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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30758/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di cessione. L'unico motivo dedotto riguardava violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche: si contestava che il giudice di merito avesse negato la diminuente senza adeguata valutazione degli elementi favorevoli dedotti dalla difesa. Dalla motivazione richiamata nell'ordinanza emerge che la Corte di merito aveva fondato il diniego sull'assenza di elementi positivi e sulle modalità della condotta, consistita nella detenzione a fini di cessione di hashish, marijuana e cocaina durante il regime di arresti domiciliari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il diniego delle attenuanti generiche fosse legittimamente motivato sia con l'assenza di elementi positivi, sia con le concrete modalità della condotta, e ha ribadito che, dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., non basta il solo stato di incensuratezza. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice del fatto di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di cessione in forma di lieve entità, per cui l'imputato era stato condannato in appello.

  • art. 62-bis c.p.

    La concessione delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi sul solo stato di incensuratezza; il giudice può legittimamente negarle in mancanza di elementi positivi e valorizzando le modalità del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto dell'assenza di elementi di segno positivo e valorizzi circostanze concrete del fatto, senza dover esaminare analiticamente ogni deduzione difensiva.
  • Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., il solo stato di incensuratezza dell'imputato non è sufficiente a fondare la concessione delle attenuanti generiche.
  • La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è immune da censura in cassazione se il giudice considera gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti e risponde, sia pure sinteticamente, alle specifiche osservazioni formulate dalla difesa.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo cause di esclusione della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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