Cassazione Civile, Ordinanza n. 07418/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società creditrice aveva ottenuto nel 2013 un decreto ingiuntivo nei confronti di una s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili; sulla base di quel titolo aveva poi avviato l'esecuzione forzata nel 2015. Uno dei soci aveva proposto opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, sostenendo, da un lato, che il titolo esecutivo non gli fosse stato notificato in proprio e, dall'altro, che il creditore non potesse procedere verso il socio senza prima escutere il patrimonio sociale. I giudici di merito avevano dichiarato tardiva l'opposizione agli atti esecutivi e rigettato l'opposizione all'esecuzione, ritenendo che la società fosse non più operativa, priva di una consistenza patrimoniale apprezzabile, e che quindi fosse legittimo agire direttamente contro il socio illimitatamente responsabile. In cassazione il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 2304 c.c., censurando però in sostanza la valutazione delle prove compiuta dalla corte territoriale sulla supposta incapienza del patrimonio sociale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso. Ha rilevato che la doglianza, pur formalmente prospettata come violazione dell'art. 2304 c.c., mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio in ordine all'incapienza o inesistenza del patrimonio sociale. Tale censura non è consentita in sede di legittimità, poiché la valutazione e interpretazione delle prove compiuta dal giudice di merito è insindacabile in cassazione quando la critica si risolva nella richiesta di una lettura alternativa degli elementi istruttori. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito come inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
stabilisce la preventiva escussione del patrimonio sociale nelle obbligazioni della società di persone, ma la Corte richiama il principio secondo cui il relativo vincolo può venir meno quando sia dimostrata l'evidente inesistenza o incapienza del patrimonio sociale; nel caso concreto la censura investiva però solo l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.
le sentenze che decidono sulle opposizioni agli atti esecutivi sono inappellabili; la relativa censura non può essere veicolata con l'appello.
le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistendo i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55
richiamato ai fini della liquidazione delle spese forfettarie.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o una lettura alternativa degli elementi istruttori, perché il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito.
- La censura formalmente prospettata come violazione di legge è inammissibile quando, in realtà, mira a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
- Nei rapporti con i soci illimitatamente responsabili di una società di persone, la preventiva escussione del patrimonio sociale può essere superata quando risulti dimostrata l'inesistenza o l'evidente incapienza del patrimonio medesimo.
- Le sentenze che definiscono l'opposizione agli atti esecutivi non sono appellabili, sicché le relative doglianze non possono essere riproposte con l'appello.
Come è indicizzato
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