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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28329/2024 del 04/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia relativa all'esistenza e alla costituzione di una servitù di passaggio (pedonale e carrabile) su una stradina privata (particella 331, località "Bosco Martino" - Barano d'Ischia). I Mattera chiedevano la declaratoria di inesistenza della servitù a favore dei coniugi Piricelli-Iovine; questi ultimi, in riconvenzionale, chiedevano l'acquisto per usucapione della servitù o, in subordine, la costituzione coattiva ex art. 1051 c.c., per l'accesso ai loro fondi (particelle nn. 41/401, 42, 46, 47, 48, 50, 51). Il giudizio di merito ha valutato l'interclusione e la configurazione altimetrica dei fondi rilevando che alcuni appezzamenti (a valle) formano un fondo omogeneo e intercluso e altri (a monte) sono raggiungibili tramite diverso sentiero interpoderale; sulla base di ciò è stata disposta una servitù coattiva limitata a favore di talune particelle. In cassazione i ricorrenti (Piricelli-Iovine) hanno contestato, tra l'altro, errori di motivazione, violazione dell'art. 1051 c.c., e difetti di applicazione delle norme processuali; i resistenti hanno proposto ricorso incidentale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dei coniugi Piricelli-Iovine sia il ricorso incidentale dei Mattera. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi di cassazione: ha confermato la valutazione di merito circa la mancata continuità fisica e altimetrica fra i fondi a valle e quelli a monte, ha ritenuto corretta e sufficiente la motivazione della Corte territoriale, e ha escluso che vi fossero vizi di ultrapetizione, omesso esame di fatto decisivo o violazioni di norme processuali tali da giustificare la cassazione. Ha dunque mantenuto la costituzione della servitù coattiva pedonale e carrabile limitatamente alle particelle ritenute intercluse (fondo a valle) e l'esclusione per le altre particelle a monte; ha compensato le spese del giudizio di cassazione tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 1051 c.c.

    Norma invocata per la costituzione della servitù di passaggio coattivo: la Corte territoriale ha applicato i presupposti (interclusione, impossibilità ragionevole di trovare altro accesso senza eccessivo onere) limitando la servitù alle particelle effettivamente intercluse; la Cassazione ha ritenuto che tale valutazione di fatto sia fondata e non sindacabile in sede di legittimità.

  • art. 949 c.c.

    Norma sulla negatoria servitutis: utilizzata nella domanda principale dei Mattera per ottenere la dichiarazione di inesistenza della servitù sul loro fondo; la decisione di merito è compatibile con l'accertamento che i diritti vantati dai convenuti non sussistevano in relazione a talune porzioni.

  • art. 1065 c.c.

    Richiamata dai ricorrenti per sostenere che la servitù debba essere esercitata nel modo più soddisfacente per il fondo dominante; la Corte di Cassazione ha ritenuto la censura nuova e inammissibile in sede di legittimità, oltre che riconducibile a valutazioni di fatto non riesaminabili.

  • art. 345 c.p.c.

    Invocato per censurare presunta ultrapetizione della Corte d'appello; la Cassazione ha escluso ultrapetizione, rilevando che la Corte territoriale si è pronunziata sui motivi di appello dei Mattera nei limiti della domanda e delle relative censure.

  • artt. 112, 115, 116 c.p.c.

    Richiamati in relazione ai limiti della prova e alla formazione della decisione: la Corte ha ribadito il principio che il sindacato di legittimità non può trasformarsi in revisione delle valutazioni di fatto e che l'eventuale uso di consulenze d'ufficio non integra di per sé violazione dell'art. 115 ove il giudice abbia valutato correttamente le risultanze istruttorie.

  • art. 366 c.p.c.

    Norma richiamata in tema di requisito di forma-contenuto del ricorso per cassazione (n. 6) e autosufficienza: la Corte ha ritenuto il ricorso sufficientemente autosufficiente e non inammissibile per mancanza di indice degli atti.

  • art. 360 c.p.c. (n. 3 e n. 5)

    I vizi invocati (error in procedendo, omesso esame di fatto decisivo) sono stati esaminati: la Corte ha precisato i rigidi requisiti per una doglianza ai sensi dell'art. 360 n.5 e ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano indicato con la dovuta specificità il fatto storico non esaminato e la sua decisività; inoltre non è stato ravvisato un errore di diritto configurabile ai sensi dell'art. 360 n.3.

  • art. 369 c.p.c.

    Richiamato implicitamente in relazione agli oneri di indicazione degli atti e dei documenti: la Corte ha valutato che il ricorso era autosufficiente e le parti in grado di difendersi.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato rispetto alla distribuzione dell'onere della prova: la Corte ha ribadito che non è stata attribuita impropriamente la prova a una parte diversa e che la valutazione delle risultanze rientra nel merito del giudice di merito.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002 (comma 1-quater e 1-bis)

    Norme processuali tributarie richiamate per il contributo unificato: la Corte ha dato atto dell'eventuale ulteriore versamento previsto per i ricorrenti, ai sensi del citato decreto.

  • artt. 61, 62, 99, 167 comma 2, 194, 156 c.p.c.

    Norme processuali menzionate nei motivi di cassazione circa oneri probatori, indeterminatezza della domanda e valutazione delle spese; la Corte ha ritenuto infondate o non adeguatamente documentate le doglianze attinenti a tali disposizioni.

Massime di principio

  • Per ottenere la costituzione coattiva della servitù ex art. 1051 c.c. è necessario dimostrare l'interclusione del fondo dominante e l'impossibilità ragionevole di ottenere accesso alla pubblica via senza eccessivo onere; la valutazione di tali condizioni è essenzialmente di fatto e difficilmente rivedibile in Cassazione.
  • La Corte di legittimità non riesamina liberamente le valutazioni probatorie e le risultanze peritali dei giudici di merito: le censure che chiedono una nuova valutazione dei fatti sono, in gran parte, inammissibili.
  • Per denunciare omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360 n.5 c.p.c. è necessario indicare con precisione il fatto storico omesso, la fonte testuale o extratestuale da cui risulta, quando e come è stato dedotto nel processo e la sua decisività: assenze di questi elementi comportano l'inammissibilità della doglianza.
  • Le doglianze processuali in Cassazione relative a presunte violazioni delle regole probatorie (art. 115 c.p.c., art. 2697 c.c.) richiedono la dimostrazione che il giudice abbia fondato la decisione su prove fuori dei poteri officiosi o abbia invertito l'onere della prova; un semplice disaccordo sulla valutazione delle stesse è insufficient e.
  • Non si possono introdurre nuove questioni di fatto o di diritto in cassazione che non siano state dedotte e trattate nel giudizio di merito; qualunque nuova questione richiede che sia stata tempestivamente sollevata nel processo precedente per essere esaminata in sede di legittimità.

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