Cassazione Civile, Ordinanza n. 27851/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un’ordinanza-ingiunzione con cui l’autorità provinciale aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria per lo scarico in mare di acque reflue provenienti da un impianto di depurazione senza la prescritta autorizzazione. In primo grado l’opposizione era stata accolta per difetto di legittimazione passiva degli opponenti; in appello, invece, la decisione era stata ribaltata con rigetto dell’opposizione. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto tre profili: 1) violazione dell’art. 135 d.lgs. 152/2006, sostenendo che il potere sanzionatorio non fosse validamente delegabile alla Provincia/ente locale e che la disciplina regionale di delega fosse stata abrogata o comunque incostituzionale; 2) violazione degli artt. 14 L. 689/1981 e 133, comma 2, d.lgs. 152/2006, contestando la legittimazione passiva della società, che avrebbe avuto solo la gestione operativa dell’impianto mentre il servizio idrico integrato sarebbe stato affidato ad altro soggetto; 3) violazione delle medesime norme per la notificazione dell’ordinanza all’ingegnere anche personalmente, assumendo che egli non fosse legale rappresentante della società e che la notifica fosse quindi nulla.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha affermato che l’art. 135 d.lgs. 152/2006 non esclude la possibilità che la Regione deleghi alle Province l’irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di scarichi, anche alla luce della clausola di salvezza delle attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità, della disciplina transitoria dell’art. 170 e della legge regionale sopravvenuta che ha confermato, con interpretazione autentica, la delega già prevista. Ha inoltre ritenuto corretto l’accertamento della Corte d’appello sulla qualità di obbligato in solido della società, perché l’illecito non è un illecito proprio e può essere contestato a chi abbia la gestione o detenzione di fatto dello scarico non autorizzato. Infine ha giudicato legittima la notificazione dell’ordinanza anche alla persona fisica, perché egli era stato accertato come autore materiale dell’illecito ed era comunque munito di procura speciale con poteri di rappresentanza funzionali all’ottenimento di concessioni e autorizzazioni. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
"fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità"
La norma non stabilisce un monopolio inderogabile regionale nella irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di scarichi, ma consente che permangano attribuzioni sanzionatorie di altri enti pubblici previste dalla legge, inclusa la delega regionale alla Provincia.
"fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate"
La disposizione transitoria conserva efficacia agli atti e ai provvedimenti adottati in base alla disciplina previgente, impedendo di ritenere tacitamente abrogate le leggi regionali che avevano previsto la delega della funzione sanzionatoria.
art. 117 Cost.
La competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente non esclude il concorrente potere normativo regionale su specifici interessi giuridicamente tutelati, né impedisce una delega amministrativa a enti locali se coerente con il sistema costituzionale.
art. 118 Cost.
La delega delle funzioni amministrative alle Province è ritenuta coerente con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
Richiamato dai ricorrenti per contestare la validità della contestazione/notificazione e la legittimazione passiva, ma ritenuto inapplicabile alle censure perché le doglianze sono state giudicate infondate nel merito.
art. 133, comma 2, d.lgs. 152/2006
L’illecito per scarico senza autorizzazione può essere contestato non solo al titolare formale ma anche a chi gestisca o detenga di fatto la condotta di scarico non autorizzata.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
Le censure sono state proposte come violazione di legge e vizio motivazionale, ma la Corte le ha esaminate e respinte nel merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Essendo il ricorso rigettato, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative ambientali, la clausola legislativa che fa salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità impedisce di leggere la disciplina statale come fonte di una competenza esclusiva e inderogabile dell’ente regionale.
- La disciplina transitoria del testo unico ambientale può conservare efficacia agli atti e alle leggi regionali previgenti emanati in base alla normativa abrogata, se ciò serve a evitare vuoti di tutela e non emerge una volontà legislativa di abrogazione tacita.
- La delega regionale alle Province del potere di irrogare sanzioni amministrative in materia ambientale è compatibile con gli artt. 117 e 118 Cost. quando rispetta i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
- L’illecito amministrativo per scarico non autorizzato non è un illecito proprio: la responsabilità può ricadere su chiunque gestisca o detenga di fatto la condotta di scarico, anche se non sia il titolare formale dell’autorizzazione.
- La notificazione dell’ordinanza-ingiunzione alla persona fisica è legittima quando essa sia individuata come autore materiale dell’illecito, a prescindere dal fatto che rivesta o meno la carica di legale rappresentante della società.
- In sede di legittimità, l’accertamento di fatto della gestione operativa dell’impianto o della disponibilità effettiva della condotta di scarico, se congruamente motivato, è insindacabile sotto il profilo del merito.
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