Cassazione Civile, Ordinanza n. 26733/2025 del 04/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Un istituto di credito aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare per un importo complessivo derivante da un saldo debitore di conto corrente e da facilitazioni creditizie appoggiate sul conto. Il credito era stato ammesso solo in parte, con esclusione del saldo di conto, perché pendeva un giudizio ordinario promosso dalla società poi fallita per l’accertamento della effettiva consistenza del saldo, nel quale era intervenuto il curatore. Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il tribunale aveva rigettato l’opposizione, ritenendo da un lato non applicabile l’ammissione con riserva per la sola pendenza del giudizio ordinario di primo grado, dall’altro utilizzabili le risultanze di una consulenza tecnica d’ufficio svolta in quel giudizio ordinario, dalle quali emergeva l’assenza di un saldo debitore. Il ricorrente ha quindi censurato: 1) la violazione della disciplina fallimentare per avere escluso l’ammissione con riserva in presenza di giudizio ordinario pendente; 2) la violazione delle norme sulla riunione/sospensione per pregiudizialità, sostenendo che i giudizi avrebbero dovuto essere riuniti o sospesi per evitare giudicati contrastanti; 3) la motivazione apparente o incomprensibile del decreto per avere valorizzato la CTU del giudizio ordinario senza un adeguato percorso argomentativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l’ammissione con riserva è istituto di stretta interpretazione, applicabile solo nei casi tassativamente previsti, e non estensibile alla mera pendenza di un giudizio ordinario parallelo tra le stesse o tra altre parti sul medesimo rapporto. Ha inoltre escluso la possibilità di sospendere il giudizio di opposizione allo stato passivo per pregiudizialità rispetto al giudizio ordinario, richiamando il principio per cui il rito dell’accertamento del passivo è speciale ed esclusivo e deve proseguire sulla base delle risultanze acquisite in sede concorsuale. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza sul vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. per mancanza di specifica indicazione dei fatti storici asseritamente omessi; ha poi escluso il vizio di motivazione, rilevando che il decreto impugnato conteneva una motivazione comprensibile e sufficiente, avendo spiegato perché la CTU espletata nel giudizio ordinario fosse utilizzabile e perché le sue conclusioni conducessero a escludere il credito. È stato disposto il raddoppio del contributo unificato; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell’intimato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Le censure di violazione di legge sono state ritenute infondate con riguardo all’esclusione dell’ammissione con riserva e alla sospensione per pregiudizialità.
art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c.
La doglianza sul vizio di motivazione è stata respinta: per il n. 5 è stata dichiarata inammissibile per mancata specificazione dei fatti storici omessi; per il n. 4 è stata esclusa l’insufficienza motivazionale.
L’ammissione con riserva non è stata ritenuta estensibile al caso di pendenza di giudizio ordinario di accertamento del medesimo rapporto.
Il rito dell’opposizione allo stato passivo resta autonomo e non è sospendibile per la pendenza del giudizio ordinario sul rapporto sostanziale.
La sospensione necessaria non opera per il giudizio endoconcorsuale; se mai, la sospensione riguarda la causa ordinaria e non quella concorsuale.
La riunione o trattazione unitaria dei giudizi è incompatibile con la specialità ed esclusività del rito dell’accertamento del passivo.
La motivazione del decreto è stata ritenuta esistente e comprensibile, non meramente apparente.
È sufficiente una motivazione chiara e intellegibile anche se fondata sull’adesione alle conclusioni della CTU.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato disposto il raddoppio del contributo unificato per effetto del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L’ammissione al passivo con riserva è un istituto eccezionale e di stretta interpretazione: non può essere applicato per analogia alla pendenza di un separato giudizio ordinario sul medesimo rapporto sostanziale.
- Nel procedimento di opposizione allo stato passivo, la pendenza di un giudizio ordinario non impone né la riunione dei giudizi né la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.; il rito concorsuale conserva autonomia ed esclusività.
- Quando la controversia riguarda l’opponibilità del credito alla massa, il giudice fallimentare decide sulla base delle risultanze acquisite nel procedimento concorsuale, potendo valutare anche prove formatesi altrove se ritualmente prodotte e riferite al medesimo rapporto.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l’indicazione specifica del fatto storico non esaminato; non è sufficiente lamentare in modo generico l’adesione del giudice alle conclusioni del consulente tecnico.
- La motivazione è sufficiente quando consente di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice, anche se si risolve in adesione alle conclusioni della CTU, purché non scenda sotto il minimo costituzionale.
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