Sentenza n. 800/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza - al giudicato formatosi sulla sentenza emessa dal Tribunale di Avellino - Sez. Lavoro n. 447/2025, nel giudizio recante n. RG 297/2023, pubblicata in data 17.04.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, n. 447/2025, passata in giudicato, nella parte relativa alla condanna al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (procuratore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, n. 447/2025, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento di euro 1.800,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario. La sentenza, pubblicata il 17 aprile 2025, non è stata impugnata, è stata notificata al Ministero il 18 aprile 2025 ai fini dell'esecuzione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Poiché l'Amministrazione non aveva eseguito il pagamento, il ricorrente ha domandato l'ottemperanza, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e il pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato mediante il pagamento, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione se anteriore, di euro 1.800,00 oltre spese generali, IVA e CPA. Il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario aveva immediato valore conformativo-ordinatoriale nei confronti dell'Amministrazione; era passata in giudicato; era stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione; era decorso il termine dilatorio di 120 giorni; e non risultava intervenuta alcuna esecuzione. È stata accolta la domanda relativa agli interessi legali, dovuti dal passaggio in giudicato fino al soddisfo. È stata invece respinta la richiesta di rivalutazione monetaria, poiché le somme liquidate a titolo di spese processuali costituiscono debito di valuta e la rivalutazione può essere riconosciuta soltanto se il creditore allega e dimostra il maggior danno non compensato dagli interessi legali. Il TAR ha nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, e ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce, nel caso esaminato, presupposto per procedere all'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione.
Le somme liquidate a titolo di spese processuali sono assoggettate alla disciplina delle obbligazioni pecuniarie e costituiscono debiti di valuta.
In caso di ritardato pagamento sono dovuti gli interessi legali nella misura predeterminata dalla legge.
La rivalutazione del credito pecuniario può essere riconosciuta solo se il creditore allega e dimostra l'esistenza di un maggior danno non compensato dagli interessi legali.
Massime di principio
- Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme ha immediato valore conformativo-ordinatoriale nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve realizzare concretamente l'utilità riconosciuta dal giudice civile; la sua mancata esecuzione, dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, legittima il giudizio di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un credito pecuniario riconosciuto da una sentenza, il giudice può ordinare il pagamento del capitale e degli interessi legali maturati dal passaggio in giudicato fino al soddisfo e può nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia dell'Amministrazione.
- Le somme liquidate giudizialmente a titolo di spese processuali costituiscono debiti di valuta; pertanto, la rivalutazione monetaria non è automatica e può essere riconosciuta soltanto se il creditore allega e dimostra, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., un maggior danno non compensato dagli interessi legali.
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