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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27379/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (giudice)

La controversia

Un cittadino straniero era stato destinatario di un decreto di trattenimento del Questore di Roma, poi convalidato dal Giudice di pace di Melfi. Successivamente aveva presentato domanda di protezione internazionale e aveva chiesto il riesame della convalida del trattenimento. Il Giudice di pace si era dichiarato incompetente ritenendo che la domanda di protezione internazionale radicasse la competenza in capo alla Corte di appello; il soggetto trattenuto aveva quindi riassunto la causa davanti alla Corte di appello, che però aveva ritenuto che la competenza sul riesame restasse al giudice della convalida e aveva investito la Cassazione con regolamento di competenza. Il ricorso verteva quindi sulla individuazione dell'autorità competente a decidere il riesame della convalida del trattenimento amministrativo, in presenza di una sopravvenuta domanda di protezione internazionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha riqualificato la richiesta di regolamento di competenza come conflitto negativo di competenza tra giudici, ai sensi degli artt. 28 e seguenti c.p.p., ritenendo non applicabile il regolamento ex art. 45 c.p.c. perché incompatibile con il rito ormai penale della procedura di convalida e riesame del trattenimento amministrativo. Ha quindi risolto il conflitto dichiarando competente il Giudice di pace di Melfi, cioè il medesimo giudice che aveva emesso il provvedimento di convalida oggetto di riesame, e ha disposto la trasmissione degli atti a tale ufficio.

Norme richiamate

  • art. 45 c.p.c.

    non è applicabile alla procedura di riesame del trattenimento amministrativo, poiché lo strumento civile risulta incompatibile con il rito processual-penalistico adottato dal sistema

  • art. 127 c.p.p.

    il riesame deve essere trattato con il modello camerale partecipato del codice di procedura penale, idoneo a garantire contraddittorio e celerità

  • artt. 28 e ss. c.p.p.

    sono applicabili, in via analogica, anche a conflitti di competenza insorti in procedimenti diversi dal processo penale in senso stretto, come quello sui trattenimenti amministrativi

  • art. 15 Direttiva 2008/115/CE

    "il trattenimento è riesaminato ad intervalli ragionevoli su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o d'ufficio"

    il potere di riesame si ricava direttamente dalla direttiva e il giudizio di riesame appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento da riesaminare

  • d.l. 11 ottobre 2024, n. 145

    ha introdotto il nuovo regime processuale delle convalide giurisdizionali dei trattenimenti amministrativi delle persone straniere

  • legge 9 dicembre 2024, n. 187

    ha convertito il d.l. 11 ottobre 2024, n. 145

  • d.l. 12 giugno 2026, n. 100

    modifica la procedura applicabile alle convalide, ma non è applicabile al provvedimento oggetto di riesame perché successivo

  • Corte cost., n. 39 del 2025

    ha inciso sul regime normativo richiamato nella decisione

  • art. 32, comma 2, c.p.p.

    prevede la comunicazione immediata dell'estratto della decisione ai giudici in conflitto e al pubblico ministero, nonché la notifica alle parti private

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    impone l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento

Massime di principio

  • Nel sistema delle convalide giurisdizionali dei trattenimenti amministrativi delle persone straniere, quando la procedura è ormai strutturata secondo il modello processual-penalistico, non si applicano gli strumenti del rito civile incompatibili con tale assetto.
  • La richiesta di riesame del trattenimento va trattata con i modelli camerali del codice di procedura penale, in particolare quelli che assicurano contraddittorio e celerità.
  • Le controversie sulla competenza tra giudici che si inseriscono in procedimenti non penali in senso stretto possono essere risolte mediante gli artt. 28 e seguenti c.p.p. quando la struttura della procedura li renda analogicamente applicabili.
  • Il potere di riesame del trattenimento, anche in difetto di una disciplina interna specifica, può essere desunto dalla direttiva europea di riferimento; il riesame spetta al giudice che ha emesso il provvedimento da riesaminare.
  • La sopravvenienza di una domanda di protezione internazionale non sposta automaticamente la competenza sul riesame del trattenimento primario, se l'oggetto del riesame resta il provvedimento di trattenimento originario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso penale

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