Cassazione Penale, Sentenza n. 45981/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ammissione alla detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 16-nonies (beneficio previsto per i collaboratori di giustizia). Il Tribunale di sorveglianza ha rigettato l'istanza rilevando che, sebbene sussistano elementi positivi (collaborazione, percorso rieducativo, relazione favorevole dell'istituto e parere della DNAA), l'accesso al beneficio era prematuro per via del principio di gradualità nella concessione dei benefici penitenziari e per il prevedibile innalzamento del fine pena conseguente a una nuova condanna (quattordici anni per un omicidio del 2011) che, se divenisse definitiva, allontanerebbe significativamente la possibilità di integrale espiazione. Il ricorrente ha impugnato sostenendo che il Tribunale non abbia adeguatamente considerato i progressi comportamentali intervenuti dopo il precedente rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittima e motivata la valutazione del Tribunale di sorveglianza: pur riconoscendo gli elementi positivi relativi alla collaborazione e al percorso trattamentale, la valutazione prognostica sul ravvedimento deve tener conto della gradualità dei benefici, della complessiva condotta del detenuto e di dati oggettivi (es. nuove condanne, entità della pena residua, numero di permessi fruiti). Pertanto il provvedimento di rigetto è stato confermato e Leonardi è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 16-nonies d.l. 15 gennaio 1991, n. 82 (convertito)
"Nei confronti delle persone condannate per un delitto ... la liberazione condizionale, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare ... sono disposte su proposta ovvero sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo."
La norma consente agevolazioni per i collaboratori di giustizia ma richiede valutazione specifica del procuratore nazionale e del magistrato di sorveglianza; il ravvedimento non è presunto e deve risultare da elementi concreti e specifici.
art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354
Riferimento alla disciplina ordinaria delle misure alternative (detenzione domiciliare): la Corte ricorda che l'art. 16-nonies può derogare a limiti ordinari ma la concessione resta soggetta a valutazione di opportunità e ravvedimento.
Citato come norma i cui limiti possono essere derogati dall'art. 16-nonies qualora sussistano i presupposti; la valutazione della Corte segnala che, comunque, la possibilità di deroga non impone automatismi.
Riferimento alle previsioni sulle modalità di esecuzione della pena; la deroga prevista dall'art. 16-nonies non elimina la necessità di una prognosi favorevole sul ravvedimento.
Richiamato in relazione ai delitti per i quali si applica l'art. 16-nonies: la collaborazione che consente attenuanti e benefici deve essere valutata nel suo complesso.
art. 616, comma 1, primo periodo, c.p.p.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per far gravare le spese su Leonardi.
Massime di principio
- La mera collaborazione con la giustizia non determina automaticamente l'ammissione ai benefici previsti dall'art. 16-nonies: è necessario dimostrare il ravvedimento tramite elementi specifici e distinti.
- Il giudice di sorveglianza deve effettuare una valutazione prognostica sulla personalità e sulla condotta complessiva del richiedente (comportamento carcerario, permessi fruiti, rapporti familiari, attività lavorativa o di studio) per accertare la sussistenza del ravvedimento.
- Eventuali nuove condanne o l'entità rilevante della pena residua possono giustificare il rigetto dell'istanza in quanto incidono negativamente sulla probabilità di integrale espiazione e sul percorso progressivo di concessione dei benefici.
- Deve rispettarsi il principio di gradualità nell'attribuzione dei benefici penitenziari: progressi recenti possono richiedere tempo di consolidamento prima di giustificare misure più favorevoli come la detenzione domiciliare.
- Anche se rapporti istituzionali (relazioni dell'istituto penitenziario, pareri favorevoli) sono elementi importanti, il tribunale può discostarsene purché motivi la decisione con elementi obiettivi e coerenti.
- In situazioni analoghe è opportuno documentare in modo preciso e ripetuto il cambiamento comportamentale e ogni elemento concreto di reinserimento (lavoro, formazione, permessi positivi, mancanza di collegamenti criminali) per costruire una prognosi favorevole.
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