disposto nei confronti della Vito Service, distinto dal titolo usato contro la Fuel Top.
codice di procedura penale, art. 321, comma 2
Regola sul sequestro preventivo finalizzato alla confisca: il decreto cautelare deve contenere motivazione anche sul periculum in mora, ossia sulle ragioni che giustificano l'anticipazione dell'effetto ablativo.
Confisca diretta o per equivalente come effetto finale che giustifica il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p.
cod. proc. pen., art. 309, comma 9
Limiti del giudizio di riesame e dell'effetto devolutivo: il tribunale del riesame valuta i presupposti della misura ma non è obbligato a svolgere analisi su aspetti non dedotti dal ricorrente.
Limiti del rimedio per cassazione avverso misure cautelari reali: alcune censure sono inammissibili se non devolute correttamente al riesame.
Massime di principio
- La responsabilità amministrativa dell'ente ex d.lgs. 231/2001 è autonoma rispetto alla responsabilità penale delle persone fisiche: se il fatto-illecito è accertato e riferibile a soggetti indicati dall'art. 5, l'ente può essere ritenuto responsabile anche in assenza di prova piena della colpevolezza individuale.
- In sede di sequestro preventivo finalizzato alla confisca occorre motivare il periculum in mora; tuttavia, in sede di riesame il giudice non è tenuto a rispondere su profili che il ricorrente non ha dedotto, e tali censure possono essere inammissibili in Cassazione se non previamente devolute.
- Sequestri disposti nei confronti di soggetti diversi possono coesistere anche se riguardano lo stesso profitto, quando fondati su distinte titolazioni giuridiche (es. sequestro penale per l'autore materiale e sequestro ai sensi del d.lgs. 231 per l'ente avente il vantaggio).
- Chi impugna misure cautelari reali ha l'onere di specificare le doglianze sul fatto e sulle prove in sede di riesame per provocare un esame completo da parte del tribunale; omissioni o censure tardive possono portare all'inammissibilità del gravame in Cassazione.
- L'accertamento storico del fatto illecito è fondamentale: solo la formale insussistenza del fatto alla base del reato-presupposto fa venir meno la responsabilità dell'ente, non invece l'insufficiente prova della responsabilità di uno specifico soggetto indicato dall'art. 5.
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