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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34611/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Firenze che lo aveva condannato per furto in abitazione, deducendo tre motivi: 1) questione di legittimità costituzionale dell'art. 624-bis, comma 1, c.p., sostenendo l'illegittimità della norma nella parte in cui non prevede un'ipotesi attenuata per i fatti di lieve entità; 2) violazione di legge e vizio motivazionale per il diniego delle circostanze attenuanti generiche; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 235 c.p. e alla mancata revoca dell'espulsione disposta ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 286/1998. Con memoria difensiva successiva ha insistito per l'ammissibilità del ricorso e per la rimessione della questione alla Corte costituzionale. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e gli altri due motivi non consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di censure già esaminate in appello e privi di specifica critica alla motivazione impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché l'art. 624-bis c.p. non prevede un'ipotesi attenuata per il furto in abitazione di lieve entità e la questione di costituzionalità era già stata ritenuta inammissibile dalla Corte costituzionale; ha considerato il secondo motivo infondato, valorizzando la congrua motivazione della Corte d'appello sul diniego delle attenuanti generiche; ha respinto il terzo motivo, confermando la motivazione sulla perdurante pericolosità sociale e sulla violazione di una misura cautelare obbligatoria. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità, non ravvisando assenza di colpa.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    Il furto in abitazione non prevede un'ipotesi attenuata per i casi di lieve entità; la disciplina è ritenuta compatibile con il dato normativo e con l'orientamento consolidato, senza possibilità per il giudice di creare un tertium genus punitivo.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato come parametro della questione di legittimità costituzionale già esaminata, ma non ritenuto violato nei termini prospettati dal ricorrente.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato come parametro della questione di legittimità costituzionale, senza che ne derivi un vizio della norma censurata.

  • art. 133 c.p.

    Utilizzato per valutare negativamente la personalità dell'imputato ai fini del diniego delle attenuanti generiche, in ragione dei precedenti e del profilo soggettivo.

  • art. 235 c.p.

    Richiamato in relazione alla revoca dell'espulsione; la Corte valorizza la perdurante pericolosità sociale come ostativa alla revoca.

  • art. 15 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    È la misura di espulsione la cui revoca era richiesta; la Corte ne conferma il mantenimento per la persistente pericolosità dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 624-bis c.p.

    La Corte richiama la consolidata giurisprudenza e la decisione della Corte costituzionale n. 117/2021 che ha dichiarato inammissibile una analoga questione di legittimità costituzionale.

Massime di principio

  • Nel furto in abitazione ex art. 624-bis c.p. non è configurabile, in via interpretativa, una sottospecie attenuata per la lieve entità del fatto, quando tale modulazione non sia prevista dal legislatore.
  • La questione di legittimità costituzionale diretta a ottenere una riduzione del minimo edittale o l'introduzione di una fascia punitiva più bassa non può trasformarsi in una richiesta sostitutiva del giudice rispetto alle scelte legislative, specie in assenza di un tertium comparationis omogeneo.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione è assente, apparente o illogica; è sufficiente che il giudice valorizzi gli elementi ritenuti decisivi, senza dover esaminare ogni dato favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti.
  • Ai fini delle attenuanti generiche possono assumere rilievo negativo i precedenti penali, la pluralità delle condotte, l'uso di violenza sulle cose, il contesto notturno, il valore della refurtiva e l'atteggiamento tenuto verso chi sorprenda l'agente sul fatto.
  • La revoca di una misura di espulsione fondata sulla pericolosità sociale può essere negata quando emergano elementi attuali e concreti di persistente inclinazione a delinquere, quali precedenti penali e violazione di una misura cautelare applicata nel medesimo procedimento.
  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitino a riprodurre censure già disattese dal giudice di merito senza una critica specifica e puntuale delle argomentazioni della sentenza impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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