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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08896/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda la domanda dei docenti di religione cattolica della scuola pubblica per la reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato nel periodo 2008-2015. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., oltre che del principio dispositivo e dell'onere di allegazione. In sintesi, il ricorrente sosteneva che i contratti non potessero essere imputati, senza specifica allegazione e prova, alla quota del 70% della dotazione organica destinata alle assunzioni a tempo indeterminato, per la quale l'amministrazione sarebbe tenuta a bandire concorsi pubblici con cadenza triennale. Secondo il Ministero, spettava ai docenti dimostrare che la vacanza di posti e la conseguente necessità di ricorrere a contratti a termine derivassero dalla mancata indizione dei concorsi; inoltre, il sistema speciale previsto dalla legge n. 186 del 2003 sarebbe conforme alla direttiva 1999/70/CE perché la previsione di due ruoli distinti, 70% a tempo indeterminato e 30% a tempo determinato, risponderebbe a ragioni oggettive di flessibilità idonee a giustificare la reiterazione dei contratti.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha richiamato il proprio precedente orientamento sul sistema dei docenti di religione cattolica, secondo cui vige una necessaria annualità delle assunzioni a termine e gli incarichi devono coprire l'intero anno scolastico fino al 31 agosto; ha inoltre evidenziato che, dopo la legge n. 186 del 2003, era stato bandito un solo concorso nel 2004, con conseguente blocco del sistema e precarizzazione strutturale. In tale contesto, l'illecito si radica per la protrazione del servizio oltre il triennio e per la mancata indizione dei concorsi con cadenza triennale, senza che sia necessaria un'ulteriore prova da parte del docente diversa dall'inosservanza dell'obbligo normativo di concorso. La Corte ha quindi escluso la violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., osservando che il richiamo al libero convincimento del giudice attiene al merito ed è censurabile, al più, nei limiti del vizio motivazionale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario dei controricorrenti, e non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 per l'esonero delle amministrazioni statali mediante prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La Corte esclude che vi sia stata una falsa applicazione della norma sul riparto dell'onere della prova, perché l'abuso contestato si radica nell'inosservanza dell'obbligo legale di indire i concorsi triennali e non richiede ulteriori dimostrazioni da parte del lavoratore oltre ai fatti costitutivi già emergenti dal sistema normativo e dalla reiterazione dei contratti.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte afferma che la doglianza sulla violazione del principio del libero convincimento e della valutazione delle prove non integra un vizio di violazione di legge, ma attiene al merito e può essere fatta valere solo nei limiti del vizio motivazionale o dell'error in procedendo nei casi consentiti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale invocato dal ricorrente per denunciare violazione di legge, ma la censura è ritenuta infondata perché in realtà mira a contestare l'apprezzamento delle prove e la ricostruzione fattuale del giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte richiama il limite del sindacato di legittimità sulle censure relative alla valutazione delle prove, che possono semmai essere veicolate nei ristretti confini del vizio motivazionale, non essendo stata proposta una censura nei termini corretti.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È evocato come possibile canale solo per gli errori processuali in tema di valutazione probatoria, ma non risulta utilmente azionato nel caso concreto.

  • legge n. 186 del 2003

    La Corte la considera la disciplina speciale del reclutamento dei docenti di religione cattolica: prevede la suddivisione dei posti in due ruoli e l'obbligo di concorsi con cadenza triennale. La mancata indizione dei concorsi dopo il 2004 ha determinato il blocco del sistema e l'illegittima precarizzazione.

  • direttiva 1999/70/CE

    La reiterazione dei contratti a termine è ritenuta lesiva dell'Accordo Quadro attuativo della direttiva quando si traduca in un uso abusivo e privo di concorsi triennali; la previsione di ruoli distinti non basta, da sola, a giustificare la reiterazione automatica.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nei confronti delle amministrazioni statali che, come lo Stato, siano esonerate dal materiale versamento per il meccanismo della prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel sistema speciale di reclutamento dei docenti di religione cattolica, l'abuso derivante dalla reiterazione dei contratti a termine si configura quando il lavoratore è mantenuto in servizio oltre il triennio senza che siano stati indetti i concorsi previsti dalla legge con cadenza triennale.
  • Ai fini dell'accertamento dell'illecito non è necessario che il lavoratore provi ulteriormente la mancata copertura della quota di ruolo o la specifica ragione della vacanza di posti, essendo sufficiente la deduzione e dimostrazione della protrazione del rapporto e dell'inosservanza dell'obbligo legale di reclutamento.
  • La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per contestare la valutazione delle prove o il libero convincimento del giudice di merito, trattandosi di questione che attiene al merito e che, in sede di legittimità, può essere scrutinata solo nei limiti del vizio motivazionale o di specifici errori processuali.
  • La previsione di un assetto organizzativo con ruoli separati o con percentuali predeterminate di posti non è di per sé sufficiente a rendere lecita la reiterazione dei contratti a termine, se il sistema risulta di fatto bloccato per l'omessa indizione dei concorsi prescritti dalla disciplina speciale.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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