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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25110/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti chiedevano la revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159/2011 della confisca di immobili disposta con decreto del Tribunale di Pescara (8/5/2012) e parzialmente confermata dalla Corte d'appello de L'Aquila (15/11/2013). La Corte di appello di Campobasso rigettò l'istanza sulla base della pericolosità sociale riconosciuta ai proposti, della tipologia e della durata dei reati (principalmente contro il patrimonio) e dell'inidoneità delle fonti di reddito lecite a giustificare l'acquisto dei beni. I ricorrenti impugnarono con cinque motivi: nullità dell'udienza camerale per omesso avviso (art.127 c.p.p.), incompetenza della Corte di appello di Campobasso, violazioni relative alla necessaria correlazione temporale tra fatti pericolosi e acquisto dei beni (cfr. sentenza Corte costituzionale n.24/2019 e art.24 d.lgs.159/2011), mancato accertamento di reati produttivi di reddito e vizio di motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili per genericità gli ultimi tre motivi. Ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza, confermando la competenza della Corte d'appello di Campobasso. Ha invece accolto il primo motivo: la Corte territoriale non ha trasmesso gli atti propedeutici e non risulta la celebrazione dell'udienza nel contraddittorio; la decisione appare adottata de plano ma, avendo invece formulato valutazioni di merito, avrebbe dovuto rispettare l'art.127 c.p.p. L'omesso avviso e la mancata celebrazione dell'udienza hanno determinato la nullità assoluta e insanabile dell'udienza camerale del 13/03/2025 e del provvedimento impugnato. Pertanto la Cassazione ha annullato il provvedimento e ha rinviato alla Corte d'appello di Campobasso per la fissazione di nuova udienza camerale nel contraddittorio e la riesamina dell'istanza di revocazione.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011

    art. 28; art. 1, comma 1, lett. b); art. 4; art. 24

    L'art.28 disciplina la revocazione della confisca richiamando regole della revisione penale ove compatibili: la Corte deve rispettare le garanzie procedurali (in particolare l'art.127 c.p.p.) salvo che l'istanza risulti manifestamente infondata o proposta per motivi non consentiti. Gli artt.1 e 4 sono stati richiamati dalla Corte di merito per motivare l'ablazione genetica basata sulla pericolosità sociale; l'art.24 è invocato dai ricorrenti in relazione alla necessità di correlazione temporale tra fatti che determinano la pericolosità e l'acquisto dei beni.

  • codice di procedura penale

    art. 127; art. 11; art. 634

    Art.127 c.p.p.: il modello di udienza camerale richiede avviso alle parti e celebrazione nel contraddittorio; il mancato rispetto degli obblighi di notifica comporta nullità assoluta e insanabile. Art.634 c.p.p.: prevede la possibilità per il giudice di decidere senza trattazione orale nei casi di manifesta infondatezza o motivi non consentiti; tale deroga non era applicabile se il giudice ha svolto valutazioni di merito. Art.11 c.p.p. (connesso alla Tabella A): criteri per individuare la competenza territoriale del giudice della revocazione.

  • d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271

    art. 1 (norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, tabella A)

    La normativa di attuazione e la tabella A sono richiamate per la determinazione della competenza territoriale del giudice della revocazione.

  • Costituzione / Corte costituzionale

    sentenza Corte costituzionale n. 24 del 2019

    La sentenza costituzionale è stata invocata dai ricorrenti per contestare la mancanza di correlazione temporale tra pericolosità e acquisto dei beni; la Cassazione non ha approfondito il merito di tale doglianza per inammissibilità generica dei motivi collegati.

Massime di principio

  • In procedimenti di revocazione ex art.28 d.lgs.159/2011 il giudice deve rispettare le garanzie procedurali dell'udienza camerale: le parti devono essere avvisate e l'udienza tenuta nel contraddittorio (art.127 c.p.p.). Il mancato avviso determina nullità assoluta e insanabile.
  • Il giudice può decidere senza trattazione orale solo se l'istanza è manifestamente infondata o proposta per motivi non consentiti (applicazione analogica dell'art.634 c.p.p. richiamata dall'art.28); se invece affronta questioni di merito deve fissare udienza con contraddittorio.
  • La competenza territoriale per la revocazione si determina secondo i criteri di cui all'art.11 c.p.p. e alla tabella A delle norme di attuazione; le eccezioni di incompetenza vanno valutate con riferimento a tali criteri e possono essere rigettate se infondate.
  • Per ottenere la revocazione di una confisca fondata su pericolosità sociale è necessario allegare elementi oggettivi e specifici idonei a disinnescare il presupposto genetico dell'ablazione (es. fonti lecite di reddito comprovate, assenza di correlazione temporale fra reati e acquisto beni); censure generiche o non sviluppate sono inammissibili.
  • Se il giudice territoriale decide de plano ma formula valutazioni di merito senza aver garantito il contraddittorio, la decisione è annullabile e il giudice dovrà riesaminare la richiesta in udienza con le parti.

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