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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32483/2021 del 08/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla pretesa dell'INPS di assoggettare alla Gestione separata i redditi prodotti nel 2008 da una professionista iscritta all'albo degli avvocati ma non alla Cassa forense, con conseguente richiesta di pagamento dei contributi dovuti. La Corte d'appello aveva respinto l'appello dell'INPS ritenendo maturata la prescrizione quinquennale: aveva individuato il dies a quo nella scadenza del termine per il versamento dei contributi coincidente con il saldo della dichiarazione dei redditi, aveva reputato tardiva la richiesta di pagamento inoltrata e giunta a destinazione il 1 luglio 2014 e aveva escluso la sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c. per mancanza di una condotta di occultamento del debito. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., dell'art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995, dell'art. 18 d.lgs. n. 241/1997, dell'art. 17 d.P.R. n. 435/2001 e del D.P.C.M. 4 giugno 2009, sostenendo che la Corte territoriale aveva errato nel non considerare il differimento al 6 luglio 2009 del termine per il versamento dei contributi 2008 e quindi nel ritenere prescritta la pretesa contributiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha ribadito che per i contributi dovuti alla Gestione separata la prescrizione decorre dalla scadenza del termine per il pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi; ha inoltre precisato che rileva anche l'eventuale differimento normativo del termine di versamento. Poiché nel caso concreto il D.P.C.M. 4 giugno 2009 aveva differito al 6 luglio 2009 il termine per il pagamento dei contributi 2008, la Corte territoriale aveva erroneamente preso a riferimento la scadenza originaria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per l'esame delle questioni assorbite e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Viene invocato per censurare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 2935 c.c.

    La decorrenza della prescrizione va collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere, che per i contributi coincide con la scadenza del termine di pagamento.

  • art. 2941, n. 8 c.c.

    La sospensione della prescrizione per occultamento del debito non è applicabile se la mancata denuncia del reddito non è indice di volontà di occultare il credito contributivo.

  • art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995

    Individua l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata e di versamento dei contributi per il reddito professionale prodotto.

  • art. 18 d.lgs. n. 241/1997

    Prevede che i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali siano effettuati negli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

  • art. 17 d.P.R. n. 435/2001

    È richiamato tra le norme che disciplinano i termini di versamento rilevanti ai fini contributivi.

  • D.P.C.M. 4 giugno 2009

    Ha natura regolamentare e, in attuazione della delega legislativa, ha differito al 6 luglio 2009 il termine per il pagamento dei contributi 2008 senza maggiorazione.

  • art. 55 r.d.l. n. 1827/1935

    «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati»

    La prescrizione dei contributi obbligatori decorre dal giorno in cui i contributi dovevano essere versati.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per la comunicazione della proposta del relatore e il rito camerale.

Massime di principio

  • La prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento del contributo, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, che è un mero adempimento dichiarativo e non il fatto costitutivo del credito.
  • Ai fini del dies a quo della prescrizione contributiva rileva anche il differimento normativo del termine di versamento: se un atto regolamentare validamente emanato proroga la scadenza, il termine prescrizionale decorre dalla nuova data.
  • La mancata denuncia del reddito non integra di per sé occultamento del debito e non comporta automaticamente la sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c.; occorre una condotta idonea a celare il credito.
  • La determinazione del termine iniziale o finale della prescrizione è quaestio iuris rilevabile dal giudice sulla base degli elementi di causa, senza essere vincolato dalle allegazioni delle parti.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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