Cassazione Civile, Ordinanza n. 22575/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministratore)
La controversia
La controversia origina da un'azione di responsabilità promossa dalla curatela fallimentare contro l'ex amministratore e il successivo liquidatore di una società. Al primo veniva addebitata, tra l'altro, l'iscrizione in bilancio di "fatture da emettere" per euro 390.000 e il successivo storno della posta come sopravvenienza passiva, senza adeguata indicazione in nota integrativa. Secondo la curatela, tale operazione costituiva mala gestio perché riferita a pretese risarcitorie non provate o, comunque, a poste contabili prive di giustificazione e tali da impedire l'incasso di ricavi a danno del ceto creditorio. Il tribunale accolse parzialmente la domanda contro l'amministratore; la corte d'appello confermò, ritenendo assorbente l'erroneità dello storno e integrando la motivazione sul danno. Con il ricorso per cassazione l'amministratore dedusse: violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2729 c.c. per una supposta ammissione mai resa; violazione degli artt. 15 e 20 d.P.R. 633/1972 sulla fatturazione; omesso esame e motivazione apparente in ordine all'esistenza del credito risarcitorio, del danno e del nesso causale; ultrapetizione per le ulteriori contestazioni valorizzate in appello; omesso esame della mancata rinuncia al credito, rilevante per danno e causalità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, limitatamente alla censura centrale sulla motivazione apparente e sul difetto di accertamento del danno e del nesso causale. Ha ritenuto che i giudici di merito si fossero arrestati al dato contabile dello storno della posta di euro 390.000, senza verificare in concreto se esistessero prestazioni effettivamente eseguite e non pagate, se vi fosse un credito risarcitorio effettivo, se il credito fosse recuperabile o se vi fosse stata rinuncia allo stesso. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Catania, anche per le spese. Le ulteriori censure sono state dichiarate assorbite o comunque non decisive rispetto al vizio motivazionale accolto.
Norme richiamate
L'azione di responsabilità esercitata dal curatore ha natura contrattuale e impone all'attore di provare violazioni, nesso causale e danno.
Richiamato come parametro della censura sulla valutazione delle prove e sull'asserita ammissione contabile.
Richiamato come parametro della censura sulla valutazione delle prove.
Richiamato in relazione all'uso di presunzioni e alla ricostruzione del fatto contabile.
artt. 15 e 20 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamati dal ricorrente per sostenere che la fatturazione possa riguardare anche interessi moratori e penalità; la Corte ne ha ritenuto non decisiva la rilevanza nel caso, perché l'errore contabile non bastava a fondare il danno civilistico.
art. 26 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La Corte richiama la disciplina della variazione IVA in caso di operazioni venute meno e osserva che, sul piano tributario, rileva la definitiva irrecuperabilità del credito.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato quale norma che consente la detrazione dell'imposta corrispondente alla variazione.
art. 25 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato come norma di registrazione della variazione IVA.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto di difesa e del preteso vizio motivazionale.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto di difesa e del requisito costituzionale della motivazione.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta ultrapetizione.
Norma processuale che incardina i vizi dedotti nel ricorso per cassazione.
art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Parametri dei motivi di ricorso, relativi a violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo.
Massime di principio
- Nell'azione di responsabilità contro amministratori proposta dal curatore, la parte attrice deve provare specificamente la violazione degli obblighi gestori, il danno effettivamente subito dalla società e il nesso causale tra condotta e pregiudizio; non basta valorizzare un'irregolarità contabile in sé considerata.
- Lo storno di una posta contabile o la mancata emissione di una fattura non costituiscono automaticamente danno risarcibile: occorre accertare in concreto se esistesse un credito effettivo, se fosse esigibile o recuperabile e quale pregiudizio patrimoniale sia derivato alla società.
- La motivazione è apparente quando si limita a un'affermazione apodittica sul dato contabile senza confrontarsi con le censure specifiche dell'appellante e senza spiegare perché la condotta contestata abbia determinato il danno liquidato.
- Se il giudice di merito fonda la decisione su una ricostruzione ellittica e non percepibile del ragionamento probatorio, la sentenza non supera il minimo costituzionale di motivazione ed è cassabile.
- Le considerazioni di diritto tributario sulla variazione IVA e sulla definitività dell'inesigibilità del credito possono offrire un contesto interpretativo, ma non sostituiscono l'accertamento civilistico del danno e della causalità nell'azione di responsabilità.
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