Cassazione Civile, Sentenza n. 28329/2024 del 04/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa all'esistenza e alla costituzione di una servitù di passaggio (pedonale e carrabile) su una stradina privata (particella 331, località "Bosco Martino" - Barano d'Ischia). I Mattera chiedevano la declaratoria di inesistenza della servitù a favore dei coniugi Piricelli-Iovine; questi ultimi, in riconvenzionale, chiedevano l'acquisto per usucapione della servitù o, in subordine, la costituzione coattiva ex art. 1051 c.c., per l'accesso ai loro fondi (particelle nn. 41/401, 42, 46, 47, 48, 50, 51). Il giudizio di merito ha valutato l'interclusione e la configurazione altimetrica dei fondi rilevando che alcuni appezzamenti (a valle) formano un fondo omogeneo e intercluso e altri (a monte) sono raggiungibili tramite diverso sentiero interpoderale; sulla base di ciò è stata disposta una servitù coattiva limitata a favore di talune particelle. In cassazione i ricorrenti (Piricelli-Iovine) hanno contestato, tra l'altro, errori di motivazione, violazione dell'art. 1051 c.c., e difetti di applicazione delle norme processuali; i resistenti hanno proposto ricorso incidentale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dei coniugi Piricelli-Iovine sia il ricorso incidentale dei Mattera. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi di cassazione: ha confermato la valutazione di merito circa la mancata continuità fisica e altimetrica fra i fondi a valle e quelli a monte, ha ritenuto corretta e sufficiente la motivazione della Corte territoriale, e ha escluso che vi fossero vizi di ultrapetizione, omesso esame di fatto decisivo o violazioni di norme processuali tali da giustificare la cassazione. Ha dunque mantenuto la costituzione della servitù coattiva pedonale e carrabile limitatamente alle particelle ritenute intercluse (fondo a valle) e l'esclusione per le altre particelle a monte; ha compensato le spese del giudizio di cassazione tra le parti.
Norme richiamate
Norma invocata per la costituzione della servitù di passaggio coattivo: la Corte territoriale ha applicato i presupposti (interclusione, impossibilità ragionevole di trovare altro accesso senza eccessivo onere) limitando la servitù alle particelle effettivamente intercluse; la Cassazione ha ritenuto che tale valutazione di fatto sia fondata e non sindacabile in sede di legittimità.
Norma sulla negatoria servitutis: utilizzata nella domanda principale dei Mattera per ottenere la dichiarazione di inesistenza della servitù sul loro fondo; la decisione di merito è compatibile con l'accertamento che i diritti vantati dai convenuti non sussistevano in relazione a talune porzioni.
Richiamata dai ricorrenti per sostenere che la servitù debba essere esercitata nel modo più soddisfacente per il fondo dominante; la Corte di Cassazione ha ritenuto la censura nuova e inammissibile in sede di legittimità, oltre che riconducibile a valutazioni di fatto non riesaminabili.
Invocato per censurare presunta ultrapetizione della Corte d'appello; la Cassazione ha escluso ultrapetizione, rilevando che la Corte territoriale si è pronunziata sui motivi di appello dei Mattera nei limiti della domanda e delle relative censure.
Richiamati in relazione ai limiti della prova e alla formazione della decisione: la Corte ha ribadito il principio che il sindacato di legittimità non può trasformarsi in revisione delle valutazioni di fatto e che l'eventuale uso di consulenze d'ufficio non integra di per sé violazione dell'art. 115 ove il giudice abbia valutato correttamente le risultanze istruttorie.
Norma richiamata in tema di requisito di forma-contenuto del ricorso per cassazione (n. 6) e autosufficienza: la Corte ha ritenuto il ricorso sufficientemente autosufficiente e non inammissibile per mancanza di indice degli atti.
I vizi invocati (error in procedendo, omesso esame di fatto decisivo) sono stati esaminati: la Corte ha precisato i rigidi requisiti per una doglianza ai sensi dell'art. 360 n.5 e ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano indicato con la dovuta specificità il fatto storico non esaminato e la sua decisività; inoltre non è stato ravvisato un errore di diritto configurabile ai sensi dell'art. 360 n.3.
Richiamato implicitamente in relazione agli oneri di indicazione degli atti e dei documenti: la Corte ha valutato che il ricorso era autosufficiente e le parti in grado di difendersi.
Richiamato rispetto alla distribuzione dell'onere della prova: la Corte ha ribadito che non è stata attribuita impropriamente la prova a una parte diversa e che la valutazione delle risultanze rientra nel merito del giudice di merito.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002 (comma 1-quater e 1-bis)
Norme processuali tributarie richiamate per il contributo unificato: la Corte ha dato atto dell'eventuale ulteriore versamento previsto per i ricorrenti, ai sensi del citato decreto.
artt. 61, 62, 99, 167 comma 2, 194, 156 c.p.c.
Norme processuali menzionate nei motivi di cassazione circa oneri probatori, indeterminatezza della domanda e valutazione delle spese; la Corte ha ritenuto infondate o non adeguatamente documentate le doglianze attinenti a tali disposizioni.
Massime di principio
- Per ottenere la costituzione coattiva della servitù ex art. 1051 c.c. è necessario dimostrare l'interclusione del fondo dominante e l'impossibilità ragionevole di ottenere accesso alla pubblica via senza eccessivo onere; la valutazione di tali condizioni è essenzialmente di fatto e difficilmente rivedibile in Cassazione.
- La Corte di legittimità non riesamina liberamente le valutazioni probatorie e le risultanze peritali dei giudici di merito: le censure che chiedono una nuova valutazione dei fatti sono, in gran parte, inammissibili.
- Per denunciare omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360 n.5 c.p.c. è necessario indicare con precisione il fatto storico omesso, la fonte testuale o extratestuale da cui risulta, quando e come è stato dedotto nel processo e la sua decisività: assenze di questi elementi comportano l'inammissibilità della doglianza.
- Le doglianze processuali in Cassazione relative a presunte violazioni delle regole probatorie (art. 115 c.p.c., art. 2697 c.c.) richiedono la dimostrazione che il giudice abbia fondato la decisione su prove fuori dei poteri officiosi o abbia invertito l'onere della prova; un semplice disaccordo sulla valutazione delle stesse è insufficient e.
- Non si possono introdurre nuove questioni di fatto o di diritto in cassazione che non siano state dedotte e trattate nel giudizio di merito; qualunque nuova questione richiede che sia stata tempestivamente sollevata nel processo precedente per essere esaminata in sede di legittimità.
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