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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13265/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguardava un avviso di rettifica doganale con cui l’Ufficio aveva recuperato maggiori dazi e IVA sulle importazioni del 2010, assumendo che nel valore doganale delle merci dovessero essere incluse anche le royalties pagate dalla società per lo sfruttamento di marchi e diritti immateriali (Winnie The Pooh, Bella Sara, Cars, Toy Story). La società aveva impugnato l’atto sostenendo l’erroneità della determinazione del valore doganale. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo, da un lato, violato il contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, L. 212/2000 e, dall’altro, erronea l’inclusione delle royalties nel valore doganale perché non costituenti condizione di vendita. La CTR aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado e richiamando l’obbligatorietà del contraddittorio anche nelle verifiche "a tavolino". In cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe deciso su una violazione dell’art. 12, comma 7, non dedotta dalla società nel ricorso introduttivo; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992, per avere la CTR confermato apoditticamente la pronuncia di primo grado senza un’autonoma motivazione sulla seconda ratio decidendi relativa alle royalties.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. In particolare ha affermato che la CTR ha incorsi in ultrapetizione nel valorizzare una censura di violazione dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente che non risultava proposta dalla società nel ricorso introduttivo. Inoltre ha ravvisato un difetto di motivazione perché la CTR si è limitata ad affermare di condividere il contenuto e le conclusioni della sentenza di primo grado, senza illustrare il percorso logico-giuridico relativo alla seconda ratio decidendi, cioè l’esclusione delle royalties dal valore doganale. Per effetto dell’accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È stato richiamato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per violazione di norme processuali.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare oltre i limiti delle domande e delle eccezioni proposte; la decisione su una censura non dedotta integra ultrapetizione.

  • art. 132, primo comma, n. 4 c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione non apparente, idonea a rendere comprensibile il percorso logico della decisione.

  • art. 36, primo comma, n. 4 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario la sentenza deve esporre la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    È stata evocata come pretesa violazione del contraddittorio endoprocedimentale; la Corte ha però rilevato che tale questione non era stata dedotta dalla contribuente nel ricorso originario.

  • artt. 29 e 32 del CDC

    Erano richiamati dall’Ufficio nel merito per sostenere la legittima inclusione dei diritti di licenza nel valore doganale delle merci importate.

  • art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6 c.p.c.

    L’eccezione di inammissibilità è stata respinta perché il ricorso per cassazione è stato ritenuto autosufficiente e sufficientemente specifico.

Massime di principio

  • Il giudice di merito incorre in ultrapetizione quando decide su una questione o censura non dedotta dalla parte e non rilevabile d’ufficio, attribuendo un bene della vita diverso o ulteriore rispetto a quello richiesto.
  • Il potere del giudice di qualificare giuridicamente i fatti non consente di introdurre nel processo nuovi temi di indagine o nuove questioni di fatto estranee alle domande e alle eccezioni proposte.
  • La motivazione è apparente quando il giudice si limita a formule di adesione alla decisione di primo grado senza spiegare il percorso logico-giuridico, soprattutto se la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi.
  • Nel giudizio di legittimità il ricorso è autosufficiente se consente di ricostruire chiaramente la vicenda processuale e le ragioni delle censure mediante il richiamo specifico agli atti e ai documenti rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributiBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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